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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 290 c.p. Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l’ordine giudiziario è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione (1).
Vedi anche
→Cod. pen. art. 289-ter - ter c.p.: Sequestro di persona a scopo di coazione→Cod. pen. art. 290-bis - bis c.p.: Parificazione al Presidente della Repubblica→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 289-bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o→Art. 289 c.p.: Attentato contro gli organi costituzionali e cont→Articolo 291 Codice Penale: Vilipendio alla nazione italiana→Art. 288 c.p.: Arruolamento o armamenti non autorizzati a serviz→Art. 292 c.p.: Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello→Articolo 292-bis Codice Penale: Circostanza aggravante→Art. 287 c.p.: Usurpazione di potere politico o di comando milit
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Vilipendio della Repubblica, Istituzioni, Governo, magistratura, Forze armate: multa 1.000-5.000 euro. Offesa pubblica punibile.
Ratio
L'art. 290 tutela la dignità delle istituzioni democratiche e delle Forze armate da attacchi pubblici che ne minano il prestigio e l'autorevolezza. Riflette l'art. 54 Cost. (fedeltà alla Repubblica) e il principio di «leale convivenza democratica». Il vilipendio è forma di dissenso che scade nell'ingiuria istituzionale.
Analisi
Soggetti passivi: Repubblica (ente), assemblee (Parlamento, Senato, regionali), Governo, Corte costituzionale, «ordine giudiziario» (magistrati, giudici come corpo). Forze armate: Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza, Guardia Costiera. Elemento oggettivo: «pubblicamente» = discorso pubblico, articolo stampa, post social, comizio. Non basta privata opinione. Fatto: offesa, dispregio, linguaggio mortificante. Pena: multa 1.000-5.000 euro (identica per entrambi i commi).
Quando si applica
Politico critica aspramente il Governo in comizio pubblico con linguaggio ingiurioso («traditori, corrotti, nemici del popolo»). Giornalista pubblica articolo con titolo «Magistratura infetta e complice». Cittadino posta sui social «Carabinieri maiali assassini». Tutti rientrano potenzialmente in 290, se la critica scade in vilipendio (non critica politica legittima).
Connessioni
Rimandi: art. 276-279 c.p. (offese presidenziali), art. 291-292 c.p. (vilipendio nazione/bandiera), art. 605 c.p. (ingiuria), art. 98 c.p. (pubblico ufficiale). Limite costituzionale: libertà di manifestazione pensiero (art. 21 Cost.) contrappone vilipendio a critica legittima. Giurisprudenza Cassazione traccia confine: critica costruttiva ammessa, dispregio vilipendioso no. Convenzione CEDU art. 10 (limiti reasonableness vilipendio).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, esponente politico, durante un comizio pubblico dichiara: «La magistratura italiana è una mafia in talare, complice dello Stato criminale». La dichiarazione è pubblica e contiene vilipendio dell'«ordine giudiziario». Tizio è denunciato ex art. 290; la difesa argomenta critica politica legittima; il giudice valuta se il linguaggio travalica in dispregio vilipendioso (rischio multa 1-5 mila euro).
Caso 2: Caso 2
Caio, funzionario, in riunione sindacale (pubblica) dichiara: «Le Forze armate di questo Paese sono assassine, responsabili di coperture su crimini di guerra». Se provato l'elemento pubblico e vilipendioso (non critica su singoli episodi, ma dispregio del corpo), Caio incorre in art. 290 comma 2 (multa 1.000-5.000 euro).
Domande frequenti
Qual è il confine tra critica politica legittima e vilipendio punibile?
La critica costruttiva, anche aspra, su politiche, decisioni, responsabilità è lecita (art. 21 Cost.). Vilipendio è dispregio sistematico, linguaggio mortificante, generalizzazione infamante che nega autorevolezza dell'istituzione. Es.: «Governo incompetente» è critica; «Governo di traditori infetti» è vilipendio.
Vale anche per critica sui social media e post online?
Sì. Il requisito è «pubblicamente», che include internet, social, forum, blog. Post visibile ad altri costituisce pubblicità. La piattaforma (Facebook, Twitter, etc.) amplifica la gravità per diffusione potenziale.
Chi è denunciante di 290? Privato cittadino o Procura d'ufficio?
Procura d'ufficio (è reato contro la pubblica amministrazione/istituzioni). Non richiede querela o denuncia di parte. Tizio può essere denunciato anonimamente; la Procura valuta se sussistono gli elementi.
La pena è solo multa, nessun arresto?
Esatto. Art. 290 prevede solo ammenda 1.000-5.000 euro. Non è prevista reclusione. Tuttavia, in concorso con ingiuria (art. 594) verso singoli magistrati, le pene si sommano.
Vale anche per linguaggio ironico, sarcastico, satirico?
Generalmente no. Satira, ironia, critica pungente rientrano nella libertà di espressione (art. 21 Cost.). Diventa vilipendio se l'intento è ridurre l'istituzione a oggetto di dispregio sistematico, non solo ridicolo momentaneo. Giudici valutano contesto e linguaggio complessivo.
Fonti consultate: 3 fontei verificate