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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 701 c.p. Misura di sicurezza

In vigore dal 1° luglio 1931

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

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In sintesi

  • Misura di sicurezza personale a natura preventiva-rieducativa
  • Applicabile ai condannati per contravvenzioni in materia di armi
  • Vincoli di controllo territoriale, obbligo di rientro serale, rapporti con autorità
  • Scopo: prevenire nuove violazioni e rieducazione del soggetto

Il condannato per porto abusivo di armi o altre contravvenzioni può essere sottoposto dalla magistratura a libertà vigilata come misura di sicurezza.

Ratio

La libertà vigilata costituisce una misura di sicurezza personale, distinta dalla pena detentiva, con funzione di prevenzione generale e speciale. La ratio è quella di mantenere il soggetto pericoloso (autore di porto abusivo) sotto controllo continuativo dell'Autorità giudiziaria, imponendo vincoli comportamentali che riducono le opportunità di reiterazione del crimine. È una misura 'personale' perché rivolta al rieducazione e al monitoraggio del soggetto, non alla sola privazione della libertà.

Analisi

L'art. 701 si riferisce alle 'contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti' (698-700). Il condannato può (non deve) essere sottoposto a libertà vigilata; la scelta spetta al giudice in base alla pericolosità sociale e alla personalità dell'autore. La libertà vigilata, ex art. 228 c.p., comporta: obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia giudiziaria, rientro domiciliare serale, divieto di frequentare certi luoghi, obbligo di mantenere occupazione lecita.

Quando si applica

Tipicamente al soggetto recidivo, di interesse criminale accertato, o che dimostri durante il processo propensione al reato. Es.: porto abusivo da parte di soggetto già ammonito; porto abusivo con finalità di minaccia o coercizione; porto abusivo in associazione criminale. La misura è utile a prevenire l'escalation criminale (dal porto abusivo al suo utilizzo in reati violenti).

Connessioni

Rimandi normativi: art. 228 c.p. (libertà vigilata, durata 1-3 anni); art. 199 c.p. (misure di sicurezza personali, classificazione); art. 206 c.p. (durata); artt. 702-703 c.p. (altre contravvenzioni in materia di armi, anch'esse sottoponibili a libertà vigilata). Coordinamento con ammonimento ex art. 1 l. 48/2017 per soggetti a rischio radicalizzazione violenta che abbiano portato armi.

Domande frequenti

Quanto dura la libertà vigilata per porto abusivo?

La durata è discrezionale del giudice, generalmente fra 1 e 3 anni (art. 228 c.p.), valutando personalità e pericolosità del soggetto. Non è una pena fissa, ma una misura di sicurezza modulata sulla gravità.

Quali sono gli obblighi concreti della libertà vigilata?

Presentarsi periodicamente (settimanale o quindicinale) alla polizia giudiziaria, mantenere rientro domiciliare serale entro ora fissata, divieto di frequentare certi luoghi (bar, stazioni, stadi), obbligo di svolgere occupazione lecita. Il giudice personalizza gli obblighi su misura del condannato.

Se la libertà vigilata scade prima della fine della pena di arresto, cosa accade?

La pena detentiva (arresto) e la misura di sicurezza (libertà vigilata) sono indipendenti. Se l'arresto è sospeso e il condannato in liberty vigilata, questa continua per tutta la durata stabilita indipendentemente dall'esecuzione della pena detentiva.

Posso impugnare la decisione di applicare libertà vigilata?

Sì, puoi proporre reclamo in appello contestando la necessità della misura, allegando elementi che escludono la pericolosità. Il giudice dell'appello rivaluta la decisione sulla base della prova dei tuoi comportamenti e dello stato carcerario.

Se violo gli obblighi di libertà vigilata, che cosa rischia?

La violazione degli obblighi integra una nuova contravvenzione (art. 388 c.p., inadempienza a provvedimento dell'Autorità), punita con ammenda fino a 516 euro o arresto fino a 3 mesi. Se i comportamenti sono gravi, il giudice può aggravare la misura o ordinare l'esecuzione della pena sospesa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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