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Testo dell'articoloVigente
Art. 292 c.p. – Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali .
In sintesi
Indice dei contenuti
Vilipendio della bandiera nazionale o emblema dello Stato con ingiuria: multa 1.000-5.000 euro. Distruzione/deterioramento: fino a 2 anni reclusione.
Ratio
L'art. 292 protegge i simboli dello Stato (bandiera, stemma) sia sul piano dell'offesa morale (vilipendio con ingiuria) sia del danneggiamento materiale. Riflette la dignità nazionale e il valore civico del simbolo. La distinzione tra due commi rispecchia due offese: quella alla dignità (multa) e quella al bene materiale/simbolico (reclusione). Non è tutela religiosa, ma politico-civica.
Analisi
Comma 1: «vilipende con espressioni ingiuriose» = linguaggio mortificante, dispregio verso il simbolo. Pena: multa 1.000-5.000 euro. Aggravante: se commesso in occasione di «pubblica ricorrenza» (festa nazionale, celebrazione ufficiale) o «cerimonia ufficiale» (funerale di Stato, commemorazione), multa aumentata 5.000-10.000 euro. Comma 2: «pubblicamente e intenzionalmente» distrugge/disperde/deteriora/rende inservibile/imbratta la bandiera o emblema. Pena: reclusione fino a 2 anni. Dolo specifico: intento di danneggiare il simbolo.
Quando si applica
Manifestante brucia bandiera italiana in piazza (comma 2, reclusione). Politico insulta bandiera in discorso pubblico (comma 1, multa). Vandalo imbratta bandiera su edificio pubblico (comma 2). Manifestante brucia bandiera durante commemorazione (aggravante comma 1, multa 5-10 mila). Adolescente strappa bandiera da scuola per gioco (comma 2 se dolo, o danno semplice se colpa).
Connessioni
Rimandi: art. 290-291 c.p. (vilipendio Repubblica/nazione), art. 594 c.p. (ingiuria generica), art. 635 c.p. (danneggiamento di beni altrui), art. 639 c.p. (danneggiamento beni pubblici). Limiti costituzionali: libertà di manifestazione (art. 21 Cost.) si scontra con tutela simbolo. Giurisprudenza Corte Cost. e CEDU: manifestazioni contro simboli rientrano nella libertà di espressione, ma danneggiamento materiale (incendio) è punibile. Vilipendio con sole parole è più dubbio, dipende da proporzioni.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, durante una manifestazione politica, brucia pubblicamente una bandiera italiana per protesta contro la politica governativa. Incorre in art. 292 comma 2 (reclusione fino a 2 anni) per distruzione intenzionale pubblica. Se il rogo avviene durante una cerimonia ufficiale (es. commemorazione delle Fosse Ardeatine), l'aggravante di comma 1 potrebbe cumularsi.
Caso 2: Caso 2
Caio, in comizio, urla ripetutamente «La bandiera italiana è simbolo di infamia e corruzione, meriterebbe di essere strappata dal suolo»; simultaneamente, imbratta con vernice rossa una bandiera sulla tribuna. La parte verbale potrebbe non raggiungere soglia ingiuriosa ('opinione politica'); l'imbrattamento è art. 292 comma 2 (danneggiamento). Se Caio avesse fisicamente strappato e bruciato la bandiera durante una festa nazionale (es. 25 aprile), l'aggravante farebbe salire la multa a 5-10 mila euro se si concentra sul vilipendio, o 2 anni se sul danneggiamento.
Domande frequenti
Bruciare la bandiera è sempre reato? E se è atto di protesta politica?
Sì, è reato (art. 292 comma 2, fino a 2 anni). Anche se motivato da protesta politica. La giurisprudenza italiana, diversamente da USA, considera la bandiera «bene giuridico protetto» indipendentemente dall'intento comunicativo. CEDU ha posizioni miste; la Cassazione italiana mantiene tutela rigida.
Qual è la differenza tra distruzione (comma 2) e vilipendio ingiurioso (comma 1)?
Comma 1: offesa morale, linguaggio dispregiante della bandiera, multa. Comma 2: danneggiamento materiale (fuoco, strappo, imbrattamento), reclusione. Comma 2 è più grave perché tocca il bene fisico, non solo l'onore del simbolo.
Se imbratto la bandiera durante una cerimonia ufficiale, si applica l'aggravante?
L'aggravante di comma 1 (multa 5-10 mila) si applica se il vilipendio avviene in occasione di ricorrenza/cerimonia. Se il fatto è danno materiale (imbrattamento), è comma 2 (reclusione); l'aggravante dipende dalla qualificazione del fatto primario.
Vale anche per bandiere di enti locali (regioni, comuni)?
Art. 292 parla di «bandiera nazionale» e «emblema dello Stato» (livello federale). Bandiere regionali/comunali potrebbero ricadere in art. 635 c.p. (danneggiamento di beni di proprietà pubblica), non 292. Tuttavia, giurisprudenza può estendere 292 a simboli sub-statali se hanno valore civico riconosciuto.
Chi denuncia il vilipendio della bandiera? Serve querela?
Procura d'ufficio per reati contro la sicurezza dello Stato. Non serve querela di parte. Chiunque può segnalare; la Procura valuta se sussistono elementi. Per danni civili, il proprietario della bandiera (es. Stato, Comune) può agire direttamente.
Fonti consultate: 3 fontei verificate