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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 211-bis c.p. Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza
In vigore dal 1° luglio 1931
Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona. (1)
Vedi anche
→Cod. pen. art. 211 - Articolo 211 Codice Penale: Esecuzione delle misure di sicurezza→Cod. pen. art. 212 - Art. 212 c.p.: Casi di sospensione o di trasformazione di misure→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 210 c.p.: Effetti della estinzione del reato o della pena→Art. 213 c.p.: Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misu→Articolo 209 Codice Penale: Persona giudicata per più fatti→Art. 214 c.p.: Inosservanza delle misure di sicurezza detentive→Articolo 208 Codice Penale: Riesame della pericolosità→Art. 215 Codice Penale: Specie→Articolo 207 Codice Penale: Revoca delle misure di sicurezza personali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 211-bis c.p. disciplina il rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza, con possibilità di ricovero in casi di pericolo.
Ratio
La norma rinvia agli articoli 146-147 c.p. (disposizioni generali sulla esecuzione della pena) per l'applicazione dei principi di sospensione e rinvio anche alle misure di sicurezza, garantendo parità di trattamento. La seconda parte della norma introduce un'ipotesi speciale: quando la misura di sicurezza deve eseguirsi per reati commessi con violenza contro persone o uso di armi, e vi sia concreto pericolo di nuovi reati similari, il giudice può ordinare ricovero in casa di cura o luogo di cura adeguato, non limitandosi ai tradizionali stabilimenti di detenzione.
Analisi
L'articolo 211-bis c.p. opera su due livelli: primo, importa i principi di rinvio e sospensione dalla disciplina generale della esecuzione della pena (artt. 146-147); secondo, permette al giudice di disporre ricovero in struttura socio-sanitaria (non carceraria) per autori di delitti commessi con violenza o armi, qualora persista il concreto pericolo di reiterazione. Questa flessibilità consente risposte più calibrate sulla pericolosità specifica del soggetto, riconoscendo che non tutte le pericolosità richiedono detenzione carceraria.
Quando si applica
La norma si applica principalmente durante l'esecuzione di misure di sicurezza, quando emergano circostanze che giustifichino rinvio o sospensione secondo artt. 146-147. La seconda parte si applica specificamente quando il soggetto sia stato autore di delitti con violenza (es. lesioni, omicidio) o uso di armi, e il giudice valuti concreto pericolo di reiterazione. Situazioni tipiche: omicida in libertà vigilata che manifesta nuove minacce verso vittime potenziali; maltrattante in famiglia sottoposto a misura che rappresenta concreto pericolo di recidiva.
Connessioni
Articoli correlati: artt. 146-147 c.p. (rinvio sospensione esecuzione), art. 203 c.p. (pericolosità), art. 205 c.p. (ordinamento misure), art. 209 c.p. (cumulo misure), art. 210 c.p. (effetti estinzione). Per l'esecuzione della pena e procedure, rimanda al c.p.p.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Rinvio e ricovero cautelare
Tizio, condannato per lesioni gravi commesse con violenza contro la persona, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva. Il suo difensore richiede il rinvio dell'esecuzione per gravi condizioni di salute ai sensi dell'art. 147 c.p. Il giudice, tuttavia, accerta che esiste un concreto pericolo che Tizio torni a delinquere in modo violento. Anziché concedere un rinvio libero, applica l'art. 211-bis c.p. e dispone il ricovero di Tizio in una struttura psichiatrica giudiziaria idonea alla sua patologia, garantendo al contempo la tutela della collettività.
Caso 2: Assenza di pericolo e rinvio semplice
Caio, destinatario di una misura di sicurezza per un reato commesso con violenza, si trova in gravi condizioni fisiche documentate da certificazione medica. Il tribunale di sorveglianza verifica che non vi sia un concreto pericolo di reiterazione di delitti violenti: in questo caso il rinvio dell'esecuzione può essere concesso senza disporre il ricovero, applicando gli ordinari criteri degli artt. 146 e 147 c.p. Caio viene dunque collocato a domicilio con prescrizioni, in attesa che le sue condizioni migliorino.
Domande frequenti
Cosa significa rinvio dell'esecuzione di una misura di sicurezza?
Significa che l'inizio dell'esecuzione della misura di sicurezza viene posticipato, di solito per gravi motivi di salute o familiari, analogamente a quanto previsto per le pene detentive dagli artt. 146 e 147 c.p.
Quando il giudice può disporre il ricovero in una casa di cura ai sensi dell'art. 211-bis?
Quando il soggetto ha commesso un delitto con violenza contro le persone o con uso di armi e vi è concreto pericolo che commetta nuovamente tali delitti: in quel caso il rinvio semplice non è sufficiente e il giudice può ordinare il ricovero.
Il ricovero disposto ex art. 211-bis è obbligatorio?
No, è facoltativo. Il giudice valuta caso per caso la pericolosità sociale concreta del soggetto e decide se disporre il ricovero oppure consentire il rinvio senza misure aggiuntive.
Quali strutture possono essere utilizzate per il ricovero?
La norma prevede case di cura o altri luoghi di cura comunque adeguati alla situazione o alla patologia della persona, lasciando al giudice margine di scelta in base alle esigenze cliniche individuali.
L'art. 211-bis si applica solo alle misure di sicurezza detentive?
Si applica alle misure di sicurezza previste nel capo del Codice Penale dedicato a esse; il ricovero in struttura riguarda specificamente i casi con profilo di pericolosità violenta, ma il rinvio tramite richiamo agli artt. 146-147 opera in modo più generale.
Fonti consultate: 3 fontei verificate