Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 291 c.p. Vilipendio alla nazione italiana

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1).

In sintesi

  • Reato di vilipendio (dispregio pubblico) nei confronti della nazione italiana nel suo complesso
  • Pena: multa 1.000-5.000 euro (identica a vilipendio Istituzioni)
  • Richiede elemento pubblico: non basta opinione privata
  • Distinto da vilipendio della Repubblica (ente giuridico) e della bandiera (simbolo)
  • Rientra nella tutela penale della dignità nazionale
Indice dei contenuti

Vilipendio della nazione italiana commesso pubblicamente è punito con multa da 1.000 a 5.000 euro.

Ratio

L'art. 291 tutela l'onore e la dignità della nazione italiana come entità storico-culturale, indipendentemente dal regime politico. Mentre art. 290 protegge le istituzioni democratiche e art. 292 il simbolo (bandiera), art. 291 protegge l'«Italia» come popolo, tradizione, identità. Riflette il principio costituzionale di dignità nazionale (Preambolo Cost., art. 1).

Analisi

«Nazione italiana» = il popolo italiano, la sua storia, la sua comunità, i suoi valori condivisi. «Pubblicamente» = in modo visibile/accessibile ad altri (discorso pubblico, stampa, social, radio-tv). Vilipendio = offesa, dispregio, linguaggio infamante che nega dignità/valore della nazione. Pena: multa 1.000-5.000 euro (non detentiva). Differenza da 290: qui il soggetto passivo è il popolo/nazione, non le istituzioni; da 292: qui non c'è il simbolo bandiera, ma l'identità nazionale.

Quando si applica

Predicatore straniero dichiara pubblicamente «l'Italia è una nazione di delinquenti e ladri, indegna di esistere». Pubblicazione che afferma «gli italiani sono razza inferiore». Post virale che «l'Italia non ha diritto di esistere perché fondata su crimini coloniali». Tutti rientrano potenzialmente in art. 291 se la critica storica scade in vilipendio sistematico della nazione.

Connessioni

Rimandi: art. 290 c.p. (vilipendio istituzioni), art. 292 c.p. (vilipendio bandiera), art. 331 c.p. (ingiuria), art. 21 Cost. (libertà di espressione). Limite costituzionale: critica storica (es. colonialismo, fascismo, violazioni storiche) rientra nella libertà di ricerca storica; vilipendio è dispregio sistematico della nazione come entità. Giurisprudenza: confine sfumato, dipende da contesto, linguaggio, intento.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, docente universitario, durante lezione afferma: «L'Italia è una nazione corrotta e criminale, fondamentalmente immorale, che meriterebbe di cessare di esistere». Se le parole sono pubbliche (aula aperta, registrate, diffuse), Tizio incorre potenzialmente in art. 291. La difesa argomenta critica storica su responsabilità nazionali; il giudice valuta se il linguaggio è dispregio vilipendioso o critica legittima.

Caso 2: Caso 2

Caio, attivista, pubblica manifesto: «La nazione italiana è un'impostura costruita sulla violenza, indegna di rappresentare i suoi popoli costitutivi (Savoia, Borbone, Papato, etc.)». Se il manifesto è pubblico (distribuito, online), contiene potenziale vilipendio della nazione. Se il tono è strettamente storico-politico (diritto all'autodeterminazione), potrebbe rimanere nell'alveo della libertà di espressione; se il linguaggio è sistematicamente infamante, art. 291 si applica.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra vilipendio della nazione (291) e vilipendio della Repubblica (290)?

290: protegge le istituzioni (Governo, Parlamento, magistratura) come strutture di potere. 291: protegge la nazione come popolo, comunità storica, identità collettiva. Una persona può criticare il Governo (legittimo) e incorrere in 290; criticare l'Italia come nazione è 291.

La critica storica su responsabilità nazionali (colonialismo, fascismo) è punibile?

Generalmente no. La ricerca storica, pur critica, su epoche o responsabilità politiche passate rientra nella libertà di espressione (art. 21 Cost.). Diventa vilipendio se il tono è sistematicamente infamante verso la nazione contemporanea, non analisi critica.

Influisce il pubblico a cui è rivolta la comunicazione?

Sì. Discorso pubblico in piazza ha più gravità di conversazione privata con amici. Social media, giornali, radio-tv amplificano la diffusione, aggravando la pubblicità e la vilipendiosità.

Vale anche per stranieri che vilipendono l'Italia dall'estero?

Potenzialmente sì se i fatti hanno effetti in Italia (es. social seguiti da italiani, giornale distribuito in Italia). Ma la giurisdizione è complicata: art. 6 c.p. (extraterritorialità) applica la legge italiana se il reato lede beni italiani.

Chi può denunciare il vilipendio della nazione? Procura d'ufficio?

Procura d'ufficio (reato di pubblica sicurezza). Non richiede querela. Qualunque cittadino italiano può segnalare; la Procura valuta se sussistono elementi. Tuttavia, prassi giudiziaria è molto cauta su interpretazione restrittiva per bilanciare libertà di espressione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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