Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente (109, 110 att.), nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma I senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2 lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
In sintesi
Il pubblico ministero registra subito ogni notizia di reato, il nome dell'indagato e aggiorna le iscrizioni se cambiano circostanze. Le comunicazioni sono garantite.
Ratio
L'articolo 335 c.p.p. persegue due obiettivi: garantire la trasparenza della macchina investigativa e assicurare il diritto di difesa. Il registro è uno strumento amministrativo che consente al pubblico ministero di gestire il flusso di notizie di reato e di comunicare tempestivamente agli interessati l'apertura di un'indagine. La norma rappresenta un equilibrio tra il diritto dell'indagato a sapere di essere oggetto di indagine e le esigenze di segretezza che caratterizzano la fase investigativa.
Analisi
Il comma 1 impone iscrizione immediata in un registro cartaceo o elettronico. Il comma 2 prevede aggiornamenti (mutamento della qualificazione giuridica o circostanze) senza new iscrizioni, mantenendo l'unicità del fascicolo. Il comma 3 garantisce la comunicazione dell'iscrizione a indagato, persona offesa e difensori (se lo richiedono), con eccezione per reati gravi di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a). Il comma 3-bis consente al pubblico ministero di disporre il segreto per massimo 3 mesi (non rinnovabile) se vi sono specifiche esigenze investigative.
Quando si applica
La norma si applica a ogni notizia di reato che perviene al pubblico ministero, indipendentemente dalla fonte (denunzia, querela, referto medico, iniziativa della polizia). Non vi sono eccezioni per reati minori. Il segreto di 3 mesi si applica principalmente a crimini organizzati, associazioni a delinquere e reati di corruzione, dove la comunicazione al sottoposto potrebbe compromettere le indagini.
Connessioni
Articolo 109 c.p.p. (poteri del pubblico ministero); articolo 110 c.p.p. (funzioni del pubblico ministero); articolo 407 c.p.p. (misure cautelari); articolo 51 c.p.p. (esercizio dell'azione penale); Costituzione, art. 112 (principio di obbligatorietà dell'azione penale). Decreto legislativo 101/2018 (GDPR e dati personali nelle indagini).
Domande frequenti
Quando il pubblico ministero deve comunicare l'iscrizione nel registro all'indagato?
Entro i tempi ordinari dell'indagine preliminare, cioè senza ritardi ingiustificati. Tuttavia, se il PM dispone il segreto investigativo (art. 335 comma 3-bis), la comunicazione può essere rinviata fino a 3 mesi.
Se il reato viene riqualificato durante l'indagine, occorre una nuova iscrizione?
No. L'articolo 335 comma 2 prevede aggiornamento dell'iscrizione senza nuove registrazioni. Il fascicolo rimane unico e la cronologia è tracciata internamente.
Un cittadino può richiedere di accedere al registro delle notizie di reato?
No. Il registro è un documento interno dell'ufficio del PM ed è coperto da segretezza investigativa. L'accesso è garantito solo all'indagato tramite il suo difensore, dopo la comunicazione dell'iscrizione.
Cosa accade se il PM non comunica l'iscrizione entro il termine?
L'omissione è irregolarità processuale che può essere fatta valere nella fase successiva (es. durante la fase dibattimentale), ma non annulla le indagini già svolte.
Il segreto investigativo può durare oltre i 3 mesi?
No. L'articolo 335 comma 3-bis fissa il limite massimo a 3 mesi e vieta la rinnovazione. Scaduto il termine, il PM deve comunicare l'iscrizione.
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