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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 206 c.p. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
In vigore dal 1° luglio 1931
Durante l’istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale , o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.
Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 205 - Articolo 205 Codice Penale: Provvedimento del giudice→Cod. pen. art. 207 - Articolo 207 Codice Penale: Revoca delle misure di sicurezza pers…→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 204 Codice Penale: Abrogato→Articolo 208 Codice Penale: Riesame della pericolosità→Articolo 203 Codice Penale: Pericolosità sociale→Articolo 209 Codice Penale: Persona giudicata per più fatti→Articolo 202 Codice Penale: Applicabilità delle misure di sicurezza→Art. 210 c.p.: Effetti della estinzione del reato o della pena→Art. 201 c.p.: Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 206 c.p. consente l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza durante il procedimento penale per soggetti pericolosi.
Ratio
La norma consente l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza durante il procedimento penale, qualora emerga sospetto fondato di pericolosità sociale in soggetti particolarmente vulnerabili (minori, infermi di mente, ubriachi abituali, dediti a stupefacenti). Questa applicazione anticipata mira a proteggere la società e lo stesso soggetto durante la fase processuale, pur essendo revocabile dal giudice se cessa il sospetto di pericolosità. Il tempo trascorso conta nella durata minima della misura definitiva.
Analisi
L'articolo 206 c.p. autorizza il giudice a disporre ricovero provvisorio (riformatorio, manicomio giudiziario, casa di cura e custodia) di minori, infermi di mente, ubriachi abituali, dediti a sostanze stupefacenti, durante istruzione o giudizio. Il ricovero è provvisionale, non definitivo: il giudice può revocarlo quando ritenga cessata la pericolosità. Elemento cruciale: il tempo di esecuzione provvisoria si computa nella durata minima della misura di sicurezza definitiva, garantendo proporzionalità fra misura anticipata e permanenza in istituto.
Quando si applica
La norma ricorre quando il procedimento sia ancora in fase di istruzione o giudizio e il soggetto (minore, infermo mentale, ubriaco abituale, dedito a stupefacenti) manifesti segnali di pericolosità. Situazioni tipiche: minore accusato di reato grave che durante il dibattimento ha comportamenti aggressivi e viene ricoverato provvisoriamente in riformatorio; persona inferma di mente in fase di giudizio ricoverata provvisoriamente in manicomio giudiziario.
Connessioni
Articoli correlati: art. 203 c.p. (pericolosità), art. 205 c.p. (ordinamento misure), art. 207 c.p. (revoca), art. 215 c.p. (specie misure), art. 217 c.p. (durata minima). Nel c.p.p., aspetti procedurali sono regolati dagli articoli sulla custodia cautelare e sulle misure coercitive.
Casi pratici
Caso 1: Infermo di mente durante il processo
Tizio è imputato di lesioni gravi. Nel corso del dibattimento emerge, attraverso una perizia psichiatrica, che soffre di un grave disturbo della personalità e che ha già manifestato comportamenti violenti in comunità. Il giudice, ritenendo Tizio socialmente pericoloso e non ancora in grado di affrontare il processo in modo consapevole, dispone ai sensi dell'art. 206 c.p. il suo ricovero provvisorio presso una REMS. Quando la perizia definitiva esclude la pericolosità attuale, il giudice revoca il provvedimento. Il tempo trascorso in REMS verrà computato nella durata minima dell'eventuale misura di sicurezza applicata con la sentenza.
Caso 2: Tossicodipendente in fase istruttoria
Caio è indagato per furto aggravato. Durante le indagini preliminari risulta che è gravemente dipendente da eroina e che, in stato di astinenza, ha già aggredito un operatore del pronto soccorso. Il pubblico ministero chiede l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza. Il giudice per le indagini preliminari, valutata la pericolosità concreta, dispone il ricovero di Caio in una casa di cura e di custodia, assicurando al contempo un percorso terapeutico che il difensore aveva richiesto come alternativa meno restrittiva.
Domande frequenti
Che cos'è l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza?
È un provvedimento con cui il giudice, prima della sentenza definitiva, dispone il ricovero di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso (minore, infermo di mente, tossicodipendente) in una struttura idonea, per neutralizzarne la pericolosità durante il processo.
Chi può essere sottoposto alla misura provvisoria ex art. 206 c.p.?
I soggetti espressamente elencati dalla norma: minorenni, infermi di mente, ubriachi abituali, persone dedite all'uso di stupefacenti e soggetti in stato di cronica intossicazione da alcool o droghe.
Il tempo trascorso in esecuzione provvisoria viene computato?
Sì. L'art. 206 c.p. prevede espressamente che il periodo di esecuzione provvisoria sia computato nella durata minima della misura di sicurezza definitivamente applicata con la sentenza.
Il giudice può revocare la misura provvisoria?
Sì. Il giudice revoca il provvedimento in qualsiasi momento ritenga che il soggetto non sia più socialmente pericoloso, anche prima della conclusione del processo.
I manicomi giudiziari esistono ancora?
No. I manicomi giudiziari (OPG) sono stati definitivamente chiusi nel 2015 e sostituiti dalle REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), che svolgono oggi le funzioni previste dall'art. 206 c.p. per gli infermi di mente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate