Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 209 c.p.p. – Regole per l’esame
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Regole per l’esame
1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’articolo 195.
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 208 - Articolo 208 Codice di Procedura Penale: Richiesta dell’esame→Cod. proc. pen. art. 210 - Art. 210 c.p.p.: Esame di persona imputata in un procedimento co→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 207 c.p.p.: Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Te→Articolo 211 Codice di Procedura Penale: Presupposti del confronto→Art. 206 c.p.p.: Assunzione della testimonianza di agenti diplom→Articolo 212 Codice di Procedura Penale: Modalità del confronto→Art. 205 c.p.p.: Assunzione della testimonianza del Presidente d→Art. 213 c.p.p.: Ricognizione di persone. Atti preliminari→Articolo 204 Codice di Procedura Penale: Esclusione del segreto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
All'esame delle parti si applicano le norme su deposizioni, obblighi del testimone e diritti della difesa. Il rifiuto di rispondere è annotato.
Ratio
L'articolo 209 completa il quadro normativo dell'esame delle parti rimandando alle disposizioni generali che governano le deposizioni testimoniali. La filosofia di fondo è quella di garantire, pur con adattamenti, il medesimo livello di controllo e contraddittorio previsto per i testimoni. Nel contempo, riconosce specificità delle parti (in particolare l'imputato) che non possono essere trattate identicamente ai testimoni comuni.
Analisi
Il comma 1 opera rinvii a tre disposizioni cruciali: gli artt. 194 (norme generali su deposizioni), 198 comma 2 (obbligo di presentarsi) e 499 (esame nel giudizio abbreviato). Per le parti diverse dall'imputato, si applica l'art. 195 che contiene obblighi specifici (detto, verità, documentazione). Il comma 2 stabilisce una regola procedurale semplice ma fondamentale: se una parte rifiuta di rispondere a una domanda specifica, ciò deve essere documentato nel verbale dell'udienza, creando traccia permanente.
Quando si applica
La norma opera ogniqualvolta un'esame di parte avvenga nel dibattimento. Rende immediatamente applicabili i protocolli di deposizione, impedisce evasioni procedurali, e garantisce che il giudice sappia esattamente quali domande hanno ricevuto risposta e quali no. Questo è essenziale quando il giudice valuta la credibilità della parte e la mancanza di informazioni su certi aspetti.
Connessioni
Strettamente collegata agli artt. 194 (linee guida generali deposizioni), 195 (obblighi specifici), 198 comma 2 (presentazione), 208 c.p.p. (richiesta esame), 210 c.p.p. (imputati in procedimenti connessi), 499 c.p.p. (giudizio abbreviato). Il rimando al 195 è parziale perché l'imputato gode di protections speciali (diritto di non rispondere ex art. 64 c.p.p.) che il testimone ordinario non ha.
Casi pratici
Caso 1: Nel dibattimento per truffa, Sempronio è imputato
Il pubblico ministero lo esamina chiedendogli se ha falsificato documenti. Sempronio rifiuta di rispondere alla domanda per consiglio del difensore. Il giudice annota il rifiuto nel verbale. Successivamente, nella fase di decisione, il giudice deve valutare se questo silenzio sia rilevante nell'economia probatoria complessiva.
Caso 2: Mevio è parte civile risarcitoria in un processo per lesioni
Durante l'esame, la difesa dell'imputato le chiede i dettagli sulle spese mediche sostenute. Mevio fornisce risposte parziali solo per alcune domande e rifiuta di rispondere circa il costo del ricovero, adducendo motivi di riservatezza. Il giudice annota sia le risposte che il rifiuto, permettendo una valutazione critica della credibilità su quel punto specifico.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'esame dell'imputato e quello della parte civile?
L'imputato ha il diritto di non rispondere (art. 64 c.p.p.) e non è vincolato dal giuramento; la parte civile (se non testimone) risponde secondo regole intermedie. Le obblighi di verità variano tra i due.
Se un'esame avviene senza osservare l'art. 209, è nulla?
Una violazione sostanziale delle regole procedurali previste dal 209 può causare nullità dell'esame. Il giudice dovrebbe applicare le norme richiamate (194, 195, 198, 499) per garantire correttezza.
Che conseguenze ha il rifiuto di rispondere?
Il rifiuto di rispondere è un fatto legittimo per l'imputato (che gode del diritto di non rispondere), e deve essere verbalizzato. Per altre parti, il rifiuto viene documentato e il giudice può trarne deduzioni nella valutazione della prova.
Qual è la formula che il giudice usa per avvertire la parte?
L'avvertimento standard avviene tramite il giudice che richiama l'applicabilità delle norme generali e dei diritti specifici. Per l'imputato, viene comunicato il diritto di non rispondere secondo la formula dell'art. 64.
Il testimone civile ha gli stessi diritti dell'imputato?
No, il testimone è obbligato a dire la verità giurata e non ha diritto di non rispondere. L'imputato e altre parti hanno protezioni maggiori rispetto al testimone ordinario.