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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 700 c.p.p. – Documenti a sostegno della domanda

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa (201 att.).

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l’estradizione, con l’indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione se per il fatto per cui è domandata l’estradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita;

c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l’estradizione.

In sintesi

  • La domanda di estradizione deve essere corredata dalla sentenza di condanna o dal provvedimento di arresto che l'ha motivata
  • Documentazione obbligatoria: relazione sui fatti, qualificazione giuridica, normativa applicabile, dati identificativi e segnaletici
  • Se il Paese richiedente prevede la pena di morte, deve fornire assicurazioni che non sarà inflitta
  • Assicura trasparenza e prevenzione dell'uso arbitrario dell'estradizione

L'estradizione richiede allegazione della sentenza di condanna o del provvedimento restrittivo, con dati identitivi, fatti e giustificazione giuridica.

Ratio

La ratio della norma è garantire il principio di legalità procedurale nell'estradizione, impedendo richieste generiche o pretestuose. Richiedere copia della sentenza o del provvedimento restrittivo consente allo Stato italiano di verificare l'esistenza effettiva di un fondamento legale nella giurisdizione richiedente e di controllare la congruità del procedimento avviato.

Analisi

Il primo comma pone il requisito fondamentale: allegazione della copia del provvedimento restrittivo (ordinanza di custodia cautelare, mandato d'arresto) o della sentenza di condanna. Il secondo comma elenca tre allegati obbligatori: relazione fattuale dettagliata (tempi, luoghi, qualificazione giuridica), normativa applicabile con speciale attenzione alla pena di morte, e dati identificativi completi (nome, data di nascita, segnalazioni fisiche, nazionalità). L'assenza anche di uno solo di questi documenti rende la domanda inammissibile.

Quando si applica

La norma si applica a ogni domanda di estradizione presentata da uno Stato estero all'Italia. Esempi: la Germania richiede l'estradizione di Tizio per rapina fornendo sentenza di condanna e dettagliati dati anagrafici; la Francia domanda l'estradizione di Caio per frode con documentazione incompleta, la domanda sarà rigettata per mancata allegazione delle documentazioni richieste. Sempronio viene richiesto da uno Stato che applica la pena di morte: è necessario che fornisca impegno scritto vincolante che non la applicherà.

Connessioni

La disposizione si collega all'art. 699 c.p.p. (principio di specialità e condizioni), all'art. 701 c.p.p. (garanzia giurisdizionale) e all'art. 705 c.p.p. (condizioni per la decisione). A livello internazionale, rimanda alle convenzioni bilaterali e alla Convenzione europea di estradizione del 1957, che dettano standard comuni sulla documentazione. Il rinvio all'art. 201 att. (articolo transitorio) precisa che questa norma era già prevista nel codice del 1930.

Domande frequenti

La domanda di estradizione può procedere se manca la sentenza di condanna?

No, è richiesta la copia del provvedimento restrittivo (custodia cautelare) o della sentenza di condanna. Senza uno dei due, la domanda è inammissibile e va rigettata dal procuratore generale.

Che succede se lo Stato richiedente usa la pena di morte?

Lo Stato deve fornire assicurazioni scritte che la pena di morte non sarà inflitta, ovvero che non sarà eseguita se già pronunciata. Senza questo impegno, l'estradizione non può essere concessa.

Quali dati identitivi sono obbligatori nella domanda?

Nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, segnalazioni fisiche (altezza, cicatrici, tatuaggi), eventuale numero di passaporto e patente, domicilio ultimo noto.

Se la domanda è incompleta, posso integrarla dopo?

In genere sì, se la incompletezza è formale. Il procuratore generale può richiedere chiarimenti tramite il ministro di Grazia e Giustizia, ma se mancano allegati essenziali, la domanda dev'essere rigettata.

La relazione sui fatti deve essere tradotta in italiano?

Legalmente non esplicitamente previsto dal codice, ma in pratica, per accelerare l'istruttoria, è opportuno fornire traduzione certificata dei documenti stranieri, soprattutto se redatti in lingue non comunemente comprese.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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