Testo dell'articoloVigente
Art. 109 c.p.p. – Lingua degli atti
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Lingua degli atti
1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua.
Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli atti processuali penali devono essere redatti in italiano; chi appartiene a minoranza linguistica riconosciuta può ottenere traduzione nella sua lingua.
Ratio
La norma bilancia due principi: l'unità linguistica del procedimento (necessaria per la chiarezza, la certezza del diritto e l'efficienza amministrativa) e il diritto delle minoranze linguistiche a comprendere pienamente il procedimento in cui sono coinvolte. L'italiano è lingua ufficiale dello Stato, ma l'ordinamento riconosce che alcuni cittadini in determinate aree geografiche (Sudtirolo, Valle d'Aosta, Friuli, ecc.) appartengono a minoranze protette e possono pretendere di esercitare i loro diritti nella propria lingua, senza privazione di diritti sostanziali.
Analisi
Il comma 1 pone il principio di base: gli atti sono in italiano. Il comma 2 contiene le eccezioni e i meccanismi: «davanti all'autorità giudiziaria avente competenza su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta», il cittadino italiano appartenente a quella minoranza può «a sua richiesta» (quindi non automaticamente, ma su iniziativa della parte) essere «interrogato o esaminato nella madre lingua». Se lo chiede, il verbale è redatto anche in quella lingua. Gli atti successivi indirizzati a lui sono tradotti. Il comma 3 sancisce che le disposizioni sono osservate «a pena di nullità», una violazione può inficiare l'atto.
Quando si applica
Si applica nei procedimenti penali in Provincia di Bolzano (diritto alla lingua tedesca per i cittadini di lingua tedesca e ladina), in Valle d'Aosta (diritto al francese), in Friuli-Venezia Giulia (diritto allo sloveno/friulano in determinati comuni). Se un tedesco del Sudtirolo è sottoposto a indagini, può chiedere di essere interrogato dal pubblico ministero in tedesco e che il verbale sia sia in italiano che in tedesco. Se è imputato, può chiedere di testimoniare in tedesco durante il dibattimento.
Connessioni
Rimanda alla Costituzione (artt. 3, 27 sul diritto di difesa, oltre a norme sulla parità di trattamento). Collegato agli statuti speciali delle regioni autonome (Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia). Richiama le convenzioni internazionali sui diritti delle minoranze. Rimanda al Codice Deontologico per il dovere dell'avvocato di non far subire discriminazioni ai clienti.
Casi pratici
Caso 1: Hans è un cittadino italiano di lingua tedesca residente a Bolzano
È indagato per truffa. Il pubblico ministero lo convoca a interrogatorio. Hans chiede di essere interrogato in tedesco. Deve farsi una richiesta al pubblico ministero o al giudice (a seconda della fase). Se accolta, l'interrogatorio si svolge in tedesco, il verbale è redatto in tedesco e italiano. Gli atti successivi che lo riguardano (ad esempio, il decreto di rinvio a giudizio) sono tradotti in tedesco.
Caso 2: Caso 2
Mevio è un abitante di una valle friulana dove è riconosciuta la minoranza friulana. È testimone in un processo penale. Chiede di testimoniare in friulano. Se riconosciuto il suo diritto (il tribunale accerta se davvero appartiene a quella minoranza e il procedimento è territorialmente competente), la sua testimonianza è raccolta in friulano e il verbale è redatto in friulano e italiano. Mevio non può essere obbligato a testimoniare in italiano se appartiene a quella minoranza.
Domande frequenti
Se appartengo a una minoranza linguistica, devo farmi interrogare in italiano?
No. Se siete cittadini italiani appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta (tedesco in Sudtirolo, francese in Valle d'Aosta, sloveno/friulano in Friuli), potete richiedere di essere interrogati nella vostra lingua madre. Il giudice o il pubblico ministero deve accogliere la richiesta.
Se mi interrogano nella mia lingua, come funzionano gli atti?
Il verbale dell'interrogatorio è redatto sia nella vostra lingua che in italiano. Tutti gli atti ufficiali che vi vengono successivamente indirizzati (decreti, sentenze, ordini) devono esservi comunicati nella vostra lingua, a meno che accettiate l'italiano.
Posso farmi tradurre gli atti in modo che li capisca meglio?
Sì, se appartenete a una minoranza riconosciuta. Potete pretendere che gli atti importanti siano tradotti nella vostra lingua madre. È un vostro diritto, non un'opzione.
Se non faccio valere il diritto alla mia lingua, il processo è nullo?
Non automaticamente. Ma se l'autorità giudiziaria vi nega il diritto alla lingua madre nonostante apparteniate a una minoranza riconosciuta, questo può costituire una violazione dei vostri diritti e può essere motivo di impugnazione (ricorso, appello).
Chi decide se davvero appartengo a una minoranza linguistica riconosciuta?
Il giudice o l'autorità procedente, tenendo conto della vostra residenza, della vostra dichiarazione, e della legge sulla minoranza di cui fate parte (statuto della regione autonoma, leggi nazionali).