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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 711 c.p.p. – Riestradizione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le disposizioni dell’art. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.

In sintesi

  • La riestradizione è la consegna verso uno Stato diverso da quello che ha originariamente estradato la persona
  • Si applica lo stesso procedimento previsto per l'estensione dell'estradizione (art. 710)
  • Sono richieste le dichiarazioni della persona rese davanti a un giudice dello Stato richiedente
  • La Corte di Appello valuta la richiesta in camera di consiglio e può disporre la riestradizione se ricorrono i presupposti

La riestradizione verso un terzo Stato è governata dalle stesse regole dell'estensione, con il consenso della persona e valutazione della Corte d'Appello.

Ratio

L'art. 711 affronta uno scenario ancora più complesso: uno Stato A che ha estradato una persona verso lo Stato B domanda il consenso alla riestradizione verso uno Stato C. Ad esempio, l'Italia estrada Tizio verso la Francia, ma la Francia scopre che Tizio è ricercato anche dalla Spagna. Anziché costringere la Spagna a negoziare direttamente con l'Italia, la norma consente alla Francia di richiedere il trasferimento di Tizio alla Spagna, con il controllo della Corte di Appello italiana. Il principio è la praticità amministrativa nel contesto di cooperazione penale multilaterale, mantenendo il controllo dello Stato che ha accordato l'estradizione originaria.

Analisi

L'articolo è brevissimo: un solo comma che rimanda completamente all'art. 710. Ciò significa che la riestradizione segue il medesimo iter procedurale: il secondo Stato (quello che ha ricevuto la persona dal primo) chiede la riestradizione verso uno Stato terzo, allegando le dichiarazioni della persona rese davanti a un giudice dello Stato richiedente. La Corte di Appello del primo Stato (in questo caso l'Italia) decide in camera di consiglio. Se la persona ha già dato il suo consenso, l'iter è semplificato e il giudizio non è celebrato.

Quando si applica

Tizio, cittadino turco, è estradato dall'Italia verso la Francia nel 2022 per traffico di migranti. Nel 2024, la Francia scopre che Tizio è anche ricercato dalla Grecia per una rapina risalente al 2019. La Francia chiede alla Corte di Appello di Roma il consenso alla riestradizione verso la Grecia. La Corte applica l'art. 710 per analogia: verifica le dichiarazioni di Tizio rese davanti al giudice greco, valuta se sussistono motivi di rifiuto della riestradizione (ad es. violazione di diritti umani in Grecia), e decide.

Un secondo esempio: Caio è estradato dalla Svizzera verso il Belgio. Il Belgio, a sua volta, riceve una domanda dal Portogallo per reati diversi commessi da Caio. Il Belgio richiede la riestradizione verso il Portogallo secondo l'art. 711. La Corte di Appello svizzera (competente per la riestradizione) verifica i presupposti e autorizza il trasferimento verso il Portogallo.

Connessioni

L'articolo rinvia completamente all'art. 710, che a sua volta rinvia agli artt. 704, 706 per le garanzie procedurali. Correlati sono l'art. 712 (transito di persona estradato attraverso il territorio dello Stato) e l'art. 713 (misure di sicurezza applicate all'estradato che ritorna nello Stato). Nel diritto internazionale, la riestradizione è disciplinata in modo analogo nelle convenzioni multilaterali (es. Mandato di arresto europeo).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra estensione e riestradizione?

L'estensione (art. 710) riguarda una nuova domanda rivolta allo Stato che hai già raggiunto (es. Italia estrada verso Francia, Francia chiede estensione per nuovo reato). La riestradizione (art. 711) è il trasferimento verso uno Stato diverso da quello che ti ha già ricevuto (es. Francia chiede di trasferirvi verso Spagna).

Se uno Stato B mi ha ricevuto estradato da uno Stato A, può uno Stato C richiedermi direttamente a B?

Teoricamente sì, ma lo Stato A (quello che ha concesso l'estradizione iniziale) ha una voce in capitolo: lo Stato B deve richiedere il consenso dello Stato A alla riestradizione verso lo Stato C, secondo l'art. 711.

La riestradizione verso un Paese con pena di morte mi è garantita?

No. Come per l'estradizione ordinaria, la riestradizione può essere rifiutata se lo Stato terzo applica la pena capitale o se sussistono rischi di tortura o violazioni di diritti umani.

Se consento alla riestradizione davanti al giudice, quanta velocità c'è nel trasferimento?

L'art. 711 rimanda all'art. 710 comma 3: se dai il consenso, la Corte di Appello non deve celebrare camera di consiglio, quindi il procedimento è rapido (giorni, non mesi).

Posso oppormi alla riestradizione verso uno Stato dove già ho scontato condanna?

Sì. Puoi invocare il principio del 'ne bis in idem' (non due volte per lo stesso fatto) se il reato per cui ti chiedono è lo stesso già giudicato. La Corte di Appello valuta questa circostanza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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