Indice
Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 198 c.p. stabilisce che l’estinzione del reato o della pena non estingue le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento, restituzioni), salvo le obbligazioni indicate negli artt. 196 e 197.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 198 c.p. – Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
L’estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 197 - Art. 197 c.p.: Obbligazione civile delle persone giuridiche per→Cod. pen. art. 199 - Art. 199 c.p.: Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizion→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 196 c.p.: Obbligazione civile per le multe e le ammende inf→Art. 200 c.p.: Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto→Articolo 195 Codice Penale: Diritti dei terzi→Art. 201 c.p.: Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero→Art. 194 c.p.: Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal col→Articolo 202 Codice Penale: Applicabilità delle misure di sicurezza→Art. 193 c.p.: Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'estinzione del reato o della pena non cancella le obbligazioni civili risarcitorie derivanti dal fatto illecito.
Ratio legis
L'art. 198 c.p. esprime un principio cardine del sistema sanzionatorio italiano: le cause di estinzione del reato o della pena operano sul piano del ius puniendi statale, senza intaccare le posizioni soggettive di diritto privato che il fatto illecito ha generato. Il legislatore del 1930 ha voluto garantire che l'interesse del danneggiato al ristoro del pregiudizio subito non fosse sacrificato sull'altare di istituti, prescrizione, amnistia, indulto, grazia, morte del reo, concepiti per ragioni di politica criminale o di clemenza pubblica.
Analisi
La norma si articola attorno a una regola generale e a un'eccezione tassativa. La regola è che l'estinzione, qualunque ne sia la causa, non importa l'estinzione delle obbligazioni civili: rimangono vivi il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., la restituzione della cosa sottratta, la rifusione delle spese processuali liquidate in sede penale. L'eccezione riguarda esclusivamente le obbligazioni previste dagli artt. 196 e 197 c.p., che disciplinano la responsabilità solidale di enti collettivi e di persone fisiche legate al condannato: per queste, l'estinzione del reato travolge anche l'obbligazione civile, trattandosi di responsabilità accessoria e dipendente da quella penale principale. Sul piano processuale, il danneggiato che si sia già costituito parte civile nel processo penale, una volta dichiarata l'estinzione del reato, dovrà trasferire la propria azione in sede civile; se invece non vi si era ancora costituito, potrà agire direttamente davanti al giudice ordinario senza limitazioni.
Quando si applica
L'art. 198 c.p. entra in gioco ogni volta che il procedimento penale si chiude per una causa estintiva: prescrizione del reato, morte del reo prima della condanna definitiva, amnistia propria o impropria, remissione di querela per reati perseguibili a querela, oblazione, sospensione del procedimento con messa alla prova seguita da esito positivo. Trova applicazione anche quando è la pena a estinguersi dopo la condanna: indulto, grazia, liberazione condizionale con decorso del termine, riabilitazione. In tutti questi casi la vittima conserva intatta la propria pretesa risarcitoria.
Connessioni normative
La norma si raccorda con gli artt. 185-186 c.p. (obbligazione restitutoria e risarcitoria nascente dal reato), con gli artt. 196-197 c.p. (responsabilità civile di enti e terzi, cui si riferisce l'eccezione), con l'art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana) e con gli artt. 74 ss. c.p.p. (azione civile nel processo penale). È altresì collegata all'art. 2947 c.c. sulla prescrizione del diritto al risarcimento, il cui termine in sede civile decorre autonomamente rispetto ai termini di prescrizione del reato.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio investe con la propria autovettura Caio, procurandogli lesioni gravi. Viene instaurato un procedimento penale per lesioni colpose. Prima della sentenza definitiva, il reato si prescrive. Il giudice penale dichiara l'estinzione del reato e, se Caio si era costituito parte civile, lo rimette davanti al giudice civile. In forza dell'art. 198 c.p., la prescrizione del reato non estingue il diritto di Caio al risarcimento: egli potrà agire davanti al Tribunale civile per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nei termini di prescrizione previsti dalla legge civile.
Sempronio, dipendente di un'impresa, commette una truffa aggravata ai danni di Mevia sottraendole ingenti somme con artifizi contabili. Viene condannato in primo grado, ma muore nelle more del giudizio di appello. La Corte dichiara l'estinzione del reato per morte del reo. Gli eredi di Sempronio non ereditano la responsabilità penale, che si estingue con la persona, ma le obbligazioni civili, restituzione delle somme sottratte e risarcimento del danno, sopravvivono e gravano sull'asse ereditario. Mevia potrà pertanto agire in sede civile nei confronti degli eredi di Sempronio, ottenendo soddisfazione nei limiti del patrimonio ereditato.
Domande frequenti
Se il reato si prescrive, perdo il diritto al risarcimento del danno?
No. L'art. 198 c.p. stabilisce espressamente che la prescrizione del reato non estingue le obbligazioni civili derivanti dal fatto illecito. Il danneggiato conserva il diritto di agire in sede civile per ottenere il risarcimento, nel rispetto dei termini di prescrizione civilistici (generalmente cinque anni per la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2947 c.c.).
Cosa succede alla parte civile quando il reato si estingue nel corso del processo penale?
Se la causa estintiva sopravviene prima della sentenza, il giudice penale dichiara l'estinzione e rimette le parti al giudice civile per la decisione sull'azione risarcitoria. La parte civile dovrà quindi proseguire il giudizio davanti al Tribunale ordinario, senza perdere le prove già acquisite nel processo penale.
L'indulto o la grazia cancellano anche l'obbligo di risarcire la vittima?
No. Indulto e grazia sono cause di estinzione della pena: agiscono sul rapporto pubblicistico tra Stato e condannato, non sui diritti privati della vittima. La condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni pronunciata in sede penale rimane pienamente esecutiva.
Quali sono le obbligazioni civili che invece si estinguono con il reato, ai sensi dell'art. 198 c.p.?
L'eccezione riguarda le obbligazioni previste dagli artt. 196 e 197 c.p.: la responsabilità solidale degli enti e delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio agì il condannato (art. 196), e la responsabilità sussidiaria di chi è obbligato alla sorveglianza del condannato (art. 197). Queste obbligazioni hanno natura accessoria rispetto alla responsabilità penale principale e vengono meno con essa.
La riabilitazione del condannato elimina l'obbligo di risarcire il danno alle vittime del reato?
No. La riabilitazione (art. 178 c.p.) estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, ma non tocca le obbligazioni civili. Il soggetto riabilitato resta tenuto a risarcire i danni causati dal reato per cui è stato condannato, poiché la riabilitazione opera esclusivamente sul piano penalistico.
Fonti consultate: 1 fonte verificate