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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente (109, 110 att.), nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma I senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2 lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Registro centrale delle notizie di reato presso l'ufficio del pubblico ministero
  • Iscrizione immediata del reato e del nome dell'indagato
  • Aggiornamenti senza nuove iscrizioni se mutano le circostanze del fatto
  • Comunicazione a interessati (indagato, persona offesa e difensori) entro limiti di riservatezza
  • Possibile segreto per 3 mesi se esigenze investigative rilevanti

Il pubblico ministero registra subito ogni notizia di reato, il nome dell'indagato e aggiorna le iscrizioni se cambiano circostanze. Le comunicazioni sono garantite.

Ratio

L'articolo 335 c.p.p. persegue due obiettivi: garantire la trasparenza della macchina investigativa e assicurare il diritto di difesa. Il registro è uno strumento amministrativo che consente al pubblico ministero di gestire il flusso di notizie di reato e di comunicare tempestivamente agli interessati l'apertura di un'indagine. La norma rappresenta un equilibrio tra il diritto dell'indagato a sapere di essere oggetto di indagine e le esigenze di segretezza che caratterizzano la fase investigativa.

Analisi

Il comma 1 impone iscrizione immediata in un registro cartaceo o elettronico. Il comma 2 prevede aggiornamenti (mutamento della qualificazione giuridica o circostanze) senza new iscrizioni, mantenendo l'unicità del fascicolo. Il comma 3 garantisce la comunicazione dell'iscrizione a indagato, persona offesa e difensori (se lo richiedono), con eccezione per reati gravi di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a). Il comma 3-bis consente al pubblico ministero di disporre il segreto per massimo 3 mesi (non rinnovabile) se vi sono specifiche esigenze investigative.

Quando si applica

La norma si applica a ogni notizia di reato che perviene al pubblico ministero, indipendentemente dalla fonte (denunzia, querela, referto medico, iniziativa della polizia). Non vi sono eccezioni per reati minori. Il segreto di 3 mesi si applica principalmente a crimini organizzati, associazioni a delinquere e reati di corruzione, dove la comunicazione al sottoposto potrebbe compromettere le indagini.

Connessioni

Articolo 109 c.p.p. (poteri del pubblico ministero); articolo 110 c.p.p. (funzioni del pubblico ministero); articolo 407 c.p.p. (misure cautelari); articolo 51 c.p.p. (esercizio dell'azione penale); Costituzione, art. 112 (principio di obbligatorietà dell'azione penale). Decreto legislativo 101/2018 (GDPR e dati personali nelle indagini).

Domande frequenti

Quando il pubblico ministero deve comunicare l'iscrizione nel registro all'indagato?

Entro i tempi ordinari dell'indagine preliminare, cioè senza ritardi ingiustificati. Tuttavia, se il PM dispone il segreto investigativo (art. 335 comma 3-bis), la comunicazione può essere rinviata fino a 3 mesi.

Se il reato viene riqualificato durante l'indagine, occorre una nuova iscrizione?

No. L'articolo 335 comma 2 prevede aggiornamento dell'iscrizione senza nuove registrazioni. Il fascicolo rimane unico e la cronologia è tracciata internamente.

Un cittadino può richiedere di accedere al registro delle notizie di reato?

No. Il registro è un documento interno dell'ufficio del PM ed è coperto da segretezza investigativa. L'accesso è garantito solo all'indagato tramite il suo difensore, dopo la comunicazione dell'iscrizione.

Cosa accade se il PM non comunica l'iscrizione entro il termine?

L'omissione è irregolarità processuale che può essere fatta valere nella fase successiva (es. durante la fase dibattimentale), ma non annulla le indagini già svolte.

Il segreto investigativo può durare oltre i 3 mesi?

No. L'articolo 335 comma 3-bis fissa il limite massimo a 3 mesi e vieta la rinnovazione. Scaduto il termine, il PM deve comunicare l'iscrizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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