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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 712 c.p. Acquisto di cose di sospetta provenienza

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10 .

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Sentenza Cassazione penale, sez. II, sentenza 9 settembre 2009, n. 35080

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Punisce chi acquista beni senza verificare la provenienza lecita quando vi siano motivi di sospetto
  • Applicabile quando prezzo, qualità del bene o identità del venditore suggeriscono illiceità
  • Pena: arresto fino a sei mesi o ammenda non inferiore a 10 euro
  • Si applica anche a chi agisce come mediatore per fare acquistare beni di sospetta provenienza

Art. 712 c.p.: chi acquista cose di sospetta provenienza senza accertare la legittimità è punito con arresto fino a sei mesi.

Ratio

L'articolo 712 rappresenta una forma di responsabilità quasi-oggettiva del compratore diligente: se hai 'motivi di sospettare' che una cosa provenga da reato (furto, rapina, frode), devi esercitare 'dovere di controllo' prima di acquistarla. La norma non richiede la certezza della illiceità, solo la 'ragionevole sospettabilità'. È un'arma penale contro la ricettazione 'consenziente ma consapevolmente negligente'.

Il principio sotteso è la repressione della domanda di beni illeciti: se tutti gli acquirenti facessero 'diligenza dovuta' (verifica di provenienza), il mercato nero dei beni rubati collasserebbe. È una norma di prevenzione generale, non meramente punitiva. La soglia è bassa (sospetto, non certezza), perché il legislatore intende incentivare la cautela preventiva.

Analisi

Il primo comma descrive due elementi: (1) mancanza di accertamento della provenienza legittima PRIMA dell'acquisto; (2) la presenza di 'motivi di sospettare' (elementi obiettivi: prezzo anormalmente basso, qualità incongrua, identità sospetta del venditore). Non è richiesto dolo specifico; è sufficiente la negligenza (colpa). La Cassazione ha precisato che 'motivi di sospettare' significa indici concreti (non generiche intuizioni), come l'acquisto di merci nuove a prezzo largamente inferiore al mercato.

Il secondo comma estende la responsabilità a chi 'si adopera per fare acquistare', quindi al mediatore, al procacciatore, all'intermediario che facilita l'acquisto senza verifica. La pena è lieve (arresto fino a sei mesi, ammenda non inferiore a 10 euro), riflettendo che il colpevole non è il 'ladro', ma il 'ricettatore negligente'.

Quando si applica

Caso tipico: Tizio entra in un negozio e vede televori marca Samsung nuove a 150 euro (il prezzo di mercato è 600). Nessun cartello di liquidazione, il negozio è semi-nascosto, il proprietario è sconosciuto. Tizio dovrebbe (secondo l'art. 712) esigere una ricevuta, chiedere dove il negozio le ha procurate, telefonare a Samsung. Se non lo fa e la TV è rubata, Tizio incorre nell'articolo 712.

Un altro caso: Caio è contattato da Sempronio che gli offre oro in lingotti al 30% sotto il prezzo di borsa. Non c'è documentazione, Sempronio non fornisce alcun certificato di origine. Se Caio acquista senza verificare e l'oro è frutto di furto, è responsabile per articolo 712.

Connessioni

L'articolo 712 è strettamente collegato all'articolo 648 c.p. (ricettazione): mentre il ricettatore è chi riceve consapevolmente beni rubati, l'articolo 712 riguarda chi acquista 'incautamente' senza verificare. La differenza è il livello di consapevolezza: 712 protegge il compratore 'diligente' ma colpevolmente negligente; 648 punisce chi sa (o dovrebbe sapere) che il bene è rubato.

Rimandi normativi: articoli 645-647 c.p. (riciclaggio), articolo 40 c.p. (responsabilità per colpa), Cassazione penale sent. 35080/2009 citata nel testo. La giurisprudenza moderna si sofferma sulla interpretazione di 'motivi di sospettare' e sulla portata del 'dovere di accertamento'.

Domande frequenti

Se acquisto qualcosa a prezzo basso, rischio automaticamente l'art. 712?

No, solo se il prezzo è 'irragionevolmente basso' ASSIEME ad altri indizi (qualità, venditore sospetto, mancanza di documentazione). Un affare legittimo con sconto non è reato.

Che cosa devo fare per evitare il reato di art. 712?

Fai diligenza dovuta: chiedi fatture, certificati di autenticità, verifica l'identità del venditore, contatta il produttore se sospetti. Se tutto è in ordine e il prezzo è ragionevole, sei al sicuro.

Se acquisto online da siti ufficiali, sono sempre protetto?

Sì, se il sito è ufficiale riconosciuto (Amazon ufficiale, siti del brand, ecc.). Se è un sito-ombra o di terzi non verificati, la vigilanza aumenta.

Qual è la differenza tra art. 712 e ricettazione (art. 648)?

Art. 712: acquisto negligente di bene sospetto senza verificare. Art. 648: ricezione consapevole di bene rubato. In 712 basta colpa; in 648 serve il dolo (consapevolezza).

Un negoziante che acquista merce in gran quantità a prezzo basso rischia l'art. 712?

Sì, più di un privato. Il negoziante ha obblighi professionali di diligenza ancora maggiori. Deve verificare ogni fornitura: fatture, dati fornitori, certificazioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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