Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 257 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Riesame del decreto di sequestro
1. Contro il decreto di sequestro l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 256 - Art. 256 c.p.p.: Dovere di esibizione e segreti→Cod. proc. pen. art. 258 - Art. 258 c.p.p.: Copie dei documenti sequestrati→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 255 Codice di Procedura Penale: Sequestro presso banche→Art. 259 c.p.p.: Custodia delle cose sequestrate→Articolo 254 Codice di Procedura Penale: Sequestro di corrispondenza→Art. 260 c.p.p.: Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate.→Art. 253 c.p.p.: Oggetto e formalità del sequestro→Art. 261 c.p.p.: Rimozione e riapposizione dei sigilli→Art. 252 c.p.p.: Sequestro conseguente a perquisizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contro il decreto di sequestro, l'imputato e chi ha diritto alle cose sequestrate possono proporre richiesta di riesame nel merito, la quale non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Ratio
L'articolo 257 riconosce un diritto di tutela contro i decreti di sequestro, impedendo che l'atto impositivo diventi definitivo senza possibilità di impugnazione. Il diritto al riesame nel merito (non solo sulla forma) garantisce controllo pieno sulla sussistenza dei presupposti: fondato motivo di pertinenza, legittimità dell'iniziativa giudiziale, proporzionalità della misura.
Analisi
La richiesta di riesame è uno strumento di tutela generale, disciplinato nel dettaglio dall'art. 324, applicabile al sequestro. Il legittimato attivo è triplice: l'imputato, colui presso cui è stato eseguito il sequestro (per esempio il banchiere), e colui che avrebbe diritto alla restituzione (il vero proprietario, diverso dall'imputato). Il riesame può contestare ogni aspetto della decisione iniziale. La mancata sospensione automatica è rilevante: il sequestro prosegue durante il riesame.
Quando si applica
Ricorre ogni volta che una persona ritiene illegittimo il sequestro: quando non sussiste fondato motivo, quando il decreto è privo di motivazione, quando l'articolo di legge è errato, quando la cosa sequestrata è propria e non correlata al reato. È pratica comune nel contenzioso processuale penale.
Connessioni
Si coordina con l'art. 324 (riesame in generale, disciplina procedurale completa), gli artt. 255-256 (presupposti del sequestro), gli artt. 259-264 (custodia e restituzione), l'art. 229 (coordinamento). Rimanda anche alle disposizioni sulla custodia cautelare (artt. 286-314).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è perquisito per sospetto furto
Si sequestrano contanti presso il suo domicilio. Tizio sostiene che il denaro proviene da eredità regolarmente documentata, non dal furto. Propone richiesta di riesame criticando il fondato motivo. Il giudice dell'indagine riesamina gli elementi e, ritenuti insufficienti, annulla il sequestro.
Caso 2: Caso 2
Mevio, istituto bancario, è notificato di sequestro di un conto intestato a Sempronio (cliente). Mevio ricorre per riesame sostenendo che il conto è cointestato e in parte di proprietà di un terzo non indagato, il cui credito è esposto a perdita. Il giudice verifica e dispone il parziale annullamento per la quota del terzo.
Domande frequenti
Chi può presentare richiesta di riesame contro il sequestro?
L'imputato, la persona presso cui è stato eseguito il sequestro (per esempio la banca) e chi ha diritto alla restituzione delle cose.
Il riesame sospende il sequestro?
No. La richiesta di riesame non ha effetto sospensivo: il sequestro continua a produrre i suoi effetti durante l'esame della domanda.
È possibile impugnare solo la forma o anche il merito?
L'articolo 257 consente il riesame anche nel merito: si può criticare la sussistenza dei presupposti sostanziali, non solo aspetti procedurali.
Qual è il termine per proporre la richiesta di riesame?
L'articolo 257 rimanda all'art. 324 che fissa i termini specifici a seconda della fase processuale (indagini preliminari, giudizio, ecc.).
Se il sequestro viene annullato al riesame, come avviene la restituzione?
L'autorità giudiziaria che accoglie il riesame dispone l'annullamento e ordina la restituzione immediata delle cose secondo i meccanismi degli artt. 262-263.