Art. 714 c.p.p. – Misure coercitive e sequestro
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive (281-286). Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253) per il quale è domandata l’estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I del Libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280, e le disposizioni del Capo III del Titolo III del Libro III. Nell’applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga all eventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dall’inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la Corte di Appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all’estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all’autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla Corte di Appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, alla Corte medesima.
In sintesi
Durante il procedimento estradizionale, la persona può essere sottoposta a misure coercitive e sequestro del corpo del reato su richiesta del Ministro di Giustizia.
Ratio
L'art. 714 disciplina un aspetto pratico cruciale del procedimento estradizionale: le misure cautelari. Durante il tempo necessario affinché la Corte di Appello decida e il Ministro Giustizia perfeziona la consegna, la persona oggetto di estradizione non deve essere libera di fuggire. Tuttavia, l'applicazione delle misure coercitive è vincolata a presupposti rigorosi per evitare privazioni di libertà ingiuste nei confronti di persone non ancora definitivamente estradabili. La norma contempera due esigenze: la garanzia della consegna e la tutela dei diritti fondamentali della persona.
Analisi
L'articolo si articola in cinque commi. Il comma 1 enuncia il principio base: in ogni momento della procedura estradizionale, la persona può essere sottoposta a misure coercitive (intese nella loro accezione ampia: arresto, fermo, custodia cautelare, come definite negli artt. 281-286) e al sequestro del corpo del reato e cose pertinenti (art. 253), previa richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia. Il termine "in ogni tempo" è inclusivo: dalla presentazione della domanda fino al perfezionamento della consegna.
Il comma 2 specifica che le misure seguono le disposizioni ordinarie in materia di misure coercitive (Titolo I, Libro IV, artt. 281-286), con eccezione degli artt. 273 e 280 (che riguardano specifiche garanzie procedurali non applicabili al contesto estradizionale), e le disposizioni in materia di sequestro (Capo III, Titolo III, Libro III). Elemento centrale: nell'applicazione, si tiene conto "in particolare" dell'esigenza di garantire la consegna e di impedire alla persona di sottrarsi.
Il comma 3 introduce una fondamentale limitazione: le misure coercitive e il sequestro non possono essere disposti se non sussistono ragioni per ritenere che non ricorrono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. Ciò significa che occorre una valutazione preliminare di fondatezza della domanda di estradizione.
Il comma 4 impone un limite temporale: le misure coercitive sono revocate se trascorre un anno dall'inizio dell'esecuzione senza sentenza favorevole della Corte di Appello, o un anno e mezzo se vi è ricorso in Cassazione. Tuttavia, su richiesta del procuratore generale, i termini possono essere prorogati fino a tre mesi complessivi, per accertamenti particolarmente complessi.
Il comma 5 attribuisce alla Corte di Appello (o alla Corte di Cassazione se il procedimento è innanzi a quest'ultima) la competenza a disporre delle misure.
Quando si applica
Tizio, cittadino brasiliano, è ricercato dal Brasile per traffico internazionale di stupefacenti. Viene identificato in Italia mentre sta trasferendo denaro sospetto. Il Ministro di Grazia e Giustizia, su comunicazione della Polizia di Stato, richiede alla Corte di Appello l'applicazione di una misura coercitiva. La Corte applica all'art. 714 comma 2 le norme ordinarie sulle misure coercitive: valuta se esiste una "ragionevole certezza" del reato (traffico di stupefacenti) e se vi è pericolo di fuga. Tizio è posto in custodia cautelare. Uno scambio informativo con il Brasile avviene; entro un anno, la Corte deve pronunciarsi favorevolmente all'estradizione. Se non lo fa, la misura coercitiva è revocata e Tizio viene liberato (salvo altre ragioni di custodia interne all'Italia).
Un secondo caso: Caio è estradato verso la Spagna per ricchezza ingiustificata. Il Ministro richiede il sequestro del corpo del reato (denaro di provenienza sospetta ritrovato nel suo appartamento) secondo l'art. 714 comma 1. La Corte di Appello dispone il sequestro preventivo. Se l'estradizione viene concessa, il denaro sequestrato è trasferito in Spagna per l'eventuale confisca. Se l'estradizione è rifiutata, il sequestro cessa e il denaro è oggetto di procedimento interno.
Connessioni
L'articolo rinvia agli artt. 281-286 (misure coercitive ordinarie), 273 e 280 (eccezioni), 253 (sequestro), 202 c.p.p. (raccolta consenso). Collegati sono l'art. 715 (applicazione provvisoria di misure cautelari prima della domanda di estradizione), l'art. 716 (arresto da parte della polizia giudiziaria), l'art. 717 (audizione della persona). A livello internazionale, il principio è riconosciuto nei trattati e nelle convenzioni sulla cooperazione penale (Mandato di arresto europeo).
Domande frequenti
Se sono estradato ma ancora in attesa della sentenza della Corte di Appello, posso restare in carcere?
Sì. Secondo l'art. 714, la Corte di Appello può disporre una misura coercitiva (compresa la custodia in carcere) mentre valuta la vostra estradazione. Tuttavia, se la sentenza favorevole non arriva entro un anno, la misura è revocata.
Quali criteri usa il giudice per decidere se applicarmi una misura coercitiva?
Il giudice applica i criteri ordinari delle misure coercitive: fondatezza della domanda di estradizione, pericolo di fuga, e necessità di garantire la consegna. Non basta la semplice accusa: deve esistere una ragionevole certezza del reato.
Se il procedimento estradizionale dura più di un anno, che cosa succede alla mia custodia?
Secondo l'art. 714 comma 4, la custodia (misura coercitiva) è revocata automaticamente dopo un anno di esecuzione se la Corte di Appello non si è ancora pronunciata. Se c'è ricorso in Cassazione, il termine si estende a un anno e mezzo.
La Corte può proroga la misura coercitiva oltre il termine di un anno?
Sì, ma solo per accertamenti particolarmente complessi. Il procuratore generale può chiedere proroghe fino a tre mesi complessivi oltre l'anno iniziale.
Se sequestrano il mio denaro per una estradizione e poi questa è negata, lo recupero?
Sì. Se l'estradizione è rifiutata dalla Corte, il sequestro cessa e il denaro (o i beni) ti sono restituitì, salvo che vi siano processi interni italiani che li coinvolgono.