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Testo dell'articoloVigente
Art. 212 c.p. Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza
In vigore dal 1° luglio 1931
L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.
Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un’infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.
Quando sia cessata l’infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ovvero a un riformatorio giudiziario se non crede di sottoporla a libertà vigilata.
Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta , e l’infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l’esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l’infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 212 c.p. disciplina la sospensione o trasformazione delle misure di sicurezza in caso di pena detentiva o infermità psichica.
Ratio
La norma regola l'interazione fra esecuzione della pena detentiva e misure di sicurezza, riconoscendo che la priorità è lo scontamento della pena. Quando una persona debba eseguire pena detentiva mentre è sottoposta a misura di sicurezza, la misura è sospesa e riprende dopo che la pena sia stata scontata. Per le persone che sviluppano infermità psichica durante misure di sicurezza, la norma prevede trasferimento in manicomio giudiziario, successivamente seguendo un percorso rieducativo personalizzato. Questa disciplina garantisce umane condizioni di esecuzione e riconosce le mutate condizioni personali.
Analisi
L'articolo 212 c.p. articola tre ipotesi: (1) la misura di sicurezza non detentiva applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare pena detentiva; (2) se la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva è colpita da infermità psichica, il giudice ordina ricovero in manicomio giudiziario; una volta cessata l'infermità, il giudice accerta se persiste la pericolosità e applica nuova misura (colonia agricola, casa di lavoro, riformatorio) o libertà vigilata; (3) se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura non detentiva, cessa la misura mentre è ricoverata in manicomio comune, ma decorsa l'infermità il giudice riaccerta la pericolosità e applica misura non detentiva se necessaria. La norma bilancia protezione della salute con continuità della risposta alla pericolosità.
Quando si applica
La norma si applica durante l'esecuzione di misure di sicurezza, quando intervengano modificazioni della situazione personale della persona (necessità di eseguire pena detentiva, insorgenza di infermità psichica). Situazioni tipiche: persona in libertà vigilata che commette nuovo reato e deve scontare pena carceraria: la libertà vigilata è sospesa fino al termine della reclusione; detenuto assegnato a colonia agricola che sviluppa psicosi: trasferito a manicomio giudiziario.
Connessioni
Articoli correlati: art. 203 c.p. (pericolosità), art. 205 c.p. (ordinamento misure), art. 208 c.p. (riesame), art. 215 c.p. (specie misure), art. 211 c.p. (esecuzione misure). Per l'assistenza sanitaria in carcere, rimanda alle norme sulla esecuzione della pena e alle disposizioni sugli istituti penitenziari.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Sospensione per pena detentiva
Tizio è stato condannato a due anni di reclusione per furto aggravato e contestualmente è stata disposta nei suoi confronti l'assegnazione a una colonia agricola come misura di sicurezza, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Durante l'espiazione della pena in carcere, la misura di sicurezza rimane sospesa. Solo dopo che Tizio ha scontato integralmente i due anni di reclusione, viene avviata l'esecuzione dell'assegnazione alla colonia agricola, senza alcuna sovrapposizione tra le due misure restrittive.
Caso 2: Trasformazione per infermità psichica
Caio è sottoposto a una misura di sicurezza detentiva presso una casa di cura e custodia. Nel corso dell'esecuzione sviluppa una grave patologia psichiatrica. Il giudice, valutata la situazione, dispone il suo trasferimento in una struttura psichiatrica idonea (oggi una REMS). Quando i medici certificano la remissione dell'infermità, il magistrato di sorveglianza procede a un nuovo accertamento: accertata la persistente pericolosità di Caio, dispone la sua assegnazione a una casa di lavoro, ritenuta la misura più adeguata al caso concreto.
Domande frequenti
Cosa succede alla misura di sicurezza se devo scontare anche una pena detentiva?
La misura di sicurezza viene sospesa per tutta la durata dell'espiazione della pena detentiva. Al termine della pena, l'esecuzione della misura di sicurezza riprende regolarmente.
Se durante una misura di sicurezza detentiva sviluppo una malattia mentale, dove vengo trasferito?
Il giudice ordina il ricovero in una struttura idonea. Con la riforma del 2014 (legge n. 81), gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati sostituiti dalle REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza).
Una volta guarito dall'infermità psichica, la misura di sicurezza riprende automaticamente?
No. Il giudice effettua un nuovo accertamento della pericolosità sociale. Solo se il soggetto risulta ancora pericoloso viene applicata una misura di sicurezza; in caso contrario può essere disposta la cessazione.
Cosa accade se l'infermità psichica sopravviene durante una misura non detentiva?
Se il soggetto viene ricoverato in manicomio comune (oggi struttura psichiatrica ordinaria), l'esecuzione della misura non detentiva cessa. Al termine del ricovero, il giudice rivaluta la pericolosità e, se necessario, applica una nuova misura non detentiva.
Il giudice può applicare la libertà vigilata al posto di misure più restrittive dopo la guarigione?
Sì. L'art. 212 c.p. prevede espressamente che il giudice, se lo ritiene opportuno, possa disporre la libertà vigilata in luogo dell'assegnazione a colonia agricola, casa di lavoro o riformatorio giudiziario.
Fonti consultate: 3 fontei verificate