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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 292 c.p. Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale (1) o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni (2).

In sintesi

  • Comma 1: vilipendio ingiurioso della bandiera o emblema dello Stato; multa 1.000-5.000 euro (aumentata 5.000-10.000 se in occasione di ricorrenza pubblica)
  • Comma 2: distruzione pubblica intenzionale, dispersione, deterioramento, danneggiamento della bandiera; reclusione fino a 2 anni
  • Reato sia di offesa (vilipendio) sia di danneggiamento (distruzione materiale)
  • Emblemi dello Stato: bandiera, stemma, sigillo, insegne ufficiali
  • Il dolo è richiesto sia per ingiuria sia per atto materiale

Vilipendio della bandiera nazionale o emblema dello Stato con ingiuria: multa 1.000-5.000 euro. Distruzione/deterioramento: fino a 2 anni reclusione.

Ratio

L'art. 292 protegge i simboli dello Stato (bandiera, stemma) sia sul piano dell'offesa morale (vilipendio con ingiuria) sia del danneggiamento materiale. Riflette la dignità nazionale e il valore civico del simbolo. La distinzione tra due commi rispecchia due offese: quella alla dignità (multa) e quella al bene materiale/simbolico (reclusione). Non è tutela religiosa, ma politico-civica.

Analisi

Comma 1: «vilipende con espressioni ingiuriose» = linguaggio mortificante, dispregio verso il simbolo. Pena: multa 1.000-5.000 euro. Aggravante: se commesso in occasione di «pubblica ricorrenza» (festa nazionale, celebrazione ufficiale) o «cerimonia ufficiale» (funerale di Stato, commemorazione), multa aumentata 5.000-10.000 euro. Comma 2: «pubblicamente e intenzionalmente» distrugge/disperde/deteriora/rende inservibile/imbratta la bandiera o emblema. Pena: reclusione fino a 2 anni. Dolo specifico: intento di danneggiare il simbolo.

Quando si applica

Manifestante brucia bandiera italiana in piazza (comma 2, reclusione). Politico insulta bandiera in discorso pubblico (comma 1, multa). Vandalo imbratta bandiera su edificio pubblico (comma 2). Manifestante brucia bandiera durante commemorazione (aggravante comma 1, multa 5-10 mila). Adolescente strappa bandiera da scuola per gioco (comma 2 se dolo, o danno semplice se colpa).

Connessioni

Rimandi: art. 290-291 c.p. (vilipendio Repubblica/nazione), art. 594 c.p. (ingiuria generica), art. 635 c.p. (danneggiamento di beni altrui), art. 639 c.p. (danneggiamento beni pubblici). Limiti costituzionali: libertà di manifestazione (art. 21 Cost.) si scontra con tutela simbolo. Giurisprudenza Corte Cost. e CEDU: manifestazioni contro simboli rientrano nella libertà di espressione, ma danneggiamento materiale (incendio) è punibile. Vilipendio con sole parole è più dubbio, dipende da proporzioni.

Domande frequenti

Bruciare la bandiera è sempre reato? E se è atto di protesta politica?

Sì, è reato (art. 292 comma 2, fino a 2 anni). Anche se motivato da protesta politica. La giurisprudenza italiana, diversamente da USA, considera la bandiera «bene giuridico protetto» indipendentemente dall'intento comunicativo. CEDU ha posizioni miste; la Cassazione italiana mantiene tutela rigida.

Qual è la differenza tra distruzione (comma 2) e vilipendio ingiurioso (comma 1)?

Comma 1: offesa morale, linguaggio dispregiante della bandiera, multa. Comma 2: danneggiamento materiale (fuoco, strappo, imbrattamento), reclusione. Comma 2 è più grave perché tocca il bene fisico, non solo l'onore del simbolo.

Se imbratto la bandiera durante una cerimonia ufficiale, si applica l'aggravante?

L'aggravante di comma 1 (multa 5-10 mila) si applica se il vilipendio avviene in occasione di ricorrenza/cerimonia. Se il fatto è danno materiale (imbrattamento), è comma 2 (reclusione); l'aggravante dipende dalla qualificazione del fatto primario.

Vale anche per bandiere di enti locali (regioni, comuni)?

Art. 292 parla di «bandiera nazionale» e «emblema dello Stato» (livello federale). Bandiere regionali/comunali potrebbero ricadere in art. 635 c.p. (danneggiamento di beni di proprietà pubblica), non 292. Tuttavia, giurisprudenza può estendere 292 a simboli sub-statali se hanno valore civico riconosciuto.

Chi denuncia il vilipendio della bandiera? Serve querela?

Procura d'ufficio per reati contro la sicurezza dello Stato. Non serve querela di parte. Chiunque può segnalare; la Procura valuta se sussistono elementi. Per danni civili, il proprietario della bandiera (es. Stato, Comune) può agire direttamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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