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Art. 700 c.p. Circostanze aggravanti
In vigore dal 1° luglio 1931
Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell’articolo 680.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le pene per porto abusivo di armi aumentano quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'art. 680 del Codice Penale.
Ratio
La norma costruisce un sistema graduato di sanzioni in materia di armi, prevedendo una base punitiva ordinaria (artt. 698-699) e aumenti qualora concorrano circostanze che aggravano la pericolosità della condotta. L'art. 680, nel sistema generale delle contravvenzioni, elenca circostanze quali la recidiva, l'aver commesso il fatto in ore notturne, l'associazione con altri soggetti. L'art. 700 consente di agganciare queste aggravanti anche alle contravvenzioni specifiche di armi.
Analisi
La fattispecie è una norma di rimando: non descrive circostanze autonome, ma rinvia integralmente all'art. 680 c.p. Tale articolo prevede varie circostanze aggravanti generali applicabili alle contravvenzioni. Strutturalmente, l'art. 700 introduce un meccanismo di flessibilità punitiva, consentendo al giudice di modulare la sanzione in base al contesto fattuale, purché le circostanze ricorrano alla base della norma rimessa.
Quando si applica
Esempi concreti: porto di arma ordinaria senza licenza (art. 699 comma 1, base: arresto fino a 18 mesi) che avviene in compagnia di altri soggetti, o di notte, o da soggetto recidivo. In questi casi, il giudice aumenta la pena ordinaria applicando l'aggravante generica. Se il porto avviene 'di notte in luogo abitato' è già contemplato dal terzo comma dell'art. 699, quindi è aggravante specifico; se concorrono ulteriori aggravanti generali dell'art. 680, queste si sommano.
Connessioni
Rimandi obbligatori: art. 680 c.p. (circostanze aggravanti generali delle contravvenzioni); artt. 698-699 (fattispecie base); art. 704 (definizioni di armi); art. 59 c.p. (on circostanze aggravanti e attenuanti). Coordinamento anche con disciplina della recidiva e dell'abitualità ex artt. 99-101 c.p., ove rilevanti per modulare il trattamento sanzionatorio.
Domande frequenti
Quali sono le circostanze aggravanti di cui parla l'art. 700?
L'art. 700 rimanda all'art. 680 c.p., che prevede aggravanti generali delle contravvenzioni: recidiva, commissione di notte, commissione in compagnia di altri, violazione di precedenti provvedimenti dell'Autorità. Non sono creatrici di nuovi reati, ma aumentano le pene ordinarie.
Se il porto di notte in luogo abitato è già aggravante per l'art. 699, cosa aggiunge l'art. 700?
L'art. 699 comma 3 contempla già alcune aggravanti specifiche (notte, luogo abitato, adunanza). L'art. 700 consente di aggiungere ulteriori aggravanti generali se ricorrono, creando un sistema di aumenti cumulativi per condotte particolarmente pericolose.
La recidiva specifica per porto abusivo è sempre aggravante?
Sì, la recidiva è presunta aggravante ai sensi dell'art. 680. Se sei già stato condannato per porto abusivo e commetti di nuovo il fatto, il giudice applica obbligatoriamente l'aggravante, aumentando la pena ordinaria.
Le aggravanti di cui all'art. 700 possono ridursi se dimostra attenuanti personali?
Le circostanze aggravanti e attenuanti sono valutate separatamente dal giudice nel bilanciamento finale. Puoi contrapporre attenuanti generiche (incensuratezza, comportamento post-reato), ma non annullano le aggravanti; il giudice le pesa entrambe.
Se l'arma non licenziabile è portata in luogo pubblico di notte da soggetto recidivo, quali pene mi aspetto?
Base: art. 699 comma 2, arresto da 18 mesi a 3 anni. Aggravanti art. 700 (notte, luogo pubblico, recidiva): il giudice può aumentare fino al massimo di 3 anni, più eventuali ulteriori aggravanti se ricorrenti, portando la pena complessiva oltre il massimo ordinario se legge specifiche lo consentono.