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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 291 c.p. Vilipendio alla nazione italiana
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1).
Vedi anche
→Cod. pen. art. 290-bis - bis c.p.: Parificazione al Presidente della Repubblica→Cod. pen. art. 292 - Art. 292 c.p.: Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 290 c.p.: Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni co→Articolo 292-bis Codice Penale: Circostanza aggravante→Art. 289-ter c.p.: Sequestro di persona a scopo di coazione→Art. 289-bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o→Art. 289 c.p.: Attentato contro gli organi costituzionali e cont→Articolo 293 Codice Penale: Circostanza aggravante→Art. 288 c.p.: Arruolamento o armamenti non autorizzati a serviz
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Vilipendio della nazione italiana commesso pubblicamente è punito con multa da 1.000 a 5.000 euro.
Ratio
L'art. 291 tutela l'onore e la dignità della nazione italiana come entità storico-culturale, indipendentemente dal regime politico. Mentre art. 290 protegge le istituzioni democratiche e art. 292 il simbolo (bandiera), art. 291 protegge l'«Italia» come popolo, tradizione, identità. Riflette il principio costituzionale di dignità nazionale (Preambolo Cost., art. 1).
Analisi
«Nazione italiana» = il popolo italiano, la sua storia, la sua comunità, i suoi valori condivisi. «Pubblicamente» = in modo visibile/accessibile ad altri (discorso pubblico, stampa, social, radio-tv). Vilipendio = offesa, dispregio, linguaggio infamante che nega dignità/valore della nazione. Pena: multa 1.000-5.000 euro (non detentiva). Differenza da 290: qui il soggetto passivo è il popolo/nazione, non le istituzioni; da 292: qui non c'è il simbolo bandiera, ma l'identità nazionale.
Quando si applica
Predicatore straniero dichiara pubblicamente «l'Italia è una nazione di delinquenti e ladri, indegna di esistere». Pubblicazione che afferma «gli italiani sono razza inferiore». Post virale che «l'Italia non ha diritto di esistere perché fondata su crimini coloniali». Tutti rientrano potenzialmente in art. 291 se la critica storica scade in vilipendio sistematico della nazione.
Connessioni
Rimandi: art. 290 c.p. (vilipendio istituzioni), art. 292 c.p. (vilipendio bandiera), art. 331 c.p. (ingiuria), art. 21 Cost. (libertà di espressione). Limite costituzionale: critica storica (es. colonialismo, fascismo, violazioni storiche) rientra nella libertà di ricerca storica; vilipendio è dispregio sistematico della nazione come entità. Giurisprudenza: confine sfumato, dipende da contesto, linguaggio, intento.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, docente universitario, durante lezione afferma: «L'Italia è una nazione corrotta e criminale, fondamentalmente immorale, che meriterebbe di cessare di esistere». Se le parole sono pubbliche (aula aperta, registrate, diffuse), Tizio incorre potenzialmente in art. 291. La difesa argomenta critica storica su responsabilità nazionali; il giudice valuta se il linguaggio è dispregio vilipendioso o critica legittima.
Caso 2: Caso 2
Caio, attivista, pubblica manifesto: «La nazione italiana è un'impostura costruita sulla violenza, indegna di rappresentare i suoi popoli costitutivi (Savoia, Borbone, Papato, etc.)». Se il manifesto è pubblico (distribuito, online), contiene potenziale vilipendio della nazione. Se il tono è strettamente storico-politico (diritto all'autodeterminazione), potrebbe rimanere nell'alveo della libertà di espressione; se il linguaggio è sistematicamente infamante, art. 291 si applica.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra vilipendio della nazione (291) e vilipendio della Repubblica (290)?
290: protegge le istituzioni (Governo, Parlamento, magistratura) come strutture di potere. 291: protegge la nazione come popolo, comunità storica, identità collettiva. Una persona può criticare il Governo (legittimo) e incorrere in 290; criticare l'Italia come nazione è 291.
La critica storica su responsabilità nazionali (colonialismo, fascismo) è punibile?
Generalmente no. La ricerca storica, pur critica, su epoche o responsabilità politiche passate rientra nella libertà di espressione (art. 21 Cost.). Diventa vilipendio se il tono è sistematicamente infamante verso la nazione contemporanea, non analisi critica.
Influisce il pubblico a cui è rivolta la comunicazione?
Sì. Discorso pubblico in piazza ha più gravità di conversazione privata con amici. Social media, giornali, radio-tv amplificano la diffusione, aggravando la pubblicità e la vilipendiosità.
Vale anche per stranieri che vilipendono l'Italia dall'estero?
Potenzialmente sì se i fatti hanno effetti in Italia (es. social seguiti da italiani, giornale distribuito in Italia). Ma la giurisdizione è complicata: art. 6 c.p. (extraterritorialità) applica la legge italiana se il reato lede beni italiani.
Chi può denunciare il vilipendio della nazione? Procura d'ufficio?
Procura d'ufficio (reato di pubblica sicurezza). Non richiede querela. Qualunque cittadino italiano può segnalare; la Procura valuta se sussistono elementi. Tuttavia, prassi giudiziaria è molto cauta su interpretazione restrittiva per bilanciare libertà di espressione.
Fonti consultate: 3 fontei verificate