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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 209 c.p.p. – Regole per l’esame

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 198 comma 2 e 499 e se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’art. 195.

2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

In sintesi

  • Rimanda alle regole generali sulle deposizioni testimoniali e ai diritti della difesa tecnica
  • L'articolo 195 si applica solo alle parti diverse dall'imputato, per garantire equilibrio
  • Il rifiuto di rispondere a una specifica domanda deve essere menzione nel verbale
  • Sistema di garanzie procedurali che tutela libertà personale e diritto di difesa

All'esame delle parti si applicano le norme su deposizioni, obblighi del testimone e diritti della difesa. Il rifiuto di rispondere è annotato.

Ratio

L'articolo 209 completa il quadro normativo dell'esame delle parti rimandando alle disposizioni generali che governano le deposizioni testimoniali. La filosofia di fondo è quella di garantire, pur con adattamenti, il medesimo livello di controllo e contraddittorio previsto per i testimoni. Nel contempo, riconosce specificità delle parti (in particolare l'imputato) che non possono essere trattate identicamente ai testimoni comuni.

Analisi

Il comma 1 opera rinvii a tre disposizioni cruciali: gli artt. 194 (norme generali su deposizioni), 198 comma 2 (obbligo di presentarsi) e 499 (esame nel giudizio abbreviato). Per le parti diverse dall'imputato, si applica l'art. 195 che contiene obblighi specifici (detto, verità, documentazione). Il comma 2 stabilisce una regola procedurale semplice ma fondamentale: se una parte rifiuta di rispondere a una domanda specifica, ciò deve essere documentato nel verbale dell'udienza, creando traccia permanente.

Quando si applica

La norma opera ogniqualvolta un'esame di parte avvenga nel dibattimento. Rende immediatamente applicabili i protocolli di deposizione, impedisce evasioni procedurali, e garantisce che il giudice sappia esattamente quali domande hanno ricevuto risposta e quali no. Questo è essenziale quando il giudice valuta la credibilità della parte e la mancanza di informazioni su certi aspetti.

Connessioni

Strettamente collegata agli artt. 194 (linee guida generali deposizioni), 195 (obblighi specifici), 198 comma 2 (presentazione), 208 c.p.p. (richiesta esame), 210 c.p.p. (imputati in procedimenti connessi), 499 c.p.p. (giudizio abbreviato). Il rimando al 195 è parziale perché l'imputato gode di protections speciali (diritto di non rispondere ex art. 64 c.p.p.) che il testimone ordinario non ha.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'esame dell'imputato e quello della parte civile?

L'imputato ha il diritto di non rispondere (art. 64 c.p.p.) e non è vincolato dal giuramento; la parte civile (se non testimone) risponde secondo regole intermedie. Le obblighi di verità variano tra i due.

Se un'esame avviene senza osservare l'art. 209, è nulla?

Una violazione sostanziale delle regole procedurali previste dal 209 può causare nullità dell'esame. Il giudice dovrebbe applicare le norme richiamate (194, 195, 198, 499) per garantire correttezza.

Che conseguenze ha il rifiuto di rispondere?

Il rifiuto di rispondere è un fatto legittimo per l'imputato (che gode del diritto di non rispondere), e deve essere verbalizzato. Per altre parti, il rifiuto viene documentato e il giudice può trarne deduzioni nella valutazione della prova.

Qual è la formula che il giudice usa per avvertire la parte?

L'avvertimento standard avviene tramite il giudice che richiama l'applicabilità delle norme generali e dei diritti specifici. Per l'imputato, viene comunicato il diritto di non rispondere secondo la formula dell'art. 64.

Il testimone civile ha gli stessi diritti dell'imputato?

No, il testimone è obbligato a dire la verità giurata e non ha diritto di non rispondere. L'imputato e altre parti hanno protezioni maggiori rispetto al testimone ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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