Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 704 c.p. – Armi

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell’articolo 585;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

In sintesi

  • Definizione legale di 'arma' nel Codice Penale per contravvenzioni
  • Include armi da fuoco comuni (categoria 1, art. 585)
  • Estende a ordigni esplosivi, bombe, contenitori con materie esplosive
  • Comprende gas chimici asfissianti e accecanti
  • Elemento tecnico essenziale per applicazione artt. 698-703
Indice dei contenuti

Per legge penale, armi sono fucili, pistole, revolver e bombe, ordigni esplosivi, gas asfissianti e accecanti.

Ratio

La norma definitoria chiarisce il significato di 'armi' nel sistema delle contravvenzioni penali, evitando ambiguità interpretative. La ratio è quella di estendere la protezione della sicurezza pubblica non solo alle armi convenzionali (da fuoco) ma anche a ordigni e gas, considerati ugualmente pericolosi per la collettività. Il rimando all'art. 585 c.p. (delitti contro l'incolumità pubblica) stabilisce un ponte fra la disciplina delittuosa e quella contravvenzionale, assicurando coerenza definitoria.

Analisi

La definizione è articolata in due sezioni: (1) armi indicate al n. 1 del capoverso dell'art. 585 (armi da fuoco comuni: pistole, revolver, fucili, carabine). L'art. 585 a sua volta rimanda alla legge sulla licenze di porto d'armi (l. 110/1975) per la tassonomia esatta. (2) bombe e macchine/involucri con materie esplosive, gas asfissianti/accecanti (tear gas, spray al peperoncino concentrato, fosgene). Non sono comprese armi bianche (pugnali, spade) salvo specifiche leggi.

Quando si applica

Ogni volta che una delle contravvenzioni artt. 698-703 fa riferimento ad 'armi', il giudice applica la definizione dell'art. 704. Esempio: porto di fucile senza licenza (art. 699) è contravvenzione solo se la cosa portata rientra nella definizione di cui all'art. 704. Un'arma bianca (spada, pugnale) non è coperta, quindi il porto non è contravvenzione art. 699, bensì potrebbe esserlo di altra norma (armi bianche vietate) se specificatamente contemplata da altre leggi.

Connessioni

Rimandi cruciali: art. 585 c.p. (delitti con armi da fuoco, definizioni ricavabili); legge 110/1975 (tassonomia armi, licenze, categorie A-D); decreto legislativo 44/2012 (armonizzazione europea su definizioni); decreto ministeriale per gas deflagranti; convenzione dell'Aia sul gas asfissiante. Per armi bianche vietate: l. 110/1975, d.lgs. 123/2017, regolamenti comunali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Sempronio viene sorpreso durante una perquisizione con in casa: una pistola semiautomatica 9 mm, una bomba carta risalente agli anni Settanta, un barattolo di tear gas. Porto abusivo della pistola (art. 699, rientra nella definizione art. 704, punto 1). Detenzione illegale della bomba (art. 704, punto 2, ordigno esplosivo; è delitto, non contravvenzione, per violazione art. 585 c.p. o legge armi). Il tear gas non rientra tecnico nella definizione art. 704 (gas generici), ma potrebbe violare legge regionale se concentrato.

Caso 2: Mevio possiede una spada giapponese da collezione (samurai, katana)

La porta in strada per mostra fotografica in museo. Nessun vigile urbano lo ferma per porto di arma sotto art. 699, poiché la spada (arma bianca) non rientra nella definizione art. 704. Tuttavia, se la legge regionale o ordinanza comunale vietano specificamente il porto di armi bianche affilate, potrebbe integrare contravvenzione a quella norma locale, non a art. 699 c.p.

Domande frequenti

Il tear gas o spray al peperoncino sono compresi nella definizione di armi penali?

No secondo l'art. 704. Spray al peperoncino comuni non sono 'gas asfissianti o accecanti' nel senso penale (quello riguarda fosgene, cloro, agenti chimici di guerra). Tuttavia, alcuni spray molto concentrati potrebbero violare leggi specifiche su armi da difesa personale. Verifica la normativa regionale o comunale.

Una spada o un pugnale sono armi ai sensi dell'art. 704?

No. L'art. 704 definisce solo armi da fuoco (punto 1, art. 585) e ordigni esplosivi/gas (punto 2). Armi bianche non sono comprese. Il loro porto potrebbe violare altre leggi (ordinanze comunali, regolamenti locali), ma non rientra nella contravvenzione art. 699 c.p.

Un fucile ad aria compressa è considerato arma ai sensi dell'art. 704?

Dipende dalla potenza. Fucili ad aria compressa civili comuni (air-gun sportivo) non sono considerati armi da fuoco penali se la potenza è sotto 7,5 joule (norma internazionale). Sopra quella soglia, rientrano nella categoria, e il porto richiede licenza. Verifica il certificato balistico della tua arma.

Se trovo un ordigno esplosivo a terra, sono obbligato a consegnarlo?

Sì. Secondo art. 704, punto 2 e normativa sulla sicurezza (legge armi, d.m. vigili del fuoco), sei obbligato a denunciare il ritrovamento ai carabinieri senza toccare l'oggetto. Se lo raccogli e lo portas a casa, integri il reato di detenzione illegale di esplosivo (art. 585 c.p. o legge armi).

Una pistola a energia taser è arma ai sensi dell'art. 704?

No secondo la definizione ristretta dell'art. 704. Taser e armi ad impulso elettrico non sono armi da fuoco né ordigni esplosivi. Tuttavia, la loro vendita e porto sono disciplinati da leggi specifiche (art. 20-bis l. 110/1975). Verificare le norme nazionali e regionali su armi da difesa personale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.