Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 290 c.p. Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l’ordine giudiziario è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione (1).

In sintesi

  • Reato di vilipendio (offesa, dispregio pubblico) verso Repubblica, assemblee legislative, Governo, Corte costituzionale, ordine giudiziario
  • Sanzione: multa 1.000-5.000 euro
  • La stessa pena per vilipendio pubblico verso Forze armate (dello Stato o della Liberazione)
  • Elemento oggettivo: «pubblicamente» (discorsi, pubblicazioni, rete)
  • Nessuna pena detentiva; solo ammenda
Indice dei contenuti

Vilipendio della Repubblica, Istituzioni, Governo, magistratura, Forze armate: multa 1.000-5.000 euro. Offesa pubblica punibile.

Ratio

L'art. 290 tutela la dignità delle istituzioni democratiche e delle Forze armate da attacchi pubblici che ne minano il prestigio e l'autorevolezza. Riflette l'art. 54 Cost. (fedeltà alla Repubblica) e il principio di «leale convivenza democratica». Il vilipendio è forma di dissenso che scade nell'ingiuria istituzionale.

Analisi

Soggetti passivi: Repubblica (ente), assemblee (Parlamento, Senato, regionali), Governo, Corte costituzionale, «ordine giudiziario» (magistrati, giudici come corpo). Forze armate: Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza, Guardia Costiera. Elemento oggettivo: «pubblicamente» = discorso pubblico, articolo stampa, post social, comizio. Non basta privata opinione. Fatto: offesa, dispregio, linguaggio mortificante. Pena: multa 1.000-5.000 euro (identica per entrambi i commi).

Quando si applica

Politico critica aspramente il Governo in comizio pubblico con linguaggio ingiurioso («traditori, corrotti, nemici del popolo»). Giornalista pubblica articolo con titolo «Magistratura infetta e complice». Cittadino posta sui social «Carabinieri maiali assassini». Tutti rientrano potenzialmente in 290, se la critica scade in vilipendio (non critica politica legittima).

Connessioni

Rimandi: art. 276-279 c.p. (offese presidenziali), art. 291-292 c.p. (vilipendio nazione/bandiera), art. 605 c.p. (ingiuria), art. 98 c.p. (pubblico ufficiale). Limite costituzionale: libertà di manifestazione pensiero (art. 21 Cost.) contrappone vilipendio a critica legittima. Giurisprudenza Cassazione traccia confine: critica costruttiva ammessa, dispregio vilipendioso no. Convenzione CEDU art. 10 (limiti reasonableness vilipendio).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, esponente politico, durante un comizio pubblico dichiara: «La magistratura italiana è una mafia in talare, complice dello Stato criminale». La dichiarazione è pubblica e contiene vilipendio dell'«ordine giudiziario». Tizio è denunciato ex art. 290; la difesa argomenta critica politica legittima; il giudice valuta se il linguaggio travalica in dispregio vilipendioso (rischio multa 1-5 mila euro).

Caso 2: Caso 2

Caio, funzionario, in riunione sindacale (pubblica) dichiara: «Le Forze armate di questo Paese sono assassine, responsabili di coperture su crimini di guerra». Se provato l'elemento pubblico e vilipendioso (non critica su singoli episodi, ma dispregio del corpo), Caio incorre in art. 290 comma 2 (multa 1.000-5.000 euro).

Domande frequenti

Qual è il confine tra critica politica legittima e vilipendio punibile?

La critica costruttiva, anche aspra, su politiche, decisioni, responsabilità è lecita (art. 21 Cost.). Vilipendio è dispregio sistematico, linguaggio mortificante, generalizzazione infamante che nega autorevolezza dell'istituzione. Es.: «Governo incompetente» è critica; «Governo di traditori infetti» è vilipendio.

Vale anche per critica sui social media e post online?

Sì. Il requisito è «pubblicamente», che include internet, social, forum, blog. Post visibile ad altri costituisce pubblicità. La piattaforma (Facebook, Twitter, etc.) amplifica la gravità per diffusione potenziale.

Chi è denunciante di 290? Privato cittadino o Procura d'ufficio?

Procura d'ufficio (è reato contro la pubblica amministrazione/istituzioni). Non richiede querela o denuncia di parte. Tizio può essere denunciato anonimamente; la Procura valuta se sussistono gli elementi.

La pena è solo multa, nessun arresto?

Esatto. Art. 290 prevede solo ammenda 1.000-5.000 euro. Non è prevista reclusione. Tuttavia, in concorso con ingiuria (art. 594) verso singoli magistrati, le pene si sommano.

Vale anche per linguaggio ironico, sarcastico, satirico?

Generalmente no. Satira, ironia, critica pungente rientrano nella libertà di espressione (art. 21 Cost.). Diventa vilipendio se l'intento è ridurre l'istituzione a oggetto di dispregio sistematico, non solo ridicolo momentaneo. Giudici valutano contesto e linguaggio complessivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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