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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 697 c.p. – Detenzione abusiva di armi
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto fino a quattro mesi o con l’ammenda fino a lire tremila.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire cinquecentomila.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 696 - Articolo 696 Codice Penale: Vendita ambulante di armi→Cod. pen. art. 698 - Articolo 698 Codice Penale: Omessa consegna di armi→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 695 c.p.: Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi→Articolo 699 Codice Penale: Porto abusivo di armi→Art. 694 c.p.: Omessa consegna di monete riconosciute contraffat→Articolo 700 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Articolo 693 Codice Penale: Rifiuto di monete aventi corso legale→Articolo 701 Codice Penale: Misura di sicurezza→Art. 692 Codice Penale: Abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Detenzione di armi o munizioni senza denuncia all'autorità (quando richiesta) è punita con arresto fino a 12 mesi o ammenda fino a 371 euro. Omissione denuncia di armi in luogo abituale comporta pena minore.
Ratio
L'articolo 697 tutela la tracciabilità del possesso di armi tramite sistema obbligatorio di denuncia. Lo Stato italiano non vieta il possesso armi a privati cittadini (con autorizzazione), ma richiede che ogni detenzione sia registrata presso autorità competente per scopi di prevenzione crimini, identificazione proprietari legittimi, e confisca veloce in caso di reati.
La norma distingue tra detenzione abusiva (possesso senza alcuna autorizzazione, reato grave) e carenza amministrativa (possesso autorizzato ma non denunciato, illecito minore). Entrambe sono punite, ma con severità differente.
Analisi
Primo comma: chiunque detiene armi o munizioni senza aver effettuato denuncia all'autorità, quando la denuncia è richiesta (es. acquisto nuovo, eredità, trasferimento), è punito con arresto fino 12 mesi o ammenda fino 371 euro. La denuncia è obbligatoria quando la legge la richiede (d.lgs. 44/1992: denuncia entro 10 giorni da acquisto, eredità, ritrovamento).
Secondo comma: punisce chi, sapendo che in un luogo abitualmente da lui frequentato (casa, ufficio, negozio) si trovano armi o munizioni, omette di denunciarle all'autorità. Pena minore (arresto fino 2 mesi, ammenda 258 euro) perché il nesso di responsabilità è meno diretto (non è proprietario, ma solo consapevole della presenza). Applicabile a conviventi, impiegati, coinquilini.
Non è punita la mera conoscenza teorica (sentito dire); occorre conoscenza effettiva e concreta della presenza di armi in quel luogo.
Quando si applica
Primo comma: un cittadino eredita una pistola dal defunto padre e non la denuncia alla Questura entro 10 giorni; un collezionista acquista un fucile storico da privato e non registra l'acquisto. Ambedue violano art. 697, primo comma.
Secondo comma: un figlio sa che il padre ha una carabina nascosta in soffitta e non la denuncia (sebbene il padre rifiuti); un impiegato scopre che il collega tiene una pistola nel cassetto dell'ufficio e non lo segnala. Ambedue violano il secondo comma, con pena ridotta.
Connessioni
Articoli correlati: art. 695 c.p. (fabbricazione/vendita senza licenza, più grave); art. 696 c.p. (vendita ambulante); art. 702 c.p. (possesso illegale di armi, reato distinto). Normativa amministrativa: d.lgs. 44/1992 (regolamento armi, procedura denuncia); d.p.r. 616/1984 (competenze Questura). Diritto amministrativo: sanzioni per irregolarità nelle denunce (separate da art. 697).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio acquista da un privato una pistola semiautomatica
Non la denuncia alla Questura entro 10 giorni. Tre mesi dopo, durante una perquisizione domiciliare per un'indagine su altro reato, i Carabinieri la trovano. Tizio viola art. 697 primo comma: arresto fino 12 mesi o ammenda 371 euro. Se Tizio avesse denunciato tempestivamente l'acquisto, non avrebbe commesso reato (ma dovrebbe comunque disporre di certificato di autorizzazione separato per detenzione).
Caso 2: Caio vive con il padre Sempronio
Un giorno scopre che il padre nasconde una carabina nel ripostiglio, senza averla mai denunciata. Caio, sapendo di questa detenzione illegale nel luogo dove abita, non la segnala alla Questura. Rischia arresto fino 2 mesi o ammenda 258 euro per violazione art. 697 secondo comma. Se comunque la denuncia entro breve tempo al fine di regolarizzare, la pena potrebbe essere attenuata dal giudice.
Domande frequenti
Se eredito un'arma, devo denunciarla entro quanto tempo?
Sì, entro 10 giorni dalla data in cui ne hai conosciuto l'esistenza (es. data dell'apertura della successione). La denuncia va fatta alla Questura del comune di residenza. Mancanza comporta violazione art. 697.
Posso tenere armi ereditate senza denunciare se non le uso mai?
No. Il mancato uso non esclude l'obbligo di denuncia. Anche se la pistola rimane nel cassetto sigillato, hai l'obbligo di comunicare la sua presenza. Mancanza è reato indipendentemente dall'uso.
Se denuncia dopo alcuni mesi (con ritardo), mi scusa il ritardo?
La denuncia tardiva è comunque violazione di art. 697 (e amministrativamente irregolare). Però il giudice può valutare il ritardo come circostanza attenuante. Meglio denunciare in ritardo che non denunciare.
Quale pena è più grave tra art. 695 e art. 697?
Art. 695 è più grave (arresto fino 3 anni) perché punisce fabbricazione/vendita senza licenza (reati attivi di circolazione illegale). Art. 697 punisce carenza amministrativa di comunicazione (arresto fino 12 mesi), reato omissivo e meno grave.
Se convivo con qualcuno che detiene armi illegalmente senza mio consenso, rischio?
Sì, se ne hai effettiva conoscenza. Il secondo comma di art. 697 punisce chiunque omette denuncia di armi in luogo da lui abitualmente frequentato. Il mancato consenso potrebbe essere circostanza attenuante, ma il silenzio è comunque illecito.
Fonti consultate: 2 fontei verificate