Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 205 c.p. – Provvedimento del giudice

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1° nel caso di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena;

2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

In sintesi

  • Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella sentenza di condanna o di proscioglimento.
  • Possono essere disposte con provvedimento successivo in tre casi tassativi.
  • Primo caso: condanna, durante l'esecuzione della pena o mentre il condannato si sottrae volontariamente ad essa.
  • Secondo caso: proscioglimento, se la pericolosità sociale è presunta e non è decorso il tempo corrispondente alla durata minima della misura.
  • Terzo caso: in ogni tempo, nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.
Indice dei contenuti

L'art. 205 c.p. stabilisce quando e come il giudice ordina le misure di sicurezza: nella sentenza o con provvedimento successivo.

Ratio

Il provvedimento giudiziale è il meccanismo centrale attraverso il quale le misure di sicurezza vengono imposte e rese esecutive. La norma distingue fra applicazione contestuale alla sentenza di condanna o proscioglimento e applicazione successiva, riconoscendo che la pericolosità sociale può emergere o confermarsi anche durante l'esecuzione della pena. Questo assicura flessibilità nel sistema punitivo-preventivo, adattando la risposta giuridica ai mutamenti della situazione fattuale.

Analisi

L'articolo 205 c.p. stabilisce che le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella sentenza stessa di condanna o di proscioglimento. Ammette però ordini successivi in tre ipotesi: (1) se durante l'esecuzione della pena o quando il condannato si sottrae voluntariamente ad essa emerge necessità di misura; (2) se il proscioglimento è disposto sulla base di presunta pericolosità e non è decorso il termine minimo della misura; (3) in ogni tempo se espressamente previsto dalla legge. La formula «può essere ordinata» conferisce discrezionalità al giudice, che valuta la persistenza della pericolosità.

Quando si applica

La norma opera in tutte le sentenze penali dove emerge pericolosità sociale. Situazioni tipiche: ordinanza di misura di sicurezza contestuale alla condanna per reato; in alternativa, provvedimento successivo quando la pericolosità emerga durante l'esecuzione della pena; in caso di proscioglimento per vizio di imputabilità, se la pericolosità persiste. Requisiti: accertamento giudiziale della pericolosità secondo art. 203 c.p. e circostanze di art. 133 c.p.

Connessioni

Articoli correlati: art. 203 c.p. (pericolosità sociale), art. 204 c.p. (presunzione di pericolosità), art. 206-217 c.p. (applicazione provvisoria, revoca, esecuzione), art. 530 c.p.p. (proscioglimento), art. 133 c.p. (circostanze aggravanti). Rimanda alla procedura penale ordinaria (c.p.p.) per il ricorso e il riesame delle decisioni.

Casi pratici

Caso 1: Misura disposta nella sentenza

Tizio viene condannato per lesioni gravi commesse in stato di seminfermità mentale. Il giudice, riconoscendo la persistente pericolosità sociale di Tizio, dispone nella stessa sentenza di condanna l'assegnazione a una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). In questo caso la misura segue la via ordinaria prevista dall'art. 205, primo comma: il provvedimento è contestuale alla decisione principale.

Caso 2: Misura disposta con provvedimento successivo

Caio è stato prosciolto per vizio totale di mente dopo aver commesso una rapina. Il giudice aveva ritenuto allora non necessaria una misura di sicurezza. Trascorsi pochi mesi, mentre la pericolosità di Caio è ancora presunta per legge e il periodo minimo della misura non è decorso, il pubblico ministero chiede l'applicazione postuma di una misura. Il giudice dell'esecuzione accoglie la richiesta, ricorrendo il presupposto del secondo caso previsto dall'art. 205, secondo comma, n. 2.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 205 del Codice Penale?

Stabilisce che le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella sentenza di condanna o di proscioglimento, e individua tre casi in cui possono essere disposte con un provvedimento successivo.

Il giudice può applicare una misura di sicurezza dopo la sentenza?

Sì, in tre casi tassativi: durante l'esecuzione della pena, quando il prosciolto è ancora presunto pericoloso entro la durata minima della misura, oppure nelle altre ipotesi previste espressamente dalla legge.

Qual è la differenza tra misura di sicurezza e pena?

La pena ha funzione retributiva e rieducativa; la misura di sicurezza ha funzione preventiva ed è applicata in base alla pericolosità sociale del soggetto, indipendentemente, o in aggiunta, alla pena.

Cosa succede se il condannato si sottrae all'esecuzione della pena?

Secondo l'art. 205, n. 1, anche in questo caso il giudice può disporre con provvedimento successivo una misura di sicurezza, per garantire la tutela della collettività.

Cosa significa la clausola in ogni tempo nei casi stabiliti dalla legge?

È una norma di chiusura che consente l'applicazione di misure di sicurezza in qualsiasi momento, nei casi specificamente previsti da altre disposizioni di legge, senza limiti temporali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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