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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 185 c.p. Restituzioni e risarcimento del danno

In vigore dal 1° luglio 1931

Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.(1)

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In sintesi

  • Ogni reato genera l'obbligo di restituzione secondo le norme del diritto civile.
  • Il reato che causa danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento.
  • Responsabile del risarcimento è il colpevole e i soggetti civilmente responsabili per il suo fatto.
  • L'articolo costituisce il ponte tra responsabilità penale e civile nell'ordinamento italiano.
  • La norma fonda la legittimità della costituzione di parte civile nel processo penale.

Obbliga il colpevole di reato a restituire e risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali causati alla vittima.

Ratio legis

L'art. 185 c.p. risponde all'esigenza di garantire che il fatto illecito penalmente rilevante non produca solo conseguenze sanzionatorie per l'autore, ma determini altresì l'integrale riparazione del pregiudizio subito dalla vittima. La norma esprime il principio per cui la commissione di un reato non è mai indifferente sul piano delle obbligazioni civili: chi delinque deve restituire ciò che ha illecitamente acquisito e risarcire i danni causati, siano essi di natura economica o di natura personale e morale.

Analisi

Il primo comma stabilisce l'obbligo di restituzione per ogni reato, rinviando alle leggi civili per la determinazione delle modalità e dei limiti. Il secondo comma disciplina il risarcimento del danno, che presuppone l'esistenza di un danno — patrimoniale o non patrimoniale — causalmente collegato al reato. La norma estende la responsabilità risarcitoria oltre la persona del colpevole: ne risponde anche chi, in base al diritto civile, è tenuto a rispondere del fatto altrui, come il datore di lavoro per il dipendente (art. 2049 c.c.) o il genitore per il figlio minore (art. 2048 c.c.). Il danno non patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 185 c.p. comprende sia il danno morale soggettivo sia le conseguenze pregiudizievoli non economiche derivanti dalla lesione di interessi della persona costituzionalmente protetti.

Quando si applica

La norma si applica ogniqualvolta sia accertata la commissione di un reato che abbia prodotto conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali, a carico di un soggetto determinato. Trova applicazione nel processo penale attraverso l'istituto della costituzione di parte civile (art. 74 c.p.p.), che consente alla persona offesa di agire per il risarcimento direttamente in sede penale. L'obbligo di restituzione scatta anche in assenza di danno risarcibile in senso stretto: è sufficiente che il reato abbia prodotto uno spostamento patrimoniale ingiusto a favore del reo.

Connessioni normative

L'art. 185 c.p. si collega sistematicamente all'art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana), agli artt. 2047-2054 c.c. (responsabilità per fatto altrui e oggettiva), e all'art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale). In sede processuale, il riferimento è agli artt. 74-89 c.p.p. sulla parte civile e agli artt. 538-541 c.p.p. sulle statuizioni civili nella sentenza penale. Rileva inoltre il collegamento con l'art. 240 c.p. in materia di confisca e con le norme sul risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 185 del Codice Penale?

L'art. 185 c.p. stabilisce che ogni reato obbliga il colpevole alle restituzioni e, se ha causato un danno patrimoniale o non patrimoniale, al risarcimento. Sono tenuti al risarcimento anche i soggetti che per legge civile rispondono del fatto del colpevole.

Qual è la differenza tra restituzione e risarcimento del danno ex art. 185 c.p.?

La restituzione riguarda la riconsegna di quanto illecitamente sottratto o acquisito tramite il reato. Il risarcimento del danno, invece, copre le conseguenze pregiudizievoli — patrimoniali e non patrimoniali — che il reato ha prodotto nella sfera della vittima e che non si riparano con la semplice restituzione.

Chi può essere condannato al risarcimento oltre al colpevole del reato?

Oltre all'autore del reato, sono tenuti al risarcimento i soggetti che, secondo il diritto civile, rispondono per il fatto altrui: ad esempio il datore di lavoro per il dipendente, il genitore per il figlio minore, oppure l'assicuratore obbligatorio in certi casi previsti dalla legge.

Come si fa valere il diritto al risarcimento ex art. 185 c.p.?

La persona offesa dal reato può costituirsi parte civile nel processo penale (art. 74 c.p.p.) e chiedere al giudice penale la condanna al risarcimento. In alternativa, può agire separatamente davanti al giudice civile, anche dopo la conclusione del processo penale.

Il danno non patrimoniale è sempre risarcibile con l'art. 185 c.p.?

Il danno non patrimoniale è risarcibile ex art. 185 c.p. quando deriva dalla commissione di un reato che lo abbia effettivamente causato. Comprende il danno morale soggettivo e le conseguenze non economiche lesive di interessi costituzionalmente tutelati, ma deve essere dimostrato nella sua esistenza e nel suo nesso causale con il reato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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