← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 294 c.p. Attentati contro i diritti politici del cittadino

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Reato di attentato ai diritti politici mediante violenza, minaccia o inganno
  • Fattispecie: impedire in tutto o in parte l'esercizio di diritto politico (voto, candidatura, funzione pubblica)
  • Oppure: determinare taluno a esercitare diritto in senso difforme dalla volontà (voto coatto)
  • Pena: reclusione 1-5 anni (reato grave, non contravvenzione)
  • Diritti politici: voto, candidabilità, accesso funzioni pubbliche, referendum

Attentato ai diritti politici del cittadino: con violenza, minaccia o inganno impedire esercizio voto/diritto politico; reclusione 1-5 anni.

Ratio

L'art. 294 tutela il fondamento della democrazia: la libertà di esercizio dei diritti politici. La norma riflette artt. 1-2 Cost. (sovranità popolare, principio democratico) e art. 48 Cost. (diritto di voto). Qualunque coercizione su scelta politica è tradimento dell'ordinamento democratico. La ratio è più profonda che mere contravvenzioni: è tutela della sovranità popolare.

Analisi

Condotte: (1) «con violenza» = minaccia fisica, percosse, armi, pressione fisica. (2) «minaccia» = pericolo di male ingiusto. (3) «inganno» = frode, raggiro, falsa informazione che induce a non votare o votare diversamente. Effetti: (a) impedire «in tutto» = impedimento assoluto al voto (es. non lasciar votare); (b) impedire «in parte» = ridurre scelte disponibili (es. intimidire su candidate specifiche). (c) «determinare a esercitare in senso difforme» = voto coatto (costringere a votare Tizio anziché Caio). Pena: reclusione 1-5 anni (delitto, non contravvenzione). È reato grave, prescrizione 5 anni.

Quando si applica

Gruppo intimidisce cittadini di uno quartiere: «Se votate Tizio, subirete conseguenze». Violenza fisica per impedire accesso al seggio. Mafia minaccia imprenditori: «Vota il nostro candidato o ti brucio l'azienda». Falsa informazione capillare su iscrizione liste: «Se voti per questa lista sarai denunciato» (inganno). Sindacalisti costringono con pressione/minacce i colleghi a votare per assemblea sindacale in senso opposto a loro volontà.

Connessioni

Rimandi: art. 48 Cost. (diritto di voto), art. 51 Cost. (diritti politici), art. 97 Cost. (funzioni pubbliche), art. 61 c.p. (circostanze attenuanti), art. 112 c.p. (concorso) — spesso reato da organizzazioni criminali. Leggi complementari: l. 195/1974 (sicurezza elezioni), d.lgs. 31/2012 (ballottaggio), normativi regionali su elezioni amministrative. Connexione con art. 416 c.p. (associazione criminale): reati 294 sono frequentemente commessi da organizzazioni criminali.

Domande frequenti

Quale differenza c'è tra violenza «fisica» e «minaccia»?

Violenza fisica = contatto corporeo, aggressione, armi. Minaccia = pericolo annunciato di male futuro, senza contatto immediato. Art. 294 punisce entrambe; la violenza fisica è più grave, la minaccia è meno invasiva ma egualmente coercitiva.

L'inganno copre anche disinformazione politica o fake news?

Parzialmente. Fake news generica rientra nella libertà di espressione/informazione (art. 21 Cost.). Inganno di art. 294 è raggiro specifico volto a coercere l'esercizio di un diritto politico (es. falsa info sulla procedura di voto per indurre astensione). Il nesso diretto è richiesto.

Se un imprenditore firma un patto con mafia e poi votano quello che loro dettano, è art. 294?

Sì. La sottoscrizione iniziale non esclude la coercizione continuativa. Il patto è vincolo illegittimo; ogni voto coatto successivo realizza art. 294. Sia promotore mafia sia imprenditore (se agisce volontariamente) possono essere complici.

Vale art. 294 anche per diritti politici diversi da voto (candidatura, funzione pubblica)?

Sì. La norma parla di «diritto politico» in generale. Impedire candidatura di oppositore mediante violenza, costringere funzionario pubblico a violate il voto (es. in commissione), negare diritto di associazione politica — tutti rientrano in art. 294.

Chi è denunciante? Vittima o Procura d'ufficio?

Procura d'ufficio (reato contro diritti politici). Non serve querela. Vittima dell'intimidazione può segnalare; la Procura apre indagine. Tuttavia, molti casi rimangono sommersi per paura di rappresaglie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.