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Art. 257 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Contro il decreto di sequestro l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324 (229 coord.).
2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Contro il decreto di sequestro, l'imputato e chi ha diritto alle cose sequestrate possono proporre richiesta di riesame nel merito, la quale non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Ratio
L'articolo 257 riconosce un diritto di tutela contro i decreti di sequestro, impedendo che l'atto impositivo diventi definitivo senza possibilità di impugnazione. Il diritto al riesame nel merito (non solo sulla forma) garantisce controllo pieno sulla sussistenza dei presupposti: fondato motivo di pertinenza, legittimità dell'iniziativa giudiziale, proporzionalità della misura.
Analisi
La richiesta di riesame è uno strumento di tutela generale, disciplinato nel dettaglio dall'art. 324, applicabile al sequestro. Il legittimato attivo è triplice: l'imputato, colui presso cui è stato eseguito il sequestro (per esempio il banchiere), e colui che avrebbe diritto alla restituzione (il vero proprietario, diverso dall'imputato). Il riesame può contestare ogni aspetto della decisione iniziale. La mancata sospensione automatica è rilevante: il sequestro prosegue durante il riesame.
Quando si applica
Ricorre ogni volta che una persona ritiene illegittimo il sequestro: quando non sussiste fondato motivo, quando il decreto è privo di motivazione, quando l'articolo di legge è errato, quando la cosa sequestrata è propria e non correlata al reato. È pratica comune nel contenzioso processuale penale.
Connessioni
Si coordina con l'art. 324 (riesame in generale, disciplina procedurale completa), gli artt. 255-256 (presupposti del sequestro), gli artt. 259-264 (custodia e restituzione), l'art. 229 (coordinamento). Rimanda anche alle disposizioni sulla custodia cautelare (artt. 286-314).
Domande frequenti
Chi può presentare richiesta di riesame contro il sequestro?
L'imputato, la persona presso cui è stato eseguito il sequestro (per esempio la banca) e chi ha diritto alla restituzione delle cose.
Il riesame sospende il sequestro?
No. La richiesta di riesame non ha effetto sospensivo: il sequestro continua a produrre i suoi effetti durante l'esame della domanda.
È possibile impugnare solo la forma o anche il merito?
L'articolo 257 consente il riesame anche nel merito: si può criticare la sussistenza dei presupposti sostanziali, non solo aspetti procedurali.
Qual è il termine per proporre la richiesta di riesame?
L'articolo 257 rimanda all'art. 324 che fissa i termini specifici a seconda della fase processuale (indagini preliminari, giudizio, ecc.).
Se il sequestro viene annullato al riesame, come avviene la restituzione?
L'autorità giudiziaria che accoglie il riesame dispone l'annullamento e ordina la restituzione immediata delle cose secondo i meccanismi degli artt. 262-263.