← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 710 c.p.p. – Estensione dell’estradizione concessa

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell’estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente Capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell’estradizione.

2. La Corte di Appello procede in assenza della persona interessata.

3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla Corte di Appello se l’estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all’estensione richiesta.

In sintesi

  • Nuove domande di estradizione per fatti diversi e anteriori possono essere presentate anche dopo la consegna iniziale dell'estradato
  • Le nuove domande devono essere accompagnate da dichiarazioni della persona rese davanti a un giudice dello Stato richiedente
  • La Corte di Appello italiana giudica in assenza della persona interessata (camera di consiglio)
  • Non è necessario il giudizio in camera di consiglio se l'estradato ha già dato consenso in forma scritta

Quando viene richiesta una nuova estradizione per reati diversi dopo la consegna dell'estradato, si applica lo stesso procedimento con le dichiarazioni dell'interessato.

Ratio

L'art. 710 affronta una situazione concreta: dopo che uno Stato ha estradato una persona per un reato specifico, scopre altri reati commessi dalla medesima persona precedentemente, per i quali intende richiedere l'estradizione. Anziché ricominciare da zero la procedura internazionale, la norma consente l'estensione della consegna già accordata, con garanzie procedurali per il soggetto. Il principio sotteso è la semplificazione amministrativa in un contesto di cooperazione penale internazionale, senza sacrificare il diritto di difesa.

Analisi

L'articolo si compone di tre commi. Il comma 1 stabilisce che per una nuova domanda di estradizione (presentata post consegna, per fatti anteriori diversi da quello originario) si applicano le disposizioni generali del Capo sulla estradizione. Elemento cruciale: alla domanda devono essere allegate dichiarazioni della persona interessata rese "davanti a un giudice dello Stato richiedente", in ordine alla richiesta di estensione. Queste dichiarazioni fungono da presupposto procedurale.

Il comma 2 precisa che la Corte di Appello italiana procede in camera di consiglio (assenza della persona), in linea con l'art. 704 commi 1 e 2. Il comma 3 introduce però una semplificazione: se l'estradato ha già consentito all'estensione per mezzo delle dichiarazioni di cui al comma 1, non occorre il giudizio davanti alla Corte, e l'estensione è accordata direttamente.

Quando si applica

Tizio è estradato dal Brasile in Italia per una rapina commessa nel 2018. Poco dopo la sua consegna al nostro Paese, autorità brasiliane scoprono che Tizio è responsabile anche di una frode bancaria nel 2017, sempre in Brasile. Il Brasile presenta nuova domanda di estradizione secondo l'art. 710. Se Tizio ha dichiarato davanti a magistrato brasiliano di acconsentire all'estensione, la Corte di Appello italiana non deve celebrare camera di consiglio e concede l'estensione direttamente. Se invece Tizio nega il consenso, la Corte di Appello procede in camera di consiglio (senza Tizio) e decide.

Un secondo esempio: Caio, estradato dalla Svizzera verso l'Italia per peculato, viene scoperto avere commesso una corruzione nel 2019 in Svizzera. La Svizzera chiede estensione mediante l'art. 710. Le dichiarazioni di Caio rese in Svizzera davanti al giudice svizzero sono allegate. Questo meccanismo è molto più rapido che ripetere l'intera procedura estradizionale.

Connessioni

L'articolo rinvia al Capo (art. 698 ss.) e agli artt. 704, 706 per l'applicazione delle garanzie procedurali. Strettamente collegato è l'art. 711 sulla riestradizione (estensione verso uno Stato terzo). Nei trattati UE, il Mandato di arresto europeo contiene disposizioni analoghe per la gestione dei reati multipli.

Domande frequenti

Se sono stato estradato verso uno Stato, posso essere estradato verso un altro Stato per reati scoperti dopo?

L'art. 710 consente al primo Stato di richiedere un'estensione della estradizione verso lo Stato donde sei stato estradato (non verso un terzo Stato: quella è la riestradizione, disciplinata dall'art. 711). L'estensione è rapida se dai il tuo consenso davanti al giudice.

Se non sono d'accordo con l'estensione, come posso oppormi?

Se non dai il consenso, la Corte di Appello italiana decide in camera di consiglio sulla base della documentazione trasmessa dallo Stato richiedente. Hai diritto a un difensore (secondo l'art. 97 comma 3), ma il giudizio avviene in tua assenza. Puoi contestare la fondatezza dell'accusa o invocare motivi di rifiuto dell'estradizione.

Quali garanzie procedurali mi spettano se lo Stato estero chiede estensione per un reato nuovo?

Le stesse garanzie della procedura estradizionale ordinaria (art. 704, 706): comunicazione della domanda, assistenza legale, verifica della fondatezza dell'accusa, valutazione di eventuali motivi di rifiuto (es. persecuzione politica, double jeopardy).

Se consento all'estensione davanti al giudice dello Stato estero, devo essere sentito di nuovo in Italia?

No. Se la tua dichiarazione di consenso è resa davanti al giudice estero e allegata alla domanda, la Corte di Appello italiana non deve sentirvi ulteriormente: accorda l'estensione direttamente.

L'estensione vale anche per reati commessi dopo la prima estradizione?

No. L'art. 710 specifica che la nuova domanda riguarda fatti anteriori alla consegna. Se commetti un nuovo reato dopo l'estradizione, quello è un procedimento separato, non un'estensione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.