Art. 708 c.p.p. – Provvedimento di estradizione. Consegna
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione (203 att.).
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l’estradizione, se detenuta, è posta in libertà.
3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell’estradizione.
4. Il Ministro di Grazia e Giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall’estradando ai fini dell’estradizione.
5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.
6. Il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando; in tal caso quest’ultimo viene posto in libertà.
In sintesi
Ministro decide sull'estradizione entro 45 giorni; se silenzio, la persona è liberata; consegna entro 15 giorni, prorogabili 20 giorni.
Ratio
La norma disciplina la fase finale dell'estradizione, cioè il passaggio dalla decisione giudiziaria alla consegna materiale della persona. La ratio è doppia: da un lato attribuisce al ministro la decisione politica finale (anche una sentenza favorevole non vinccola il ministro); dall'altro protegge l'interessato dalla detenzione indefinita mediante termini perentori e liberazione automatica del silenzio amministrativo. Il termine di 45 giorni è ragionevole compromise tra esigenza di cooperazione internazionale e diritto alla libertà.
Analisi
Il primo comma fissa il termine: 45 giorni dal verbale di consenso ovvero dalla scadenza del termine per impugnazione della sentenza della Corte o dal deposito della sentenza di cassazione (se ricorso proposto). È termine perentorio per il ministro. Il secondo comma è norma di tutela cruciale: se il termine scade senza decision ministeriale, la persona detenuta è immediatamente posta in libertà. Il terzo comma contempla il diniego (nel qual caso similmente si libera). Il quarto comma regola la comunicazione: il ministro comunica allo Stato richiedente la decision positiva, il luogo e la data della consegna con 'precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall'estradando' (es. carcere, custodia domiciliare) durante il procedimento italiano. Il quinto comma disciplina la consegna: entro 15 giorni dalla data stabilita; a domanda motivata dello Stato, prorogabile di altri 20 giorni. Il sesto comma prevede che se lo Stato richiedente non piglia in consegna entro il termine, l'estradato è liberat e il provvedimento perde efficacia (non può essere replicato senza nuova domanda).
Quando si applica
Dopo la pronuncia della sentenza (Corte Appello o Cassazione) e scadenza dei termini per impugnazione. Esempi: Tizio è estradato dalla Corte di Appello il 1° maggio; il termine per ricorso scade il 1° giugno. Ministro ha fino al 15 luglio per decidere. Se al 16 luglio il ministro non ha deciso, Tizio (in carcere) è liberato. Caio invece consente volontariamente l'estradizione il 10 maggio; il ministro ha 45 giorni, cioè fino al 24 giugno. Se positivo, il ministro ordina consegna a Parigi il 1° luglio; la Francia ha 15 giorni (fino al 16 luglio) per ritirare Caio. Se fa domanda motivata, i termini si prolungano di 20 giorni (fino al 5 agosto). Se la Francia non ritira Caio entro il 5 agosto, Caio è liberato.
Connessioni
La disposizione rimanda agli artt. 701 (garanzia giurisdizionale), 704 (procedimento Corte Appello), 706 (ricorso cassazione), 699 (principio di specialità). Correlati anche artt. 285, 262-263 c.p.p. su custodia e restituzione. Il rimvio all'art. 203 att. (articolo transitorio) precisa modifiche normative apportate. Collega ai trattati internazionali di estradizione che definiscono modalità e tempi di consegna.
Domande frequenti
Quanto tempo ha il ministro per decidere sull'estradizione?
45 giorni dal verbale di consenso ovvero dalla scadenza del termine per ricorso in cassazione (o dal deposito della sentenza di cassazione se ricorso proposto).
Se il ministro non decide entro 45 giorni, cosa succede?
Se sei detenuto, sei liberato automaticamente. Se sei in libertà provvisoria, rimani libero. Il termine è perentorio e il silenzio equivale a liberazione.
Cosa significa 'consegna' nel contesto dell'estradizione?
È il trasferimento materiale della tua persona allo Stato richiedente, avvenuto presso un confine, un aeroporto, una stazione, sotto controllo di autorità italiane e straniere.
Quanto tempo ha lo Stato estero per venire a ritirare la persona?
15 giorni dalla data di consegna stabilita dal ministro. Su richiesta motivata dello Stato, il termine è prorogabile di altri 20 giorni.
Se lo Stato estero non ritira entro il termine, sono liberat?
Sì, sei immediateamente liberato. Il provvedimento di estradizione perde efficacia e non può essere ripetuto senza una nuova domanda completa da parte dello Stato richiedente.