Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 208 c.p. Riesame della pericolosità

In vigore dal 1° luglio 1931

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.

In sintesi

  • Decorso il periodo minimo di durata della misura di sicurezza, il giudice rivaluta la pericolosità sociale del soggetto.
  • Se il soggetto risulta ancora pericoloso, il giudice fissa un nuovo termine per un ulteriore esame.
  • Il giudice può disporre nuovi accertamenti in qualsiasi momento, qualora vi siano ragioni per ritenere cessato il pericolo.
  • La norma garantisce un controllo periodico e dinamico sulla persistenza dei presupposti che giustificano la misura di sicurezza.
Indice dei contenuti

L'art. 208 c.p. disciplina il riesame periodico della pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di sicurezza.

Ratio

La norma attribuisce un carattere dinamico e riesaminabile alle misure di sicurezza, rifiutando l'idea che il pericolo sia un dato immutabile e permanente. Decorso il periodo minimo stabilito dalla legge per ogni misura, il giudice è tenuto a valutare se le condizioni della persona sottoposta abbiano subito modificazioni tali da escludere la persistente pericolosità. Questo meccanismo tutela la persona dalla perpetuazione indefinita della misura e riconosce la possibilità di rieducazione e reintegrazione sociale.

Analisi

L'articolo 208 c.p. prevede che scaduto il termine minimo stabilito dalla legge per ogni misura di sicurezza, il giudice riprenda in esame le condizioni della persona per verificare se persiste la pericolosità sociale. Se la pericolosità è confermata, il giudice fissa un nuovo termine per ulteriore esame. La norma ammette però un potere d'eccezione: se vi sia ragione di credere che il pericolo sia cessato, il giudice può procedere a nuovi accertamenti in ogni tempo, non vincolandosi al solo decorso del termine minimo. Questo bilancia protezione della società e diritti della persona.

Quando si applica

La norma si applica in fase di esecuzione della misura di sicurezza, decorso il periodo minimo. Situazioni tipiche: persona assegnata a colonia agricola per due anni richiede, decorsi i due anni, riesame della pericolosità; soggetto sottoposto a libertà vigilata che chiede revoca. Il riesame è svolto dal giudice dell'esecuzione, che può disporre nuovi accertamenti psichiatrici, sociali o comportamentali.

Connessioni

Articoli correlati: art. 203 c.p. (pericolosità), art. 205 c.p. (ordinamento giudice), art. 207 c.p. (revoca), art. 217 c.p. (durata minima), art. 212 c.p. (sospensione). Nel c.p.p., procedure di riesame sono disciplinate dagli articoli sulla esecuzione della pena.

Casi pratici

Caso 1: Riesame alla scadenza del termine minimo

Tizio, affetto da un disturbo della personalità, è stato sottoposto a libertà vigilata per un periodo minimo di un anno a seguito di condanna per lesioni personali. Trascorso tale termine, il giudice fissa un'udienza di riesame e, acquisita una perizia psichiatrica aggiornata, accerta che Tizio ha intrapreso un percorso terapeutico con esiti positivi e che la pericolosità sociale può considerarsi cessata. Il giudice revoca quindi la misura di sicurezza.

Caso 2: Accertamento anticipato su segnalazione

Caio è sottoposto a ricovero in una REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) dopo essere stato prosciolto per vizio totale di mente. A metà del periodo minimo, il responsabile della struttura informa il giudice che Caio ha mostrato un netto miglioramento clinico e comportamentale, tale da far ritenere cessato il pericolo. Il giudice, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 208 c.p., dispone nuovi accertamenti in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria e, verificata la cessazione della pericolosità, sostituisce il ricovero con una misura meno restrittiva.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 208 del Codice Penale?

Stabilisce che, decorso il periodo minimo di una misura di sicurezza, il giudice deve rivalutare la pericolosità sociale del soggetto per decidere se mantenerla, prorogarla o revocarla.

Chi decide se una persona è ancora pericolosa dopo la misura di sicurezza?

Il giudice, al termine del periodo minimo fissato dalla legge, rivaluta le condizioni del soggetto, anche avvalendosi di perizie psichiatriche o relazioni degli operatori della struttura.

La misura di sicurezza può essere revocata prima della scadenza del termine?

Sì. L'art. 208 c.p. consente al giudice di disporre nuovi accertamenti in qualsiasi momento se vi sono ragioni per ritenere che la pericolosità sia cessata, anche prima della scadenza del termine fissato.

Qual è la differenza tra l'art. 208 c.p. e l'art. 208 c.p.p.?

L'art. 208 del Codice Penale riguarda il riesame della pericolosità sociale nelle misure di sicurezza. L'art. 208 del Codice di Procedura Penale disciplina invece la nomina del perito nel processo penale: sono norme distinte in due codici diversi.

Cosa succede se al momento del riesame il soggetto risulta ancora pericoloso?

Il giudice non revoca la misura di sicurezza, ma fissa un nuovo termine entro il quale verrà effettuato un ulteriore esame, mantenendo il soggetto sotto misura fino alla successiva verifica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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