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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 211 c.p. Esecuzione delle misure di sicurezza
In vigore dal 1° luglio 1931
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.
L’esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 210 - Art. 210 c.p.: Effetti della estinzione del reato o della pena→Cod. pen. art. 211-bis - bis c.p.: Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicure→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 212 c.p.: Casi di sospensione o di trasformazione di misure→Articolo 209 Codice Penale: Persona giudicata per più fatti→Art. 213 c.p.: Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misu→Articolo 208 Codice Penale: Riesame della pericolosità→Art. 214 c.p.: Inosservanza delle misure di sicurezza detentive→Articolo 207 Codice Penale: Revoca delle misure di sicurezza personali→Art. 215 Codice Penale: Specie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 211 c.p. stabilisce l'ordine di esecuzione delle misure di sicurezza rispetto alle pene detentive e non detentive.
Ratio
La norma disciplina il momento esecutivo delle misure di sicurezza nel tempo, distinguendo fra misure detentive (che sono scontate dopo la pena) e misure non detentive (che iniziano dopo l'irrevocabilità della sentenza). Questa sequenza temporale mira a mantenere l'ordine della esecuzione penale: non si comincia ad eseguire una misura preventiva mentre la pena principale è ancora in corso. Le misure temporanee non detentive si eseguono dopo quelle detentive, evitando sovrapposizioni inutili.
Analisi
L'articolo 211 c.p. stabilisce tre ordini di esecuzione: (1) le misure aggiunte a pena detentiva si eseguono dopo che la pena è stata interamente scontata o altrimenti estinta; (2) le misure aggiunte a pena non detentiva si eseguono dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna; (3) le misure di sicurezza temporanee non detentive aggiunte a misure detentive iniziano dopo l'esecuzione di queste ultime. La logica è quella della progressione: prima la pena detentiva (se vi è), poi la misura di sicurezza.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le sentenze che combinino condanna a pena e applicazione di misura di sicurezza. Situazioni tipiche: soggetto condannato a due anni di reclusione e assegnazione a colonia agricola per un anno: esegue prima la reclusione, poi la colonia agricola; persona condannata a multa (pena non detentiva) e sottoposta a libertà vigilata: inizia libertà vigilata dopo l'irrevocabilità della sentenza.
Connessioni
Articoli correlati: art. 205 c.p. (ordinamento misure), art. 206 c.p. (applicazione provvisoria), art. 207 c.p. (revoca), art. 209-217 c.p. (specie durata), art. 212 c.p. (sospensione). Per l'esecuzione della pena, rimanda al c.p.p. e alle norme sulla esecuzione penale.
Casi pratici
Caso 1: Pena detentiva e ricovero in OPG (ora REMS)
Tizio viene condannato a tre anni di reclusione e, contestualmente, il giudice dispone il suo ricovero in una struttura psichiatrica residenziale perché accerta la sua pericolosità sociale. Tizio sconta prima integralmente i tre anni di reclusione; solo al termine, la misura di sicurezza del ricovero ha inizio. Non può avvenire il contrario: la misura non può partire mentre la pena è ancora in corso di esecuzione.
Caso 2: Pena pecuniaria e libertà vigilata
Caio è condannato a una pena di multa e, in aggiunta, il giudice dispone la libertà vigilata. Non essendoci pena detentiva da scontare, la libertà vigilata decorre dal giorno in cui la sentenza diventa irrevocabile, ossia quando non sono più esperibili impugnazioni ordinarie. Caio si trova quindi immediatamente sottoposto alle prescrizioni della libertà vigilata non appena la condanna passa in giudicato, senza attendere ulteriori adempimenti.
Domande frequenti
Quando inizia la misura di sicurezza se c'è anche una pena detentiva?
Inizia dopo che la pena detentiva è stata integralmente scontata oppure si è estinta per altra causa (ad esempio grazia o prescrizione esecutiva).
E se la pena non è detentiva, come la multa?
La misura di sicurezza decorre dall'irrevocabilità della sentenza di condanna, senza attendere alcun periodo di espiazione materiale.
Cosa succede se sono presenti sia una misura detentiva sia una misura non detentiva?
La misura non detentiva viene eseguita solo dopo quella detentiva: si segue un ordine di priorità che antepone la restrizione più grave.
La misura di sicurezza può essere eseguita contemporaneamente alla pena?
No. L'art. 211 c.p. stabilisce espressamente un ordine successivo: prima la pena, poi la misura di sicurezza, salvo i casi disciplinati dal terzo comma.
Se la pena si estingue prima di essere scontata, la misura di sicurezza decade?
No. L'estinzione della pena fa semplicemente anticipare l'inizio della misura di sicurezza, che resta autonoma e va comunque eseguita secondo le modalità disposte dal giudice.
Fonti consultate: 1 fonte verificate