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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 334 c.p.p. – Referto

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Chi ha l’obbligo del referto (365 c.p.) deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero (51) o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria (57) del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

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In sintesi

  • Obbligo legale per medici, infermieri e professionisti sanitari di segnalare reati al pubblico ministero
  • Termini: 48 ore ordinario, immediatamente se vi è pericolo nel ritardo
  • Contenuto: dati della persona assistita, luogo, circostanze, mezzi e effetti del fatto
  • Più soggetti nella stessa occasione possono redigere un unico referto

Il referto è la comunicazione obbligatoria che medici, infermieri e altre figure professionali devono presentare al pubblico ministero entro 48 ore.

Ratio

L'articolo 334 c.p.p. concretizza l'obbligo di denuncia previsto dal Codice Penale per i professionisti sanitari. La norma persegue l'interesse dello Stato a conoscere tempestivamente notizie di reato che vengono a conoscenza di persone che per professione o posizione sono in contatto con vittime di crimini. Il referto rappresenta uno strumento di collegamento tra il mondo sanitario e la magistratura inquirente.

Analisi

Il comma 1 stabilisce i destinatari (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria) e i termini: 48 ore ordinario, immediatamente se vi è pericolo nel ritardo. Il comma 2 precisa il contenuto minimo: generalità della persona, luogo attuale, circostanze del fatto, mezzi utilizzati, effetti causati. Il comma 3 consente a più operatori della stessa occasione di sottoscrivere un unico referto, snellendo l'adempimento.

Quando si applica

Il referto ricorre quando un medico, infermiere, ostetrica o psichiatra debba assistere una persona che presenti lesioni riconducibili a violenza (percosse, violenza sessuale, maltrattamenti). Non si applica quando l'intervento non rivela indizi di reato. La obbligatorietà è assoluta: il professionista non ha discrezionalità nel valutare se comunicare il fatto, ma solo se richiede urgenza straordinaria.

Connessioni

Articolo 365 c.p. (obbligo della denuncia per il medico); articolo 51 c.p.p. (pubblico ministero); articolo 57 c.p.p. (ufficiale di polizia giudiziaria); articolo 333 c.p.p. (modalità della denuncia in genere). Legge 269/1998 sulla lotta alla pedofilia, che ha specifiche misure sulla segnalazione di maltrattamenti ai minori.

Domande frequenti

Cosa succede se un medico non presenta il referto entro 48 ore?

Il medico compie un reato di omessa denuncia (art. 365 c.p.), punibile con multa o arresto fino a tre mesi. Il danno è sia penale che civile, poiché la ritardata segnalazione può compromettere le indagini.

Il paziente può chiedere che non sia compilato il referto?

No. L'obbligo è assoluto e indipendente dalla volontà della persona assistita. Il professionista non ha discrezionalità: se sono presenti indici di reato, il referto è obbligatorio.

Il referto può essere presentato per via telematica?

Sì. La pratica moderna ammette referti trasmessi via email al pubblico ministero o consegnati via posta raccomandata con ricevuta. L'importante è rispettare il termine e conservare prova della trasmissione.

Se il medico sospetta il reato ma non ne è certo, deve comunque fare il referto?

Sì. La legge non richiede certezza del reato, ma solo il sospetto fondato su indicatori oggettivi (lesioni incompatibili con versione fornita, pattern di violenza).

Il referto deve essere firmato da tutti gli operatori che hanno assistito il paziente?

No. L'articolo 334 comma 3 consente a tutti gli operatori della medesima occasione di sottoscrivere un unico referto congiunto, ma non lo impone. Ognuno può presentare il proprio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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