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Art. 193 c.p. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
In vigore dal 1° luglio 1931
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.
Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente.
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In sintesi
Presunzione di frode per atti onerosi eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal colpevole dopo il reato.
Ratio legis
L'art. 193 c.p. risponde all'esigenza di tutelare le vittime del reato e i loro crediti risarcitori contro il rischio che il colpevole, nelle more del procedimento penale, alieni o dismetta il proprio patrimonio a danno dei creditori. La norma si inserisce nel sistema delle obbligazioni civili derivanti da reato disciplinate dagli artt. 185 ss. c.p., con la funzione di rendere effettiva la garanzia patrimoniale di tali crediti attraverso una presunzione legale di frode.
Analisi
La disposizione introduce una presunzione iuris tantum di fraudolenza per gli atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato, a condizione che tali atti eccedano la semplice amministrazione o l'ordinario commercio. Il riferimento temporale — «dopo il reato» — è significativo: il momento consumativo del reato funge da spartiacque, e ogni atto dispositivo successivo che superi la soglia dell'ordinaria amministrazione ricade nell'ambito applicativo della norma. La presunzione non è assoluta: il secondo comma prevede che, per ottenere la revoca dell'atto, il creditore debba comunque provare la mala fede dell'altro contraente, ossia la sua consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori. Questo bilanciamento tutela i terzi in buona fede, evitando un'eccessiva paralisi dei traffici giuridici del colpevole.
Quando si applica
La norma si applica quando ricorrono cumulativamente tre condizioni: (1) l'atto è compiuto dopo il fatto costituente reato; (2) si tratta di un atto a titolo oneroso — sono esclusi gli atti gratuiti, già disciplinati dall'art. 192 c.p.; (3) l'atto eccede la semplice amministrazione o la gestione dell'ordinario commercio. Rientrano tipicamente in questa categoria le vendite immobiliari, le cessioni di azienda, la costituzione di diritti reali su beni di rilievo, i contratti di appalto di importo significativo. Non vi rientrano invece il pagamento delle utenze, i contratti di fornitura corrente, o altri atti di routine gestionale.
Connessioni normative
L'art. 193 c.p. va letto in coordinamento con l'art. 189 c.p., che individua i crediti tutelati (obbligazioni civili nascenti dal reato), con l'art. 192 c.p., che disciplina la presunzione di frode per gli atti a titolo gratuito, e con le norme civilistiche sull'azione revocatoria (artt. 2901 ss. c.c.), rispetto alle quali l'art. 193 c.p. offre una tutela aggiuntiva e rafforzata grazie alla presunzione legale. Rileva anche il coordinamento con le disposizioni in materia di sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p., strumento cautelare complementare a questa tutela sostanziale.
Domande frequenti
Quali atti rientrano nell'art. 193 c.p.?
Rientrano gli atti a titolo oneroso — vendite, cessioni, costituzioni di diritti reali — compiuti dal colpevole dopo il reato e che superino la soglia della semplice amministrazione o dell'ordinario commercio. Sono esclusi gli atti gratuiti (disciplinati dall'art. 192 c.p.) e quelli di ordinaria gestione corrente.
È sufficiente la presunzione di frode per ottenere la revoca dell'atto?
No. Nonostante la presunzione legale di fraudolenza, per ottenere la revoca è necessario provare anche la mala fede dell'altro contraente, cioè che egli fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori del colpevole al momento della stipula.
Quali crediti tutela l'art. 193 c.p.?
La norma tutela i crediti indicati dall'art. 189 c.p., ovvero le obbligazioni civili nascenti dal reato: in primo luogo il risarcimento del danno a favore della persona offesa o danneggiata dal fatto illecito penalmente rilevante.
Qual è la differenza tra l'art. 192 e l'art. 193 c.p.?
L'art. 192 c.p. disciplina gli atti a titolo gratuito (donazioni, rinunce senza corrispettivo) compiuti dal colpevole dopo il reato, per i quali la presunzione di frode opera in modo più ampio. L'art. 193 c.p. riguarda invece gli atti onerosi, per i quali è richiesta in aggiunta la prova della mala fede del terzo.
L'art. 193 c.p. si applica anche agli atti di ordinaria amministrazione?
No. La norma esclude espressamente gli atti di semplice amministrazione e quelli rientranti nell'ordinario commercio. Solo gli atti che superano questa soglia — per natura, importo o rilevanza patrimoniale — sono soggetti alla presunzione di frode.
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