← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 709 c.p. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbliga chi riceve cose da delitto a denunciare immediatamente all'autorità, dopo averne conosciuta la provenienza
  • Si applica solo se il ricevente non sapeva originariamente della provenienza delittuosa
  • Pena: arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 516 euro
  • Reato omissivo: consiste nel NON denunciare, non nel ricevere in sé

Art. 709 c.p.: chiunque omette di denunciare all'autorità cose ricevute da delitto, dopo averne scoperto la provenienza, è punito.

Ratio

L'articolo 709 protegge la 'filiera della verità' penale: il cittadino che, pur in buona fede, si ritrova detentore di oggetti provenienti da un reato (furto, rapina, frode) deve collaborare con la giustizia non appena scoperta la vera provenienza. Il principio è uno scambio implicito: protezione della buona fede iniziale, ma obbligo di cooperazione successivo. A differenza dell'articolo 708, qui la 'buona fede' è un elemento rilevante e favorevole al soggetto che si comporti correttamente.

La norma sottintende che il denunziante non sia responsabile penalmente dell'acquisto stesso (che era da ignoranza della provenienza), ma diventi invece responsabile se, una volta consapevole, non riferisca. È uno strumento di controllo della ricettazione 'involontaria'.

Analisi

Il primo comma espone il fatto tipico in quattro elementi: (1) ricezione di denaro o cose; (2) provenienza da delitto (non contravvenzione); (3) ignoranza iniziale della provenienza; (4) acquisizione successiva di conoscenza e omissione di denuncia immediata all'autorità. L'elemento psicologico sul primo momento (la ricezione) è la mancanza di conoscenza; successivamente è la consapevolezza della provenienza illecita.

La pena è l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. Non è una pena grave, riflettendo il fatto che l'illecito primario (il furto, la rapina) è stato commesso da altri. Chi riceve da buona fede non è 'reo' nella stessa misura del delinquente originario.

Quando si applica

Caso tipico: Tizio compra una TV da un conoscente a prezzo vantaggioso ('ti costa 300 euro'), senza sospettare nulla. Due settimane dopo, scopre dalla radio che quella TV è stata rubata da un negozio il giorno prima dell'acquisto. Tizio deve recarsi immediatamente dai carabinieri e denunciare il possesso della TV e l'identità di chi gliela ha venduta. Se non lo fa e viene scoperto successivamente, incorre nell'art. 709.

Un altro scenario: Caio riceve una somma di denaro da un collega come 'prestito per l'affitto'. Giorni dopo apprende che il collega ha derubato il denaro dalla cassa aziendale. Caio ha l'obbligo immediato di denunciare il fatto all'autorità.

Connessioni

L'articolo 709 è strettamente connesso all'articolo 708 (possesso ingiustificato), con cui condivide il tema generale della provenienza sospetta; tuttavia, 708 è abrogato e 709 è ancora vigente. Non è paragonabile al reato di ricettazione (art. 648 c.p.), che invece protegge chi riceve cose rubate sapendo che provengono da reato: in 648, la consapevolezza è originaria e il soggetto è 'reo'. In 709, la buona fede iniziale esclude il dolo sulla ricezione.

Rimandi normativi: articoli 645-647 c.p. (riciclaggio e ricettazione), articolo 334 c.p.p. (dovere di denuncia dei cittadini), articolo 40 c.p. (responsabilità per omissione di legge). La giurisprudenza (Cassazione) si sofferma frequentemente sull'interpretazione di 'immediato avviso' e sull'effettivo momento in cui la consapevolezza viene acquisita.

Domande frequenti

Devo denunciare subito o entro un termine preciso?

La norma dice 'immediato avviso', che giurisprudenzialmente significa senza indugi ingiustificati. In pratica, entro 24-48 ore è considerato 'immediato'; oltre una settimana inizia a essere rischioso.

Se ricevo un oggetto da buona fede e poi scopro che è rubato, rischio il carcere?

No di carcere per la ricezione stessa (perché eri in buona fede), ma rischi fino a 6 mesi di arresto se NON denunci dopo aver scoperto la vera origine. La pena è lieve perché non eri 'reo' originariamente.

Che cosa significa 'cose provenienti da delitto'?

Denaro, gioielli, documenti, auto, qualunque bene materiale che sia stato oggetto di un reato (furto, rapina, frode, ricatto). Non include contravvenzioni (es. parcheggio abusivo).

Se denuncio anonimamente, sono protetto?

Sì, la denuncia anonima ai carabinieri o polizia è sufficiente. La legge non richiede che tu ti identifichi, solo che l'autorità venga a conoscenza del fatto.

Se sono ricattato o minacciato, posso non denunciare?

Sì, hai il diritto di segnalare alle autorità anche il ricatto/minaccia. In questo caso, potresti invocare una causa di esclusione della responsabilità (stato di necessità, art. 54 c.p.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.