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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 289 c.p. Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali

In vigore dal 1° luglio 1931

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

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In sintesi

  • Protezione dell'esercizio legittimo delle funzioni di Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento, Corte Costituzionale e assemblee regionali
  • Reclusione 1-5 anni per chiunque commette atti violenti diretti a impedire l'esercizio delle attribuzioni o prerogative, anche temporaneamente
  • Elemento caratterizzante: violenza (fisica o psicologica coercitiva) quale mezzo della condotta, non semplice protestava
  • Applicabile anche se l'impedimento è solo temporaneo, non serve la paralisi definitiva dell'organo
  • Reato di pericolo concreto: serve l'atto violento diretto a impedire; basta tentativo e preparazione se univoci e prossimi

Attentato contro organi costituzionali e assemblee regionali: reclusione 1-5 anni per atti violenti che impediscono l'esercizio delle funzioni.

Ratio

L'art. 289 è protezione costituzionale democratica: garantisce che i «poteri dello Stato» (esecutivo, legislativo, giudiziario costituzionale, entità regionali) possano esercitare libere le loro funzioni da interferenze coercitive. La norma combatte tanto il golpe militare quanto l'ostruzionismo violento, il sequestro di parlamentari, i blocchi fisici di sedi istituzionali. L'elemento della «temporaneità» è cruciale: anche un'occupazione di 2 ore che impedisca il Parlamento di votare integra il reato.

Analisi

Tre classi di beneficiari: (1) Presidente della Repubblica e Governo, (2) Assemblee legislative (Parlamento e regionali), (3) Corte Costituzionale. Condotta: atti violenti (uso di forza, armi, intimidazione credibile, coercizione). Finalità: impedire l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge, anche temporaneamente. Elemento soggettivo: dolo generico (consapevolezza e volontà di impedire). Non è richiesto il dolo terroristico specifico. Pena: 1-5 anni, minore rispetto ad altri attentati (art. 283-286) perché il bene tutelato (funzione temporalmente ostacolata) è considerato meno grave di mutamento costituzionale. Prescrizione: 10 anni.

Quando si applica

Occupazione armata del Parlamento che impedisce la seduta di votazione per 12 ore. Sequestro del Presidente della Repubblica per 2 ore per estorcere firmà decreto. Assalto a una Corte Costituzionale che blocca l'udienza per giudizio. Blocco fisico con catene di un'assemblea regionale. Manifestanti che circondano Palazzo Chigi con bastoni (credibile coercizione) impedendo l'accesso ai ministri. Diversamente: manifestazione disarmata (anche se turbolenta) che non usa violenza concreta; occupazione di edificio senza impedire funzioni (es. occupare una stanza inutilizzata del Parlamento); critica aspra, protesta legale.

Connessioni

Articoli 280 (terrorismo), 281-282 (Capo Governo), 283 (Costituzione), 284-286 (insurrezione, guerra civile), 605 c.p. (sequestro di persona), 635 c.p. (danneggiamento), 414-416 c.p. (associazione criminale). Costituzione: artt. 55-56 (Parlamento), 87-100 (Presidente Governo), 134-137 (Corte Costituzionale). Giurisprudenza: sentenze su assalti durante manifestazioni politiche, blocchi parlamentari violenti.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra art. 289 (attentato organi) e art. 283 (attentato Costituzione)?

L'art. 283 richiede atti violenti diretti a mutare la Costituzione o forma di governo (effetto globale). L'art. 289 punisce violenza diretta a impedire temporaneamente l'esercizio funzioni di specifici organi (effetto circoscritto). Il 283 è più grave (min. 5 anni vs. 1 anno). Spesso si sovrappongono.

Una manifestazione che blocca l'accesso a un ministero per alcune ore è art. 289?

Solo se vi è violenza concreta (uso di forza, armi, intimidazione credibile, coercizione fisica). Manifestazione disarmata, anche se molesta, non è violenza. Se i manifestanti usano bastoni, spintoni, minacce credibili che impediscono l'accesso, allora sì è art. 289.

Se il blocco è completamente pacifico ma di lunga durata (giorni), è art. 289?

No, senza violenza. La durata del blocco non trasforma la mancanza di violenza in violenza. L'elemento costitutivo della violenza è essenziale. Un blocco pacifico è reato diverso: invasione abusiva, occupazione indebita, disturbo della quiete pubblica, ma non art. 289.

Se i manifestanti sono armati ma non usano le armi, è art. 289?

Dipende dalla percezione della minaccia credibile. Se porto armi esplicitamente per intimidare ed esercitare coercizione psicologica, è violenza anche senza sparo. Se le armi sono nascoste e ignote ai presenti, non integrano violenza. Conta se la condotta è idonea a esercitare pressione coercitiva sulla funzione.

Se un'assemblea regionale è occupata ma nessuna seduta era programmata, è art. 289?

No, se non vi è impedimento effettivo dell'esercizio di funzioni. L'art. 289 richiede che la violenza sia diretta a impedire l'esercizio. Se l'assemblea non aveva seduta prevista, non c'è esercizio da impedire. Reato di invasione abusiva, sì, ma non art. 289 specifico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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