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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 203 c.p. – Pericolosità sociale
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 202 - Articolo 202 Codice Penale: Applicabilità delle misure di sicurez…→Cod. pen. art. 204 - Art. 204 Codice Penale: Abrogato→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 201 c.p.: Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero→Articolo 205 Codice Penale: Provvedimento del giudice→Art. 200 c.p.: Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto→Art. 206 c.p.: Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza→Art. 199 c.p.: Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizion→Articolo 207 Codice Penale: Revoca delle misure di sicurezza personali→Art. 198 c.p.: Effetti della estinzione del reato o della pena s
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 203 c.p. definisce la pericolosità sociale: chi ha commesso reati ed è probabile che ne commetta altri.
Ratio
La nozione di pericolosità sociale rappresenta un fondamentale criterio per l'applicazione delle misure di sicurezza nel diritto penale italiano. La norma presume che persone che hanno commesso fatti previsti come reati abbiano probabilità di commettere nuovi reati, configurando una pericolosità prospettica non riducibile al solo dato della colpevolezza personale. Questa prospettiva mira a proteggere la società attraverso interventi preventivi anche verso soggetti non pienamente imputabili o punibili.
Analisi
L'articolo 203 c.p. definisce socialmente pericolosa la persona, indipendentemente dallo stato di imputabilità, che ha commesso un fatto previsto come reato, quando sia probabile che commetta ulteriori fatti costituenti reati. La pericolosità non è automatica ma deve essere desunta dai parametri indicati nell'articolo 133 c.p. (circostanze del fatto, indole del reo, precedenti penali, stile di vita, professione). Non coincide con la pericolosità intrinseca o naturale della persona, bensì con una valutazione probabilistica della futura condotta illecita basata su dati obiettivi e soggettivi.
Quando si applica
La norma si applica nelle sentenze di condanna e di proscioglimento qualora emerga una probabilità concreta che il soggetto commetta ulteriori reati. È fondamentale per l'applicazione di misure di sicurezza personali (libertà vigilata, divieto di soggiorno, ecc.) e detentive (colonia agricola, manicomio giudiziario). La valutazione avviene al momento della sentenza ed è riesaminabile nel corso dell'esecuzione della pena o della misura.
Connessioni
Articoli correlati: art. 133 c.p. (circostanze per la valutazione), artt. 202-217 c.p. (misure di sicurezza), art. 204 c.p. (qualità di persona socialmente pericolosa presunta), art. 208 c.p. (riesame della pericolosità). Per l'imputabilità, vedi artt. 85-98 c.p.; per il proscioglimento, vedi art. 530 c.p.p.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Caso 1, Infermo di mente prosciolto: Tizio, affetto da un grave disturbo psicotico, aggredisce un vicino di casa causandogli lesioni. Prosciolto per vizio totale di mente, il giudice deve comunque valutare se Tizio sia socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 203 c.p. Il perito psichiatrico relaziona che la patologia non è adeguatamente trattata e che il rischio di recidiva è elevato: il tribunale dispone allora il ricovero in una REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) per il tempo necessario alla terapia.
Caso 2, Recidivo con precedenti specifici: Caio è condannato per furto aggravato per la terza volta in cinque anni. Il giudice, esaminando la sua storia giudiziaria, la mancanza di un lavoro stabile, i rapporti ambientali negativi e l'assenza di ravvedimento, ritiene probabile la commissione di nuovi reati: accerta quindi la pericolosità sociale e applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni, con prescrizioni di controllo territoriale e obbligo di seguire un percorso di reinserimento.
Domande frequenti
Cosa significa essere socialmente pericolosi secondo il Codice Penale?
Significa che, avendo commesso un fatto previsto dalla legge come reato, vi è una probabilità concreta di commettere nuovi reati in futuro. Non è uno stigma automatico, ma un giudizio del giudice basato su elementi obiettivi.
La pericolosità sociale si applica anche a chi non è punibile?
Sì. L'art. 203 c.p. si applica anche a soggetti non imputabili (come i malati di mente) o non punibili per altre ragioni: ciò che conta è aver commesso il fatto e la prognosi di recidiva.
Come fa il giudice a valutare la pericolosità sociale?
Si basa sui criteri dell'art. 133 c.p.: gravità del reato commesso, motivi che lo hanno determinato, precedenti penali e giudiziari, condotta di vita, condizioni familiari e sociali, comportamento successivo al fatto.
Qual è la differenza tra pericolosità sociale presunta e accertata?
La pericolosità presunta era stabilita automaticamente dalla legge per alcune categorie (es. recidivi reiterati): la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità. Oggi vale solo la pericolosità accertata in concreto dal giudice caso per caso.
L'art. 203 riguarda il Codice Penale o il Codice di Procedura Penale?
L'art. 203 sulla pericolosità sociale si trova nel Codice Penale (c.p.), non nel Codice di Procedura Penale (c.p.p.): disciplina un istituto di diritto penale sostanziale, non una regola processuale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate