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Art. 210 c.p. Effetti della estinzione del reato o della pena
In vigore dal 1° luglio 1931
L’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione.
L’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.
Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di morte (1), ovvero, in tutto o in parte, la pena dell’ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
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In sintesi
Art. 210 c.p.: l'estinzione del reato o della pena blocca le misure di sicurezza, con eccezioni per condanne superiori a dieci anni.
Ratio
La norma prevede che l'estinzione del reato (es. prescrizione, amnistia, indulto) precluda l'applicazione di misure di sicurezza, poiché queste presuppongono la permanenza della decisione sulla colpevolezza o sul sospetto di pericolosità. L'estinzione della pena, invece, ha effetti più limitati: impedisce l'applicazione di nuove misure ma non l'esecuzione di quelle già ordinate (salvo eccezioni). La norma riflette il principio che pericolosità e punizione sono concetti distinti.
Analisi
L'articolo 210 c.p. pone tre regole: (1) estinzione del reato impedisce sia applicazione che esecuzione di misure di sicurezza; (2) estinzione della pena impedisce applicazione di nuove misure ma non esecuzione di quelle ordinate, eccetto le misure per le quali la legge stabilisca che possono essere ordinate in ogni tempo; (3) se per indulto non debba eseguirsi pena di morte o ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per almeno tre anni. La formula riconosce che la pericolosità persiste indipendentemente dall'estinzione della pena.
Quando si applica
La norma ricorre quando intervengano fatti estintivi del reato o della pena. Situazioni tipiche: prescrizione del reato: le misure di sicurezza non possono più applicarsi; amnistia per reati politici: impedisce sia pena che misure; indulto sulla pena: se il condannato era sottoposto a misura di sicurezza, questa continua. La valutazione della persistente pericolosità rimane centrale.
Connessioni
Articoli correlati: art. 203 c.p. (pericolosità), art. 205 c.p. (ordinamento misure), art. 207 c.p. (revoca), art. 206 c.p. (applicazione provvisoria), art. 131 c.p. (prescrizione), art. 151 c.p. (amnistia), art. 172 c.p. (indulto). Per il diritto penale sostanziale, rimanda alla Costituzione art. 27.
Domande frequenti
Cosa succede alle misure di sicurezza se il reato si estingue per prescrizione?
Se il reato si estingue — anche per prescrizione — le misure di sicurezza non possono essere applicate e, se già in corso, cessano immediatamente di essere eseguite, come previsto dall'art. 210, primo comma, c.p.
L'indulto cancella anche le misure di sicurezza?
No. L'indulto estingue la pena ma non necessariamente le misure di sicurezza già ordinate. In caso di condanne superiori a dieci anni, le misure accessorie già disposte continuano, anche se quelle più restrittive (colonia agricola, casa di lavoro) vengono sostituite dalla libertà vigilata.
Qual è la differenza tra estinzione del reato ed estinzione della pena ai fini dell'art. 210?
L'estinzione del reato ha effetti più ampi: blocca e fa cessare tutte le misure di sicurezza. L'estinzione della pena ha effetti più limitati: impedisce nuove misure ma non sempre quelle già in corso, specialmente per condanne superiori a dieci anni di reclusione.
Cosa si intende per misure di sicurezza ordinabili in ogni tempo?
Sono misure che, per espressa previsione di legge, possono essere disposte indipendentemente dall'esecuzione della pena, anche dopo la sua estinzione. L'art. 210 fa salva la loro applicazione anche quando la pena è estinta.
Cosa prevede l'art. 210 c.p. in caso di grazia che evita l'ergastolo?
Se la grazia impedisce l'esecuzione dell'ergastolo (o della pena di morte), il condannato viene sottoposto a libertà vigilata per un periodo minimo di tre anni, a garanzia del controllo sociale sul soggetto liberato.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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