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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 712 c.p.p. – Transito

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato è autorizzato, su domanda di quest’ultimo, dal ministro di grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il transito non può essere autorizzato:

a) se l’estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;

b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall’art. 698 comma 1 ovvero l’ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo Stato richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita;

c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.

3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti all’autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l’estradizione l’autorizzazione non può essere data senza la decisione favorevole della Corte di Appello. A tal fine il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la Corte di Appello. La Corte procede in Camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall’art. 704 commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 706 comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla Corte di Appello di Roma.

4. L’autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della Sezione II del presente Capo.

In sintesi

  • Il transito è l'attraversamento del territorio italiano di una persona estradita da uno Stato verso un altro
  • Autorizzazione discrezionale del Ministro di Grazia e Giustizia, salvo limitazioni per sovranità e sicurezza
  • Il transito è vietato se il reato non è previsto dalla legge italiana, se vi è pericolo di morte o persecuzione, o se si tratta di cittadino italiano
  • Senza consenso della persona estradato, è richiesta la decisione favorevole della Corte di Appello di Roma
  • Eccezione per transito aereo senza scalo territoriale italiano

Il transito di una persona estradita attraverso il territorio italiano è autorizzato dal Ministro se non compromette sovranità, sicurezza o interessi dello Stato.

Ratio

Il transito di una persona estradato rappresenta una questione di diritto internazionale e sovranità nazionale. Uno Stato A estrada una persona verso uno Stato B, ma il percorso più diretto attraversa il territorio dello Stato italiano. L'art. 712 disciplina i presupposti e le condizioni del transito, bilanciando il dovere di cooperazione giudiziaria con il diritto di salvaguardare i propri interessi sovrani e il sistema giuridico nazionale (ad es. protezione dei cittadini italiani, esclusione di reati non previsti dalla legge italiana).

Analisi

L'articolo articolato in quattro commi disegna un procedimento sfaccettato. Il comma 1 pone il principio: il transito è autorizzabile su domanda dello Stato di destinazione dal Ministro di Grazia e Giustizia, con riserva che non comprometta sovranità, sicurezza o interessi essenziali dello Stato. Il comma 2 elenca i divieti assoluti di transito: (a) se il reato non è previsto come reato dalla legge italiana; (b) se sussistono rischi di pena di morte o tortura (art. 698 comma 1 e 2); (c) se il transito riguarda un cittadino italiano e la sua estradizione verso lo Stato di destinazione non potrebbe essere concessa.

Il comma 3 introduce il controllo giudiziale: se la persona non ha dato consenso scritto davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione originaria, il Ministro trasmette la domanda al procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, che decide in camera di consiglio applicando gli artt. 704 commi 1-2 e art. 706 comma 1. Elemento peculiare: competenza sempre della Corte di Appello di Roma, indipendentemente dal luogo del transito. Il comma 4 introduce una semplificazione per il transito aereo: se non è previsto lo scalo nel territorio italiano, nessuna autorizzazione è richiesta; qualora lo scalo si verifichi, si applicano i commi precedenti.

Quando si applica

Tizio, cittadino francese, viene estradato dalla Svizzera verso la Turchia per spaccio di stupefacenti. Il percorso più conveniente dalla Svizzera alla Turchia passa per il territorio italiano. La Svizzera richiede al Ministro italiano il transito. Il Ministro, verificato che il reato è previsto anche dalla legge italiana e che Tizio non è cittadino italiano, autorizza il transito. Se invece Tizio avesse dato consenso scritto davanti a un magistrato svizzero, l'iter è immediato.

Un secondo caso: Caio è estradato dalla Germania verso l'Egitto per corruzione. Nel transito per via aerea, l'aereo prevede scalo a Fiumicino. Se non fosse previsto lo scalo, nessun problema (comma 4). Ma poiché lo scalo avviene, il Ministro deve richiedere valutazione alla Corte di Appello di Roma. La Corte verifica se sussistono rischi di violazione dei diritti umani in Egitto e autorizza o nega il transito.

Connessioni

L'articolo rinvia agli artt. 698 (motivi di rifiuto dell'estradizione), 704 (competenza della Corte), 706 (procedimento in camera di consiglio). Collegati sono l'art. 709 (sospensione della consegna) e l'art. 713 (misure di sicurezza all'estradato che ritorna). A livello internazionale, il transito è disciplinato dalle convenzioni bilaterali e dalle norme di diritto internazionale consuetudinario sulla libertà di transito.

Domande frequenti

Se sono estradato e il transito attraversa l'Italia, posso essere fermato?

Il transito è autorizzato dal Ministro solo se ricorrono i presupposti. Se il reato non è previsto dalla legge italiana, o se sei cittadino italiano e non saresti estradato verso lo Stato di destinazione, il transito ti è vietato e potresti essere fermato.

Se do consenso al transito davanti al giudice, la procedura è più rapida?

Sì. Se dai il consenso scritto davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ti ha estradato, il Ministro italiano non deve chiedere valutazione alla Corte di Appello di Roma, e l'autorizzazione è immediata.

Qual è la differenza tra transito via aerea e transito terrestre?

Se il transito via aerea non prevede scalo nel territorio italiano, nessun controllo. Se vi è scalo (o se il transito è terrestre), serve l'autorizzazione del Ministro e, senza consenso della persona, la valutazione della Corte di Appello di Roma.

Se sono cittadino italiano estradato, posso essere trasferito attraverso l'Italia?

No, a meno che l'estradizione verso lo Stato richiedente non avrebbe potuto comunque essere concessa se richiesta direttamente all'Italia. Il divieto di estradizione del cittadino italiano si estende anche al transito.

Chi decide se il transito è autorizzato se non do il mio consenso?

La Corte di Appello di Roma, in camera di consiglio. Il Ministro trasmette la domanda e la Corte valuta se il transito compromette sovranità, sicurezza, o se ricorrono motivi di rifiuto (es. rischi di morte o tortura).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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