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Art. 704 c.p. Armi
In vigore dal 1° luglio 1931
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per “armi” si intendono:
1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell’articolo 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
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In sintesi
Per legge penale, armi sono fucili, pistole, revolver e bombe, ordigni esplosivi, gas asfissianti e accecanti.
Ratio
La norma definitoria chiarisce il significato di 'armi' nel sistema delle contravvenzioni penali, evitando ambiguità interpretative. La ratio è quella di estendere la protezione della sicurezza pubblica non solo alle armi convenzionali (da fuoco) ma anche a ordigni e gas, considerati ugualmente pericolosi per la collettività. Il rimando all'art. 585 c.p. (delitti contro l'incolumità pubblica) stabilisce un ponte fra la disciplina delittuosa e quella contravvenzionale, assicurando coerenza definitoria.
Analisi
La definizione è articolata in due sezioni: (1) armi indicate al n. 1 del capoverso dell'art. 585 (armi da fuoco comuni: pistole, revolver, fucili, carabine). L'art. 585 a sua volta rimanda alla legge sulla licenze di porto d'armi (l. 110/1975) per la tassonomia esatta. (2) bombe e macchine/involucri con materie esplosive, gas asfissianti/accecanti (tear gas, spray al peperoncino concentrato, fosgene). Non sono comprese armi bianche (pugnali, spade) salvo specifiche leggi.
Quando si applica
Ogni volta che una delle contravvenzioni artt. 698-703 fa riferimento ad 'armi', il giudice applica la definizione dell'art. 704. Esempio: porto di fucile senza licenza (art. 699) è contravvenzione solo se la cosa portata rientra nella definizione di cui all'art. 704. Un'arma bianca (spada, pugnale) non è coperta, quindi il porto non è contravvenzione art. 699, bensì potrebbe esserlo di altra norma (armi bianche vietate) se specificatamente contemplata da altre leggi.
Connessioni
Rimandi cruciali: art. 585 c.p. (delitti con armi da fuoco, definizioni ricavabili); legge 110/1975 (tassonomia armi, licenze, categorie A-D); decreto legislativo 44/2012 (armonizzazione europea su definizioni); decreto ministeriale per gas deflagranti; convenzione dell'Aia sul gas asfissiante. Per armi bianche vietate: l. 110/1975, d.lgs. 123/2017, regolamenti comunali.
Domande frequenti
Il tear gas o spray al peperoncino sono compresi nella definizione di armi penali?
No secondo l'art. 704. Spray al peperoncino comuni non sono 'gas asfissianti o accecanti' nel senso penale (quello riguarda fosgene, cloro, agenti chimici di guerra). Tuttavia, alcuni spray molto concentrati potrebbero violare leggi specifiche su armi da difesa personale. Verifica la normativa regionale o comunale.
Una spada o un pugnale sono armi ai sensi dell'art. 704?
No. L'art. 704 definisce solo armi da fuoco (punto 1, art. 585) e ordigni esplosivi/gas (punto 2). Armi bianche non sono comprese. Il loro porto potrebbe violare altre leggi (ordinanze comunali, regolamenti locali), ma non rientra nella contravvenzione art. 699 c.p.
Un fucile ad aria compressa è considerato arma ai sensi dell'art. 704?
Dipende dalla potenza. Fucili ad aria compressa civili comuni (air-gun sportivo) non sono considerati armi da fuoco penali se la potenza è sotto 7,5 joule (norma internazionale). Sopra quella soglia, rientrano nella categoria, e il porto richiede licenza. Verifica il certificato balistico della tua arma.
Se trovo un ordigno esplosivo a terra, sono obbligato a consegnarlo?
Sì. Secondo art. 704, punto 2 e normativa sulla sicurezza (legge armi, d.m. vigili del fuoco), sei obbligato a denunciare il ritrovamento ai carabinieri senza toccare l'oggetto. Se lo raccogli e lo portas a casa, integri il reato di detenzione illegale di esplosivo (art. 585 c.p. o legge armi).
Una pistola a energia taser è arma ai sensi dell'art. 704?
No secondo la definizione ristretta dell'art. 704. Taser e armi ad impulso elettrico non sono armi da fuoco né ordigni esplosivi. Tuttavia, la loro vendita e porto sono disciplinati da leggi specifiche (art. 20-bis l. 110/1975). Verificare le norme nazionali e regionali su armi da difesa personale.
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