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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 195 c.p. Diritti dei terzi

In vigore dal 1° luglio 1931

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.

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In sintesi

  • L'art. 195 c.p. è una norma di rinvio alla legislazione civile per la tutela dei terzi.
  • Si applica nei casi previsti dagli artt. 192, 193 e 194 c.p., relativi a confisca, cauzione e sequestro in materia penale.
  • I diritti dei terzi che abbiano interessi sui beni oggetto di misure di sicurezza patrimoniali rimangono regolati dal diritto civile.
  • La norma garantisce che l'applicazione delle misure penali non pregiudichi automaticamente i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
  • Il rinvio alle leggi civili assicura coerenza tra ordinamento penale e civile nella gestione dei beni sottoposti a vincoli.

Tutela i diritti dei terzi nelle misure di sicurezza patrimoniali, rinviando alla disciplina civilistica.

Ratio legis

L'art. 195 c.p. risponde all'esigenza di coordinare l'efficacia delle misure di sicurezza patrimoniali previste dal codice penale con i diritti che i terzi possono vantare sui medesimi beni in forza delle leggi civili. Il legislatore del 1930 ha inteso evitare che l'applicazione di misure a finalità preventiva o sanzionatoria si traducesse in un'ablazione indiscriminata dei diritti di soggetti estranei al reato, tutelando così la certezza dei traffici giuridici.

Analisi

La disposizione opera come clausola di salvaguardia: rinvia integralmente alle norme civilistiche la disciplina dei rapporti tra lo Stato — che esercita la pretesa punitiva — e i terzi titolari di diritti reali, di credito o di garanzia sui beni colpiti dalla misura. Ciò significa che ipoteche, pegni, diritti di usufrutto o aspettative derivanti da contratti traslativi validamente conclusi prima dell'applicazione della misura penale restano valutati secondo le regole del codice civile, senza che il provvedimento penale possa automaticamente travolgerli. Il rinvio non è generico: presuppone che il terzo abbia titolo legittimo e che il diritto sia stato acquisito in modo non fittizio o fraudolento, poiché diversamente interverrebbero altre norme — in particolare quelle in materia di simulazione o di azione revocatoria — a riequilibrare le posizioni.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni qualvolta il giudice penale disponga, nei confronti del reo, una misura patrimoniale prevista dagli artt. 192 (cauzione di buona condotta), 193 (cauzione per le spese del procedimento) e 194 c.p. (confisca). Se su tali beni gravano diritti di terzi — ad esempio un creditore ipotecario, un acquirente con contratto preliminare trascritto o un comproprietario — costoro non perdono la propria tutela per effetto del provvedimento penale, ma devono farla valere nelle sedi civili competenti, seguendo le procedure ordinarie previste dal codice civile e dalle leggi speciali.

Connessioni normative

L'art. 195 c.p. si collega sistematicamente agli artt. 192, 193 e 194 c.p., dei quali costituisce il necessario completamento sul versante dei rapporti con i terzi. Sul piano civile, il rinvio richiama in primo luogo gli artt. 2740 e ss. c.c. in materia di responsabilità patrimoniale e garanzia generica dei creditori, nonché le norme sulle cause di prelazione (artt. 2745 e ss. c.c.) e sulla tutela del terzo acquirente. In ambito processuale, rileva il raccordo con l'art. 240 c.p. sulla confisca e con la normativa antimafia (d.lgs. 159/2011), che disciplina in modo autonomo e più articolato i diritti dei terzi sui beni sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale, offrendo un termine di confronto interpretativo utile per comprendere la portata del rinvio civilistico operato dall'art. 195 c.p.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 195 del codice penale?

L'art. 195 c.p. dispone che, nei casi di misure di sicurezza patrimoniali previste dagli artt. 192, 193 e 194 c.p., i diritti dei terzi sui beni coinvolti restano regolati dalle leggi civili, senza essere automaticamente travolti dal provvedimento penale.

Chi sono i terzi tutelati dall'art. 195 c.p.?

Sono tutelati i soggetti estranei al reato che vantano diritti reali, di garanzia o di credito sui beni oggetto della misura penale — ad esempio creditori ipotecari, acquirenti con contratto trascritto, usufruttuari — purché i loro diritti siano stati acquisiti legittimamente e in buona fede.

L'art. 195 c.p. si applica anche alla confisca antimafia?

No. La confisca di prevenzione disciplinata dal Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011) ha una normativa propria e autonoma sui diritti dei terzi, più dettagliata rispetto al rinvio generico dell'art. 195 c.p., che riguarda le misure di sicurezza patrimoniali del codice penale ordinario.

Come fa valere i propri diritti il terzo colpito da una misura ex art. 194 c.p.?

Il terzo deve agire davanti al giudice civile competente, utilizzando gli strumenti ordinari previsti dal codice civile: potrà far valere ipoteche, pignoramenti o altri diritti di prelazione seguendo le procedure esecutive o cautelari civili, poiché l'art. 195 c.p. rimette integralmente la questione all'ordinamento civile.

Qual è la differenza tra l'art. 195 c.p. e l'art. 240 c.p. sulla confisca?

L'art. 240 c.p. disciplina i presupposti e i limiti della confisca come misura di sicurezza patrimoniale, mentre l'art. 195 c.p. tutela i terzi estranei al reato che vantino diritti sui beni confiscati, rinviando alle leggi civili per la regolamentazione di tali posizioni. Le due norme operano su piani complementari.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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