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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 109 c.p.p. – Lingua degli atti

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana (1693; 63, 201 att.).

2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua (26 att.). Nella stessa lingua sono tradotti (143 s.) gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Regola generale: tutti gli atti processuali penali sono compiuti in lingua italiana
  • Eccezione: il cittadino italiano appartenente a minoranza linguistica riconosciuta può chiedere di essere interrogato o esaminato nella sua lingua madre
  • Se lo chiede, il verbale è redatto anche nella lingua della minoranza
  • Gli atti successivi indirizzati a lui devono essere tradotti nella sua lingua
  • Restano salvi i diritti previsti da leggi speciali e convenzioni internazionali

Gli atti processuali penali devono essere redatti in italiano; chi appartiene a minoranza linguistica riconosciuta può ottenere traduzione nella sua lingua.

Ratio

La norma bilancia due principi: l'unità linguistica del procedimento (necessaria per la chiarezza, la certezza del diritto e l'efficienza amministrativa) e il diritto delle minoranze linguistiche a comprendere pienamente il procedimento in cui sono coinvolte. L'italiano è lingua ufficiale dello Stato, ma l'ordinamento riconosce che alcuni cittadini in determinate aree geografiche (Sudtirolo, Valle d'Aosta, Friuli, ecc.) appartengono a minoranze protette e possono pretendere di esercitare i loro diritti nella propria lingua, senza privazione di diritti sostanziali.

Analisi

Il comma 1 pone il principio di base: gli atti sono in italiano. Il comma 2 contiene le eccezioni e i meccanismi: «davanti all'autorità giudiziaria avente competenza su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta», il cittadino italiano appartenente a quella minoranza può «a sua richiesta» (quindi non automaticamente, ma su iniziativa della parte) essere «interrogato o esaminato nella madre lingua». Se lo chiede, il verbale è redatto anche in quella lingua. Gli atti successivi indirizzati a lui sono tradotti. Il comma 3 sancisce che le disposizioni sono osservate «a pena di nullità» — una violazione può inficiare l'atto.

Quando si applica

Si applica nei procedimenti penali in Provincia di Bolzano (diritto alla lingua tedesca per i cittadini di lingua tedesca e ladina), in Valle d'Aosta (diritto al francese), in Friuli-Venezia Giulia (diritto allo sloveno/friulano in determinati comuni). Se un tedesco del Sudtirolo è sottoposto a indagini, può chiedere di essere interrogato dal pubblico ministero in tedesco e che il verbale sia sia in italiano che in tedesco. Se è imputato, può chiedere di testimoniare in tedesco durante il dibattimento.

Connessioni

Rimanda alla Costituzione (artt. 3, 27 sul diritto di difesa, oltre a norme sulla parità di trattamento). Collegato agli statuti speciali delle regioni autonome (Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia). Richiama le convenzioni internazionali sui diritti delle minoranze. Rimanda al Codice Deontologico per il dovere dell'avvocato di non far subire discriminazioni ai clienti.

Domande frequenti

Se appartengo a una minoranza linguistica, devo farmi interrogare in italiano?

No. Se siete cittadini italiani appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta (tedesco in Sudtirolo, francese in Valle d'Aosta, sloveno/friulano in Friuli), potete richiedere di essere interrogati nella vostra lingua madre. Il giudice o il pubblico ministero deve accogliere la richiesta.

Se mi interrogano nella mia lingua, come funzionano gli atti?

Il verbale dell'interrogatorio è redatto sia nella vostra lingua che in italiano. Tutti gli atti ufficiali che vi vengono successivamente indirizzati (decreti, sentenze, ordini) devono esservi comunicati nella vostra lingua, a meno che accettiate l'italiano.

Posso farmi tradurre gli atti in modo che li capisca meglio?

Sì, se appartenete a una minoranza riconosciuta. Potete pretendere che gli atti importanti siano tradotti nella vostra lingua madre. È un vostro diritto, non un'opzione.

Se non faccio valere il diritto alla mia lingua, il processo è nullo?

Non automaticamente. Ma se l'autorità giudiziaria vi nega il diritto alla lingua madre nonostante apparteniate a una minoranza riconosciuta, questo può costituire una violazione dei vostri diritti e può essere motivo di impugnazione (ricorso, appello).

Chi decide se davvero appartengo a una minoranza linguistica riconosciuta?

Il giudice o l'autorità procedente, tenendo conto della vostra residenza, della vostra dichiarazione, e della legge sulla minoranza di cui fate parte (statuto della regione autonoma, leggi nazionali).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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