Testo dell'articoloVigente
Art. 205 c.p.p. – Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.
In sintesi
Indice dei contenuti
La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede dove esercita funzione di Capo dello Stato, con modalità ordinaria per ricognizioni e confronti.
Ratio
L'articolo 205 regola un evento straordinario: la testimonianza di personalità di Stato. La ratio è duplice: (a) tutela della dignità e della continuità dell'ufficio, sicché il Presidente non abbandona la sede istituzionale se non strettamente necessario; (b) simbolismo costituzionale, cioè il processo vi si adatta, non il contrario. Il Presidente della Repubblica, per quanto soggetto a legge comune, non può essere trattato come testimone ordinario senza offesa alla sovranità popolare che rappresenta. La norma è una concessione alla gerarchia costituzionale, bilanciata con l'imparzialità: non è immunità dalla testimonianza, ma accomodamento della procedura.
Analisi
La norma distingue tre livelli. Il Presidente della Repubblica (comma 1): testimonianza nella sede del Quirinale, dove esercita funzione costituzionale. I quattro Presidenti di primo piano (Camera, Senato, Consiglio, Corte Costituzionale, comma 2): possono richiedere di essere esaminati nella sede dell'ufficio, con diritto di accoglimento se la continuità è a rischio. Tuttavia, comma 3: se sono indispensabili ricognizioni, confronti, o altri atti che richiedono comparsa fisica irrimandabile, il giudice procede in forme ordinarie (il testimone si presenta, anche se Presidente). È una gerarchia condizionata alla necessità processuale.
Quando si applica
Processi rari che riguardano crimini imputati a soggetti che hanno relazione con personalità presidenziali. Ad es.: il Presidente della Repubblica è testimone di crimini commessi da un collaboratore; il Presidente del Consiglio è testimone su fatti riguardanti una sottrazione pubblica avvenuta sotto il suo governo. La procedura speciale assicura che il Presidente non sia umiliato e che la funzione continui, ma non impedisce la testimonianza.
Connessioni
Articoli 90 Costituzione (responsabilità del Presidente), 134 Costituzione (Corte Costituzionale), 206 c.p.p. (testimonianza agenti diplomatici), 198 c.p.p. (obblighi generali testimone), 204 c.p.p. (esclusione segreto). Sentenze Corte Costituzionale su immunità e dignità costituzionale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Un collaboratore del Presidente della Repubblica Tizio è imputato di concussione per aver chiesto tangenti durante una missione. Il pm vuole interrogare il Presidente sulla condotta del collaboratore e sugli ordini impartiti. Il Presidente non si trasferisce al tribunale. Invece, il giudice si reca al Quirinale, nella sede del Presidente, e lo escuta lì. La procedura salvaguarda la dignità e la continuità della funzione presidenziale.
Caso 2: Caso 2
Il Presidente del Consiglio Caio è testimone nel processo contro un ministro della sua giunta per appropriazione di fondi. Caio chiede di essere esaminato a palazzo Chigi, non in tribunale. Il giudice accoglie la richiesta, finché la testimonianza è puramente narrativa. Se però serve che Caio effettui una ricognizione (riconoscimento di persone) o un confronto, il giudice ordina che Caio si presenti in tribunale con forme ordinarie, prevalendo la necessità processuale sulla continuità amministrativa.
Domande frequenti
Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di testimoniare?
No. È soggetto agli obblighi processuali come chiunque altro. L'articolo 205 non gli concede esenzione, ma solo adattamento della procedura per preservare la dignità della funzione.
Se la testimonianza è in Quirinale, le regole di assunzione cambiano?
No, rimane testimonianza formale: il Presidente è avvertito dell'obbligo di verità, è sottoposto a cross-examination, le domande seguono le regole ordinarie. Cambia solo la sede.
Quale altra personalità di Stato ha analoga protezione?
I Presidenti di Camera, Senato, Consiglio e Corte Costituzionale. Tutti hanno diritto di chiedere di essere esaminati nella sede dell'ufficio, se la continuità della funzione lo consente.
Se il giudice ritiene indispensabile una ricognizione in persona, il Presidente è obbligato a recarsi in tribunale?
Sì. Se la ricognizione è essenziale e non praticabile nel Quirinale, il giudice ordina comparsa ordinaria e il Presidente vi si assoggetta, per legge.
Il processo contro il Presidente o suoi collaboratori è sospeso durante il mandato?
No. L'articolo 90 Costituzione afferma che il Presidente risponde dei reati commessi nell'esercizio delle funzioni solo se impeachment presso Corte Costituzionale. Altrimenti è imputabile come chiunque altro.