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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 189 c.p. Sequestro. (1)

In vigore dal 1° luglio 1931

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell’imputato a garanzia del pagamento:

:1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato;

:2) delle spese del procedimento;

:3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

:4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;

:5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

:6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L’ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l’ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell’imputato.

Gli effetti dell’ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l’imputato offre cauzione, può non farsi luogo all’iscrizione dell’ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Lo Stato gode di ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia di pene pecuniarie, spese processuali, risarcimenti e onorari difensivi.
  • L'ipoteca legale non esclude la possibilità per i creditori di iscrivere ipoteca giudiziale dopo la sentenza di condanna, anche non definitiva.
  • In caso di pericolo di dispersione delle garanzie, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.
  • Ipoteca e sequestro cessano automaticamente con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.
  • L'imputato può evitare ipoteca o sequestro offrendo idonea cauzione; i crediti garantiti dal sequestro sono privilegiati rispetto agli altri crediti non privilegiati.

Disciplina l'ipoteca legale sui beni dell'imputato e il sequestro a garanzia delle obbligazioni verso lo Stato e i terzi danneggiati.

Ratio legis

L'articolo 189 del codice penale risponde all'esigenza di assicurare che le obbligazioni nascenti dal reato — verso l'erario, i terzi danneggiati e i professionisti coinvolti nel processo — trovino concreta soddisfazione patrimoniale. Il legislatore del 1930 ha inteso costruire un sistema di garanzie reali automatiche che operino fin dall'instaurazione del procedimento, anticipando la tutela rispetto alla sentenza definitiva e prevenendo la dispersione del patrimonio dell'imputato.

Analisi

La norma configura un'ipoteca legale — cioè sorta direttamente per legge, senza necessità di titolo giudiziale — a garanzia di un catalogo tassativo di crediti: pene pecuniarie, spese del procedimento, spese di mantenimento in carcere, spese sanitarie per la persona offesa, risarcimento del danno e compensi difensivi. Il secondo comma chiarisce che tale ipoteca è cumulabile con l'ipoteca giudiziale che i singoli creditori possono autonomamente iscrivere dopo la condanna, anche non passata in giudicato. Il terzo comma introduce lo strumento del sequestro conservativo dei beni mobili, attivabile quando sussiste il pericolo concreto (il cosiddetto periculum in mora) che le garanzie vengano meno o si disperdano: trattasi di misura cautelare reale la cui disciplina di dettaglio è oggi sviluppata nel codice di procedura penale. Il quarto comma sancisce la caducazione automatica degli effetti di ipoteca e sequestro al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, coerentemente con il principio per cui la garanzia patrimoniale non può sopravvivere all'accertamento dell'innocenza. Il quinto comma riconosce all'imputato la facoltà di paralizzare l'iscrizione offrendo cauzione, strumento deflattivo che consente di tutelare l'interesse statale senza aggravare inutilmente la posizione dell'accusato. L'ultimo comma attribuisce ai crediti garantiti dal sequestro un privilegio relativo, prevalente sui crediti chirografari anteriori e posteriori, salvi i privilegi tributari.

Quando si applica

La norma trova applicazione in ogni procedimento penale nel quale emergano obbligazioni pecuniarie a carico dell'imputato, sia verso l'erario che verso soggetti privati danneggiati dal reato. Il sequestro conservativo è disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero o della parte civile quando vi è fondato timore di dispersione del patrimonio; l'ipoteca legale, invece, opera automaticamente per legge senza necessità di provvedimento costitutivo.

Connessioni normative

L'articolo 189 c.p. si coordina con gli artt. 316 e seguenti del codice di procedura penale, che disciplinano il sequestro conservativo in sede processuale, e con l'art. 185 c.p., che sancisce l'obbligo di restituzione e risarcimento del danno da reato. Rilevano altresì le disposizioni del codice civile in materia di ipoteca (artt. 2808 e ss. c.c.) e di privilegi (artt. 2745 e ss. c.c.), nonché l'art. 190 c.p. che regola la soddisfazione delle obbligazioni civili derivanti da reato.

Domande frequenti

Che cos'è l'ipoteca legale prevista dall'art. 189 c.p. e quando sorge?

È un'ipoteca che nasce direttamente per legge, senza necessità di un provvedimento giudiziale costitutivo, a garanzia delle obbligazioni pecuniarie dell'imputato verso lo Stato e i terzi danneggiati elencate nell'articolo. Sorge con l'instaurazione del procedimento penale.

Quali crediti sono garantiti dall'ipoteca legale dell'art. 189 c.p.?

Sono garantiti: le pene pecuniarie e somme dovute all'erario, le spese del procedimento, le spese di mantenimento in carcere, le spese sanitarie anticipate per la persona offesa, il risarcimento del danno con le relative spese processuali, e le spese e onorari del difensore.

Quando può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato?

Il sequestro può essere ordinato quando vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie patrimoniali per le obbligazioni coperte dall'ipoteca legale. Occorre quindi un pericolo concreto di depauperamento del patrimonio dell'imputato.

Cosa succede all'ipoteca e al sequestro se l'imputato viene prosciolto definitivamente?

Gli effetti di entrambe le misure cessano automaticamente con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. Non è necessario alcun atto formale di cancellazione: la caducazione opera di diritto al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria.

L'imputato può evitare il sequestro o l'iscrizione dell'ipoteca legale?

Sì: l'art. 189 c.p. consente all'imputato di offrire una cauzione idonea. In tal caso il giudice può non disporre il sequestro o non procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale, ritenendo sufficientemente garantiti i crediti tutelati dalla norma.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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