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Art. 713 c.p.p. – Misure di sicurezza applicate all’estradato
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le misure di sicurezza applicate in precedenza a una persona estradato sono ri-applicate al suo rientro nel territorio italiano, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.
Ratio
L'art. 713 affronta una questione delicata: una persona cui è stata inflitta una misura di sicurezza (ad es. confino, libertà vigilata) è successivamente estradato verso uno Stato estero. Al suo rientro in Italia per qualunque motivo (completamento della pena estradizionale, riestradizione, fuga), le misure di sicurezza originarie non restano cristallizzate. La norma stabilisce che tali misure possono essere ri-applicate al rientro, ma con una garanzia fondamentale: non è una automaticità. Occorre un nuovo accertamento della pericolosità sociale, come se il tempo passato all'estero potesse aver mutato le circostanze personali e sociali della persona.
Analisi
L'articolo contiene un unico comma molto sintetico. Stabilisce che le misure di sicurezza applicate a un prosciolto o a un condannato nello Stato, il quale successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale. La locuzione "per qualsiasi causa" è inclusiva: vale sia per il ritorno programmato (es. fine della pena estradizionale) sia per rientri imprevisti (es. fuga dallo Stato estero).
L'elemento cruciale è "previo nuovo accertamento della pericolosità sociale". Ciò significa che il giudice competente (ordinariamente il giudice di sorveglianza) deve riaprire il fascicolo e verificare se la persona continua a presentare i requisiti di pericolosità per cui era stata sottoposta a misura di sicurezza. Una persona potrebbe, nel corso degli anni di permanenza all'estero, aver mutato il proprio profilo criminale o comportamentale, rendendo la misura inattuale.
Quando si applica
Tizio, cittadino italiano, era stato condannato in Italia nel 2010 per ricettazione e sottoposto a confino (misura di sicurezza) per tre anni. Successivamente è estradato verso la Spagna per un reato compiuto nel 2015. Dopo cinque anni di permanenza in Spagna, Tizio è rilasciato. Rientra spontaneamente in Italia. Secondo l'art. 713, la misura di confino (se ancora nel corso della sua validità originaria) può essere ri-applicata, ma il giudice di sorveglianza italiano deve accertare se Tizio continua a essere pericoloso socialmente. Se nel frattempo ha compiuto studi, ha intrapreso attività lavorative costruttive, o vi sono prove di resocializzazione, il confino potrebbe non essere re-applicato.
Un secondo caso: Caio è estradato verso la Francia dopo essere stato sottoposto a libertà vigilata in Italia per reati sessuali. Dopo dieci anni in Francia, Caio rientra per essere trasferito in un terzo Paese (riestradizione). L'Italia, a titolo cautelare durante il transito, potrebbe re-applicargli la libertà vigilata, ma solo dopo che il giudice di sorveglianza accerta che Caio rimane sessualmente pericoloso.
Connessioni
L'articolo rimanda implicitamente agli artt. 202-204 c.p.p. (accertamento della pericolosità), e alle norme del Libro V del codice penale sulle misure di sicurezza. Collegati sono l'art. 709 (sospensione della consegna) e l'art. 714 (misure coercitive in fase estradizionale). Nel diritto internazionale, il principio è riconosciuto nelle convenzioni sulla cooperazione penale.
Domande frequenti
Se sono stato sottoposto a misura di sicurezza in Italia e poi estradato, devo riaffronta quella misura al ritorno?
Potenzialmente sì, secondo l'art. 713. Ma non è automatico: il giudice di sorveglianza deve accertare se continui a essere pericoloso socialmente. Se nel frattempo hai cambiato vita, il giudice potrebbe non re-applicarla.
Chi accerta se sono ancora pericoloso al mio ritorno?
Il giudice di sorveglianza (ordinariamente il giudice competente della sezione di sorveglianza presso il tribunale della tua provincia), su richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia o su istanza della persona.
Quanto tempo ho per l'accertamento della pericolosità?
Non vi è un termine massimo fissato dalla norma. Tuttavia, deve trattarsi di una procedura ragionevole. L'accertamento dovrebbe seguire le norme ordinarie sul giudizio di pericolosità sociale, che comportano audizioni e documentazione.
Se rientro in Italia temporaneamente (durante un transito o riestradizione), mi riguarda l'art. 713?
Sì. L'art. 713 dice "per qualsiasi causa", quindi include i rientri temporanei. Se sei in territorio italiano, anche per transito, il giudice potrebbe accertare se applica di nuovo la misura.
Posso impugnare la decisione del giudice di sorveglianza di re-applicarmi la misura?
Sì. Secondo le norme ordinarie sul diritto di sorveglianza, puoi proporre ricorso al tribunale di sorveglianza contro la decisione del giudice di sorveglianza.