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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 200 c.p. – Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.
Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.
Tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l’espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 199 - Art. 199 c.p.: Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizion→Cod. pen. art. 201 - Art. 201 c.p.: Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 198 c.p.: Effetti della estinzione del reato o della pena s→Articolo 202 Codice Penale: Applicabilità delle misure di sicurezza→Art. 197 c.p.: Obbligazione civile delle persone giuridiche per→Articolo 203 Codice Penale: Pericolosità sociale→Art. 196 c.p.: Obbligazione civile per le multe e le ammende inf→Art. 204 Codice Penale: Abrogato→Articolo 195 Codice Penale: Diritti dei terzi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Regola il tempo di applicazione delle misure di sicurezza e la loro estensione agli stranieri nel territorio italiano.
Ratio legis
L'art. 200 c.p. fonda il regime temporale e territoriale delle misure di sicurezza su una logica radicalmente diversa da quella delle pene. Mentre per queste ultime vige il principio di irretroattività della legge più sfavorevole (art. 25 Cost. e art. 2 c.p.), le misure di sicurezza rispondono a una finalità preventiva e terapeutica: esse mirano a neutralizzare la pericolosità sociale del soggetto, e dunque devono essere disciplinate dalla legge più adeguata al momento in cui vengono concretamente applicate o eseguite. È questa la ragione per cui il legislatore ha scelto il criterio del tempus regit actum: la misura deve rispecchiare lo strumento di tutela sociale reputato più idoneo dall'ordinamento nel momento in cui essa opera.
Analisi
Il primo comma stabilisce che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, ossia al momento in cui il giudice le dispone con la sentenza. Il secondo comma introduce una precisazione fondamentale: se al momento dell'esecuzione della misura è sopravvenuta una legge diversa, è quest'ultima a prevalere. Ne consegue che la disciplina delle misure di sicurezza può mutare anche in corso di esecuzione, senza che ciò costituisca violazione di alcun principio costituzionale, poiché la Corte costituzionale ha confermato la legittimità di tale impostazione in più occasioni. Il terzo e quarto comma estendono l'applicazione delle misure di sicurezza agli stranieri presenti nel territorio italiano, in applicazione del principio di territorialità della legge penale (art. 6 c.p.). Il quarto comma chiarisce tuttavia che l'applicazione della misura non preclude l'espulsione amministrativa dello straniero, consentendo così il coordinamento tra la giustizia penale e le disposizioni di pubblica sicurezza.
Quando si applica
L'art. 200 c.p. rileva ogniqualvolta il giudice debba determinare quale legge disciplina una misura di sicurezza, in particolare quando tra il fatto, la sentenza e l'esecuzione intercorrono modifiche legislative. Si applica anche nelle ipotesi in cui il destinatario della misura sia un cittadino straniero, stabilendo che la sua nazionalità non costituisce causa ostativa, ferma restando la possibilità di espulsione.
Connessioni normative
La norma si collega all'art. 199 c.p. (legalità delle misure di sicurezza), all'art. 202 c.p. (pericolosità sociale come presupposto), all'art. 6 c.p. (territorialità della legge penale) e all'art. 2 c.p. (successione di leggi penali nel tempo, il cui regime opposto evidenzia per contrasto la specialità dell'art. 200). Rileva inoltre il coordinamento con il Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) in materia di espulsione degli stranieri.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, cittadino rumeno, viene condannato per un reato commesso in Italia. Il giudice, accertata la sua pericolosità sociale, dispone l'applicazione di una misura di sicurezza. Pur trovandosi regolarmente sul territorio italiano, Tizio non può opporre la propria nazionalità straniera per sottrarsi alla misura: l'art. 200 c.p. prevede espressamente che le misure di sicurezza si applichino anche agli stranieri presenti nello Stato. Parallelamente, il Questore avvia la procedura di espulsione: le due misure non si escludono, e la giustizia penale e quella amministrativa operano in modo coordinato.
Caio viene sottoposto a una misura di sicurezza detentiva con sentenza del 2022. Nel 2024 il legislatore modifica le condizioni e la durata massima di quella misura, introducendo una disciplina più favorevole. Al momento dell'esecuzione, il magistrato di sorveglianza applica la nuova legge del 2024, in conformità al secondo comma dell'art. 200 c.p.: la legge sopravvenuta durante l'esecuzione prevale su quella vigente al momento della sentenza, poiché le misure di sicurezza seguono il criterio del tempus regit actum e non quello dell'irretroattività proprio delle pene.
Domande frequenti
Le misure di sicurezza seguono lo stesso principio di irretroattività previsto per le pene?
No. A differenza delle pene, le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione o esecuzione, non da quella del momento del fatto. Non vige quindi il principio di irretroattività della legge sfavorevole.
Cosa succede se la legge cambia mentre la misura di sicurezza è già in esecuzione?
Si applica la legge sopravvenuta vigente al tempo dell'esecuzione. Il secondo comma dell'art. 200 c.p. stabilisce espressamente che, se la legge è diversa rispetto a quella applicata con la sentenza, prevale quella in vigore nel momento in cui la misura viene concretamente eseguita.
Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri?
Sì. Il terzo comma dell'art. 200 c.p. prevede che le misure di sicurezza si applichino anche agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato, in applicazione del principio di territorialità della legge penale italiana.
L'applicazione di una misura di sicurezza impedisce l'espulsione dello straniero?
No. Il quarto comma dell'art. 200 c.p. chiarisce che l'applicazione della misura di sicurezza allo straniero non impedisce la sua espulsione dal territorio dello Stato, disposta a norma delle leggi di pubblica sicurezza. Le due misure sono cumulabili.
Qual è la differenza tra il momento dell'applicazione e quello dell'esecuzione di una misura di sicurezza?
Il momento dell'applicazione corrisponde alla sentenza con cui il giudice dispone la misura. Il momento dell'esecuzione è quello in cui la misura viene concretamente attuata (ad esempio, il ricovero in una struttura). Se nel frattempo la legge cambia, si applica quella vigente al momento dell'esecuzione.
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