Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 708 c.p. – Possesso ingiustificato di valori

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.

Domande rapide

L'art. 708 c.p. e ancora in vigore?
No. La Corte costituzionale con sentenza n. 370 del 1996 ha dichiarato l'incostituzionalita dell'art. 708 c.p. per contrasto con l'art. 27 co. 2 della Costituzione (presunzione di innocenza), poiche addossava al pregiudicato un'inversione dell'onere probatorio inammissibile.
Cosa puniva originariamente l'art. 708?
Il possesso di denaro o oggetti di valore sproporzionato alla condizione del soggetto, in capo a chi era gia stato condannato per delitti motivati da lucro (furto, truffa, rapina, ecc.) e non riusciva a giustificarne la legittima provenienza. Contravvenzione.
Perche e stata dichiarata incostituzionale?
Perche addossava al pregiudicato l'onere di provare la legittima provenienza dei valori, in violazione della presunzione di innocenza (art. 27 co. 2 Cost.) e del principio in dubio pro reo. Inversione dell'onere probatorio incompatibile con i principi costituzionali del processo penale.
Esistono norme analoghe oggi?
No, in materia penale. Tuttavia, in materia di prevenzione patrimoniale (codice antimafia, d.lgs. 159/2011), per i soggetti pericolosi e prevista la confisca dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, di cui non sia provata la legittima provenienza.
Qual era la pena prevista?
L'arresto fino a tre anni o l'arresto fino a sei mesi in casi minori (contravvenzione). Pena oggi non piu applicabile dopo la declaratoria di incostituzionalita. Le condanne pregresse sono state oggetto di revoca per cessazione effetti penali.

In sintesi

  • Punisce il possesso ingiustificato di denaro e oggetti senza giustificazione della provenienza
  • La norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 1996
  • Originaria da 1931, collegata allo status di vagabondo o mendicità
  • Arresto da tre mesi a un anno se non si giustifica il possesso
Indice dei contenuti

Art. 708 c.p.: chi possiede denaro o oggetti di valore senza giustificarne la provenienza è punito con arresto fino a un anno.

Ratio

L'articolo 708 rappresenta una forma di controllo sulla mobilità del denaro contante, radicato nel tentativo ottocentesco di contrastare la mendicità e lo 'stato pericolare'. Nel quadro originario del Codice Penale del 1931, era strumentale al sistema di misure contro i 'mendicanti pubblici' e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale. Il principio sotteso era la presunzione che chi non potesse giustificare il denaro fosse potenzialmente delinquente.

Tuttavia, la disposizione è stata sottoposta a erosione costituzionale: prima nel 1968 (Corte Cost. sent. 110/1968), poi definitivamente abrogata nel 1996 (Corte Cost. sent. 370/1996) perché ritenuta lesiva dei diritti fondamentali e della presunzione di innocenza. Al giorno d'oggi, l'articolo 708 non è applicabile.

Analisi

Il primo comma descrive il fatto tipico: il possesso di denaro, oggetti di valore o 'altre cose non confacenti al suo stato', unitamente all'incapacità (o omissione) di giustificarne la provenienza. L'elemento soggettivo è la mera consapevolezza del possesso; non è richiesta un'intenzione criminosa specifica.

La pena edittale originaria era l'arresto da tre mesi a un anno. Tuttavia, poiché la norma è stata dichiarata incostituzionale, la Corte Costituzionale ha cancellato gli effetti giuridici della disposizione. Due sentenze costituzionali, nel 1968 e nel 1996, hanno progressivamente smontato la legittimità della norma, in particolare nella parte che faceva riferimento a status personali (mendicità, ammonimento) come prerequisito.

Quando si applica

De jure non si applica più: l'articolo è abrogato da sentenza costituzionale. De facto, era frequentemente invocato in casi di controllo per droga senza prova del commercio, o di denaro contante in auto senza fatture. Oggi, se un carabiniere rinvenisse denaro contante, dovrebbe fondare l'accusa su reati più specifici (ad es., riciclaggio, evasione fiscale, droga), non su una mera incapacità di spiegare il denaro.

Gli operatori di polizia e gli avvocati devono sapere che l'art. 708 è 'morto' costituzionalmente, e non può essere utilizzato come base per l'arresto o la rinuncia della prova di illeciti specifici.

Connessioni

L'articolo 708 è parte del capo XX del Codice Penale, dedicato alle 'Contravvenzioni concernenti la polizia morali' (oggi largamente obsolete). Il riferimento è all'articolo 707 c.p. (mendicità), di cui 708 era una specificazione aggravata. L'articolo 709 c.p. (omessa denuncia di cose provenienti da delitto) riguarda una situazione ben diversa: la consapevolezza di provenienza delittuosa e l'omissione di denuncia, non il semplice possesso.

Per il riciclaggio moderno, il referente è l'articolo 648-bis c.p.; per l'evasione fiscale, gli articoli 4 e ss. del d.lgs. 74/2000. La giurisprudenza costituzionale si sofferma anche sulla violazione dell'articolo 27(2) della Costituzione (non retroattività sfavorevole) e dell'articolo 3 (principio di eguaglianza).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Ministero della Giustizia

Codici giuridici

Il Ministero della Giustizia pubblica i codici aggiornati e i testi di riferimento per la consultazione delle norme penali vigenti e delle modifiche legislative correnti.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, operaio, viene fermato durante una perquisizione domiciliare per sospetta coltivazione di marijuana: gli agenti trovano 3.000 euro in contanti nel cassetto. Tizio afferma che è il frutto di lavoro saltuario 'in nero'. Nel 1980, il pubblico ministero avrebbe potuto contestare il reato di cui all'art. 708; nel 2000, ciò non è più possibile, perché la norma è stata abrogata. Gli accertamenti devono oggi focalizzarsi sulla concreta fonte (lavoro, donazione, eredità), non sulla semplice impossibilità di giustificazione.

Caso 2: Caso 2

Caio, commerciante, viene fermato dai finanzieri con 50.000 euro in contanti durante un controllo stradale. Nel 1990, Caio avrebbe potuto essere accusato di violazione dell'art. 708 oltre al mancato versamento IVA; oggi, il focus è esclusivamente sull'evasione fiscale e sul riciclaggio. Se il denaro è frutto di reddito tassabile non dichiarato, la contestazione è quella dell'articolo 4 d.lgs. 74/2000, non dell'art. 708.

Domande frequenti

L'articolo 708 è ancora in vigore nel Codice Penale italiano?

No. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità definitiva nel 1996 (sent. 370/1996). La norma non è più applicabile e non può essere utilizzata come base per accusa o arresto.

Se mi trovano denaro contante senza giustificazione, posso essere arrestato?

Solo se la fonte è illegale (es. droga, riciclaggio, evasione fiscale). Il semplice possesso di denaro senza giustificazione NON è un reato. Devono provare l'illecito specifico.

Qual era la pena originaria dell'articolo 708?

Arresto da tre mesi a un anno. Ma poiché abrogato, questa pena non è più applicabile neppure storicamente.

Perché la Corte Costituzionale ha abrogato l'art. 708?

Perché lesivo della presunzione di innocenza e del principio di legalità: punire il semplice fatto di non riuscire a spiegare denaro, senza provare il reato sottostante, viola l'articolo 27(2) della Costituzione.

Quali reati sostituiscono oggi l'art. 708 per il denaro contante?

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), evasione fiscale (d.lgs. 74/2000), traffico di droga (t.u. 309/1990). La norma non è stata sostituita, ma abrogata: oggi il denaro è legittimo finché non si prova diversamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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