Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 257 c.p. – Spionaggio politico o militare

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

In sintesi

  • Condotta punita: procurarsi notizie che devono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza o della politica dello Stato
  • Finalità specifica: lo scopo di spionaggio politico o militare è elemento costitutivo del reato
  • Pena base: reclusione non inferiore a quindici anni
  • Aggravante dell'ergastolo: si applica se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con l'Italia
  • Seconda aggravante dell'ergastolo: se il fatto compromette la preparazione o l'efficienza bellica, ovvero le operazioni militari
  • Natura del reato: reato di pericolo contro la personalità internazionale dello Stato, procedibile d'ufficio
Indice dei contenuti

Punisce chi si procura notizie segrete a scopo di spionaggio politico o militare, con pena fino all'ergastolo.

Ratio

L'articolo 257 c.p. tutela la sicurezza dello Stato contro una forma particolarmente grave di penetrazione: lo spionaggio politico o militare. L'elemento qualificante rispetto al reato di semplice procacciamento (art. 256) è la finalità, il «scopo» di operare per conto di una potenza straniera o di organizzazione ostile. Il legislatore apprezza questa aggravante con pene draconiane: reclusione non inferiore a quindici anni, sino all'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato belligerante o ha compromesso l'efficienza militare. La norma rispecchia la massima gravità attribuita alla tradizione, allo spionaggio vero e proprio.

Analisi

La condotta consiste nel procurarsi, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che devono rimanere segrete per ragioni di sicurezza statale. Lo «scopo di spionaggio» richiede un elemento soggettivo: l'intenzione di operare nell'interesse di una potenza straniera o di organizzazione paramilitare. Non è necessario che lo spionaggio abbia per target esclusivamente informazioni militari: anche lo spionaggio politico (finalizzato a compromettere la politica estera) integra il reato. La sanzione minima è elevata: quindici anni di reclusione. L'ergastolo interviene se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con l'Italia oppure ha effettivamente compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato.

Quando si applica

Ricorre quando una persona si procura informazioni riservate con l'intento esplicito di trasmetterle a una potenza straniera, a organizzazioni terroristiche o a enti ostili allo Stato italiano. Esempi: un cittadino che trasmette codici militari a un'agenzia di intelligence estera; un tecnico che fornisce dettagli su impianti strategici a una organizzazione sovversiva; uno scienziato che cede piani di ricerca difensiva a una potenza rivale. Lo scopo di spionaggio deve essere accertato da dichiarazioni dell'imputato, da circostanze concrete o da contatti con soggetti stranieri. Non è sufficiente il semplice procacciamento: occorre il nesso intenzionale con spionaggio.

Connessioni

L'articolo 257 rappresenta l'aggravamento dell'art. 256: mentre quest'ultimo punisce il procacciamento senza specificare finalità, il 257 richiede lo scopo di spionaggio. Si distingue dall'art. 261 (rivelazione di segreti), che presuppone che chi già detiene il segreto lo comunichi a terzi. L'art. 258 disciplina lo spionaggio di notizie coperte da divieto esplicito. L'art. 270-bis incrimina invece le associazioni con finalità di terrorismo o eversione. L'art. 268 estende le sanzioni anche ai delitti commessi a danno di uno Stato alleato in guerra con l'Italia.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Caso 1. Tizio, funzionario del Ministero della Difesa, viene avvicinato da un agente di un paese straniero che gli offre denaro in cambio di documenti relativi alle posizioni delle basi militari italiane. Tizio accetta e consegna i file. Poiché ha agito con finalità di spionaggio militare procurandosi notizie da mantenere segrete nell'interesse della sicurezza nazionale, risponde del reato di cui all'art. 257 c.p. con la pena della reclusione non inferiore a quindici anni.

Caso 2. Caio, analista informatico con accesso a sistemi governativi, durante un conflitto armato in corso tra l'Italia e uno Stato estero trasmette a quest'ultimo informazioni riservate sulla logistica delle operazioni militari italiane, compromettendo la pianificazione bellica. In questo caso ricorrono entrambe le aggravanti previste dai numeri 1) e 2) dell'art. 257, co. 2, c.p.: il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con l'Italia e ha compromesso le operazioni militari. Caio è pertanto condannato all'ergastolo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra spionaggio politico e spionaggio militare nell'art. 257 c.p.?

Lo spionaggio politico riguarda la raccolta di notizie segrete legate agli interessi politici dello Stato, sia interni che internazionali; lo spionaggio militare attiene specificamente a informazioni relative alla difesa, alle forze armate e alla preparazione bellica. In entrambi i casi la fattispecie è identica e la pena base è la stessa.

È necessario che le notizie siano classificate 'segretissimo' per integrare il reato?

No. La classificazione formale come 'segretissimo' o 'segreto' ai sensi della normativa sul segreto di Stato è un indice rilevante, ma non indispensabile. Sono rilevanti tutte le notizie che oggettivamente devono rimanere riservate nell'interesse della sicurezza o della politica dello Stato, anche in assenza di un formale atto di classificazione.

Quando si applica l'ergastolo per spionaggio?

L'ergastolo si applica in due casi: quando il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato che si trova in stato di guerra con l'Italia, oppure quando la condotta ha concretamente compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato ovvero lo svolgimento delle operazioni militari.

Anche un privato cittadino può commettere il reato di spionaggio ex art. 257 c.p.?

Sì. L'art. 257 c.p. utilizza la formula 'chiunque', pertanto si tratta di un reato comune che può essere commesso da qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla qualifica di pubblico ufficiale o dall'appartenenza alle forze armate o ai servizi di intelligence.

Il tentativo di spionaggio politico o militare è punibile?

Sì. Non essendo un reato a condotta istantanea necessariamente compiuta, il tentativo è configurabile ai sensi dell'art. 56 c.p. quando l'agente pone in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi le notizie segrete, senza riuscire a conseguirle per cause indipendenti dalla propria volontà.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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