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Art. 208 c.p. Riesame della pericolosità
In vigore dal 1° luglio 1931
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.
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In sintesi
L'art. 208 c.p. disciplina il riesame periodico della pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di sicurezza.
Ratio
La norma attribuisce un carattere dinamico e riesaminabile alle misure di sicurezza, rifiutando l'idea che il pericolo sia un dato immutabile e permanente. Decorso il periodo minimo stabilito dalla legge per ogni misura, il giudice è tenuto a valutare se le condizioni della persona sottoposta abbiano subito modificazioni tali da escludere la persistente pericolosità. Questo meccanismo tutela la persona dalla perpetuazione indefinita della misura e riconosce la possibilità di rieducazione e reintegrazione sociale.
Analisi
L'articolo 208 c.p. prevede che scaduto il termine minimo stabilito dalla legge per ogni misura di sicurezza, il giudice riprenda in esame le condizioni della persona per verificare se persiste la pericolosità sociale. Se la pericolosità è confermata, il giudice fissa un nuovo termine per ulteriore esame. La norma ammette però un potere d'eccezione: se vi sia ragione di credere che il pericolo sia cessato, il giudice può procedere a nuovi accertamenti in ogni tempo, non vincolandosi al solo decorso del termine minimo. Questo bilancia protezione della società e diritti della persona.
Quando si applica
La norma si applica in fase di esecuzione della misura di sicurezza, decorso il periodo minimo. Situazioni tipiche: persona assegnata a colonia agricola per due anni richiede, decorsi i due anni, riesame della pericolosità; soggetto sottoposto a libertà vigilata che chiede revoca. Il riesame è svolto dal giudice dell'esecuzione, che può disporre nuovi accertamenti psichiatrici, sociali o comportamentali.
Connessioni
Articoli correlati: art. 203 c.p. (pericolosità), art. 205 c.p. (ordinamento giudice), art. 207 c.p. (revoca), art. 217 c.p. (durata minima), art. 212 c.p. (sospensione). Nel c.p.p., procedure di riesame sono disciplinate dagli articoli sulla esecuzione della pena.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 208 del Codice Penale?
Stabilisce che, decorso il periodo minimo di una misura di sicurezza, il giudice deve rivalutare la pericolosità sociale del soggetto per decidere se mantenerla, prorogarla o revocarla.
Chi decide se una persona è ancora pericolosa dopo la misura di sicurezza?
Il giudice, al termine del periodo minimo fissato dalla legge, rivaluta le condizioni del soggetto, anche avvalendosi di perizie psichiatriche o relazioni degli operatori della struttura.
La misura di sicurezza può essere revocata prima della scadenza del termine?
Sì. L'art. 208 c.p. consente al giudice di disporre nuovi accertamenti in qualsiasi momento se vi sono ragioni per ritenere che la pericolosità sia cessata, anche prima della scadenza del termine fissato.
Qual è la differenza tra l'art. 208 c.p. e l'art. 208 c.p.p.?
L'art. 208 del Codice Penale riguarda il riesame della pericolosità sociale nelle misure di sicurezza. L'art. 208 del Codice di Procedura Penale disciplina invece la nomina del perito nel processo penale: sono norme distinte in due codici diversi.
Cosa succede se al momento del riesame il soggetto risulta ancora pericoloso?
Il giudice non revoca la misura di sicurezza, ma fissa un nuovo termine entro il quale verrà effettuato un ulteriore esame, mantenendo il soggetto sotto misura fino alla successiva verifica.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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