Art. 64 c.p.p. – Regole generali per l’interrogatorio
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare (284-286) o se detenuta per altra causa interviene libera all’interrogatorio (3501) salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (474).
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (188).
3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197-bis.
3-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.
In sintesi
Persona sottoposta a indagini partecipa libera all'interrogatorio. Vietati metodi coercitivi o alterativi di libertà. Avvertimento obbligatorio su diritti.
Ratio
L'articolo 64 CPP pone il fondamento dei diritti dell'indagato nell'interrogatorio: libertà intellettuale. Il vecchio codice permetteva tortura psicologica e fisica; il codice '88 vieta esplicitamente. Comma 1: anche se in carcere per altra causa, l'indagato 'interviene libera', non trascinato, non con manette. Comma 2: vietati metodi scientifici coercitivi (hipnosi, siero della verità, fMRI, neuromarketing). Comma 3: avvertimento obbligatorio su quattro diritti chiave, pena inutilizzabilità dichiarazioni. È la 'carta dei diritti' dell'indagato durante interrogatorio.
Analisi
Comma 1: 'libera all'interrogatorio' nonostante custodia cautelare o detenzione per altro (es. latitante in altra causa). Significa: il PM non può ottenere confessione coercitiva ritenendo indagato già privato di libertà. Cautele 'necessarie per prevenire pericolo di fuga o violenze' sono ammesse (es. carabinieri in aula per sicurezza), ma non costrizione mentale. Comma 2: il divieto è assoluto e riguarda sia metodi 'scientifici' (tecniche di memoria distorsiva) sia ordinari (urla, insulti, deprivazione sonno, promesse fake di beneficio). Comma 3 (versione 1988): obbligo di tre avvertimenti: (a) dichiarazioni usabili contro; (b) facoltà di non rispondere; (c) se dichiara su responsabilità altri, diventa testimone (con garanzie art. 197-bis = diritto a non autoincriminarsi indirettamente). Comma 3-bis (aggiunto 2013): inosservanza lettere a) e b) rende inutilizzabili dichiarazioni. Inosservanza lettera c) rende inutilizzabili dichiarazioni su terzi e nega qualità testimone su detti terzi.
Quando si applica
Tizio è indagato per furto. In carcere per traffico droga (reato diverso). PM Caio vuole interrogare Tizio su furto. Tizio è 'libero' moralmente di non rispondere? Sì, art. 64 comma 1: stato di detenzione per altro reato non giustifica coercizione su questo. Caio deve avvertire Tizio (comma 3): 'Le tue dichiarazioni possono essere usate contro di te. Puoi non rispondere. Se parli di Sempronio (complice), diventi testimone.' Se Caio non avverte, dichiarazioni inutilizzabili. Se Sempronio (testimone falso) dice 'Tizio mi confessò', può testimoniarsi solo se non era lui stesso parte della narrazione di Tizio.
Connessioni
Art. 61 CPP (estensione diritti imputato). Art. 66 CPP (verifica identità, facoltà silenzio). Art. 65 CPP (interrogatorio nel merito, contestazione). Art. 134 CPP (verbali, sottoscrizione). Art. 191 CPP (inutilizzabilità). Art. 13 Costituzione (inviolabilità libertà personale). Art. 3 CEDU (divieto tortura, diritti processo equo).
Domande frequenti
Se sono detenuto per un crimine, posso rifiutare di interrogarmi per un altro?
Sì, hai facoltà di silenzio (art. 64-66). Non sei obbligato a parlare solo perché già privato di libertà per altro crimine. Tuo stato di detenzione non giustifica coercizione su nuovo interrogatorio.
Quali 'metodi' sono vietati dal comma 2?
Qualsiasi cosa alteri libertà di autodeterminazione o memoria: ipnosi, siero della verità, fMRI, deprivazione sonno, minacce, promesse false, suggestioni. Inclusi 'metodi psicologici' come isolamento, umiliazione, pressione morale.
Se PM non mi avverte dei diritti, confessione è sempre nulla?
Dipende da quale avvertimento manca. Se manca avvertimento su diritto di silenzio (lettere a-b), dichiarazioni inutilizzabili. Se manca su testimonianza per terzi (lettera c), solo dichiarazioni su terzi inutilizzabili, non su te stesso.
Se confesso per paura (PM mi minaccia), cosa accade?
Confessione è viziata (metodo coercitivo di comma 2). È inutilizzabile per violazione diritti procedimentali. Puoi anche denunciare PM per coercizione (reato).
Art. 64 protegge anche dal Carabiniere che mi interroga senza avvocato?
No, art. 64 parla di diritti in interrogatorio, non di obbligatorietà avvocato. Però art. 61 estende diritto a difesa (art. 96): avvocato è obbligatorio, se non c'è, dichiarazioni inutilizzabili per violazione diritto difesa.
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