Testo dell'articoloVigente
Art. 209 c.p. Persona giudicata per più fatti
In vigore dal 1° luglio 1931
Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.
Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più misure di sicurezza stabilite dalla legge.
Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l’esecuzione.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 209 c.p.: quando una persona è giudicata per più fatti, si applica una sola misura di sicurezza o più misure cumulate secondo il pericolo.
Ratio
La norma disciplina il cumulo di misure di sicurezza quando il soggetto abbia commesso più reati in tempi diversi. Riflette il principio che la pericolosità complessiva della persona non è somma aritmetica dei singoli fatti ma valutazione unitaria. Quando le misure sono della medesima specie (es. due assegnazioni a colonia agricola), una sola è ordinata per evitare duplicazione. Quando sono di specie diversa, il giudice valuta la pericolosità globale e applica la o le misure più idonee.
Analisi
L'articolo 209 c.p. stabilisce che se una persona ha commesso più fatti per i quali siano applicabili più misure della medesima specie, il giudice ordina una sola misura (evitando il cumulo nominale). Se le misure sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo e applica una o più misure secondo la legge. Elemento rilevante: le misure detentive (colonia agricola, manicomio giudiziario) sono sempre applicate quando la legge le preveda per il pericolo presunto. Questo crea un meccanismo equilibrato fra discrezionalità valutativa e vincoli legali.
Quando si applica
La norma opera nelle sentenze che riguardano persone con plurimi precedenti penali o che abbiano commesso fatti in tempi diversi. Situazioni tipiche: delinquente abituale che commette nuovi reati; soggetto sottoposto a vecchia misura che commette ulteriore reato. Requisiti: accertamento della pericolosità per ciascun fatto secondo art. 203 c.p.; valutazione della pericolosità complessiva.
Connessioni
Articoli correlati: art. 203 c.p. (pericolosità), art. 205 c.p. (ordine giudiziale), art. 212 c.p. (sospensione trasformazione), artt. 215-217 c.p. (specie e durata minima), art. 74 c.p. (concorso di reati). Per la procedura, rimanda al c.p.p.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Caso 1. Tizio viene giudicato per due episodi diversi di violenza commessi in anni distinti: per il primo fatto il giudice avrebbe dovuto assegnargli una colonia agricola, per il secondo pure. Poiché entrambe le misure sono della stessa specie, il giudice, applicando l'art. 209, primo comma, dispone una sola assegnazione alla colonia agricola, evitando un cumulo formalmente doppio ma sostanzialmente identico.
Caso 2. Caio è stato condannato per due reati distinti: uno che comporterebbe il ricovero in una casa di cura e custodia, l'altro l'assegnazione a una libertà vigilata. Trattandosi di misure di specie diversa, il giudice valuta l'intera pericolosità di Caio e decide di applicare entrambe le misure, ritenendo che la sola libertà vigilata non sia sufficiente a contenere il rischio. La misura detentiva, essendo imposta per legge, viene comunque eseguita per prima, in piena conformità con il terzo comma dell'articolo.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 209 del Codice Penale?
Regola il concorso di misure di sicurezza quando una persona è giudicata per più fatti: se le misure sono della stessa specie si applica una sola; se sono di specie diversa il giudice valuta la pericolosità complessiva e decide quante e quali applicare.
Se ho commesso più reati, ricevo più misure di sicurezza?
Non necessariamente. Se le misure previste per i singoli fatti sono della stessa specie, il giudice ne ordina una sola. Se sono di specie diversa, può applicarne più di una, ma sempre in base a una valutazione globale della pericolosità.
Le misure di sicurezza detentive possono essere evitate grazie al cumulo?
No. L'art. 209, terzo comma, prevede che le misure di sicurezza detentive imposte per pericolosità presunta dalla legge si applichino sempre, indipendentemente da qualsiasi meccanismo di assorbimento.
L'art. 209 si applica anche se una misura di sicurezza è già in corso?
Sì. Il quarto comma estende espressamente le regole dell'articolo anche alle misure già in esecuzione o non ancora iniziate, assicurando uniformità di trattamento nel tempo.
Chi decide quante misure di sicurezza applicare quando sono di specie diversa?
Il giudice, che valuta complessivamente il grado di pericolosità sociale della persona e sceglie quali misure, tra quelle previste dalla legge, siano adeguate a fronteggiare quel rischio.
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