Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 714 c.p. [Abrogato]

Articolo abrogato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo 714 c.p. è formalmente abrogato e senza effetti giuridici
  • Parte della serie di contravvenzioni di polizia morale eliminate dal sistema penale
  • Non applicabile a nessun fatto, neppure con effetti retroattivi per fatti precedenti all'abrogazione
  • Per questioni inerenti il tema originario, consultare norme vigenti specifiche
Indice dei contenuti

Articolo 714 del Codice Penale è stato abrogato e non esercita alcuna funzione nel sistema giuridico italiano attuale.

Ratio

L'articolo 714, come molte altre disposizioni del Titolo Tredicesimo del Codice Penale (Contravvenzioni), è stato abrogato nel contesto della riforma progressiva del sistema penale italiano verso il rispetto dei principi costituzionali. Le contravvenzioni di 'polizia morale' (vagabondaggio, mendicità, atteggiamenti sospetti) erano costrutti legali privi di fondamento razionale e lesivi dei diritti costituzionali. La loro eliminazione ha rappresentato un progresso della legalità penale moderna.

L'abrogazione dell'articolo 714 riflette l'adesione consapevole dell'ordinamento italiano al principio di proporzionalità della pena e di non-punibilità di mere 'situazioni pericolose' non connesse a un fatto concreto illecito. La norma non ha lasciato traccia significativa nella giurisprudenza moderna, dato che è stata sottratta al sistema legale prima di sviluppare un corpus interpretativo robusto.

Analisi

Dal punto di vista tecnico, l'articolo 714 è una disposizione abrogata senza alcun contenuto residuale. Non ha commi, non ha pena, non ha prescrizione. È una 'nullità' nel senso che il testo è formalmente presente nel Codice (storicamente) ma completamente inerte dal punto di vista giuridico. Nessun giudice contemporaneo consulterebbe questa norma per risolvere una causa; nessun avvocato potrebbe fondarvi una difesa; nessun pubblico ministero potrebbe contestarne la violazione.

La ricerca del contenuto originario dell'articolo 714 appartiene alla storia del diritto penale italiano piuttosto che al diritto penale vivo. In epoca moderna, questa norma non ha rilevanza se non come testimone di una stagione giuridica superata.

Quando si applica

Non si applica mai. Non esiste alcuno scenario contemporaneo in cui un giudice, un avvocato o un operatore della giustizia dovrebbe fare ricorso all'articolo 714. Se una causa o un'accusa menzionasse questa norma, la parte dovrebbe essere immediatamente dismissa come infondata o anacronistica. Anche per fatti storici commessi prima dell'abrogazione, la prescrizione e l'effetto abrogativo rendono la disposizione completamente inefficace.

Qualora un cittadino storico fosse stato accusato sulla base dell'articolo 714 e condannato, una revisione contemporanea della sentenza disporrebbe l'annullamento della condanna relativa a questa norma, con eventuale restitutio in integrum per quanto riguarda la pena e la reputazione.

Connessioni

L'articolo 714 è parte della medesima 'famiglia' di contravvenzioni abrogate che caratterizzano il Capo XX del Codice Penale (articoli 707-717 circa). Nessuno di questi articoli è ancora vigente nelle loro versioni originarie; molti sono stati eliminati, altri fortemente ridimensionati (come l'articolo 708, dichiarato incostituzionale).

Per quanto riguarda i rimandi normativi moderni, non esiste una 'sostituzione' dell'articolo 714 in una norma vigente specifica. Se il fatto sottostante riguarda reati contro il patrimonio, si rimanda a articoli 645-648-ter c.p. (ricettazione, riciclaggio). Se riguarda violazioni di ordine pubblico, si applica il d.lgs. 159/2011 (Codice dell'Antimafia) o specifiche norme di polizia amministrativa. Non c'è un 'ponte' diretto tra l'articolo 714 e il diritto penale vigente.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Un ricercatore storico scopre negli archivi del Tribunale di Milano una sentenza del 1975 in cui un imputato (Tizio) era stato condannato per violazione congiunta dell'articolo 714 e dell'articolo 648 (ricettazione). Il giudice di primo grado aveva motivato la condanna per articolo 714 come 'comportamento sospetto accessorio' alla ricettazione. Tizio era stato punito con sei mesi di reclusione per entrambi i reati. Oggi, se Tizio o i suoi eredi facessero istanza di revisione della sentenza, il giudice annullerebbe sicuramente la condanna relativa all'articolo 714, riducendo potenzialmente la pena complessiva, perché la norma è stata abrogata e non è mai stata legittimamente applicabile.

Caso 2: Caso 2

Un avvocato specializzato in diritto penale, durante la preparazione di una memoria difensiva in un caso contemporaneo, si imbatte in un'obiezione avanzata dal pubblico ministero che cita l'articolo 714 come fonte di 'circostanza aggravante' per il comportamento dell'imputato. L'avvocato immediatamente obietta che l'articolo 714 è abrogato e che quindi non può servire neppure come parametro interpretativo di altre norme. Il giudice accoglierebbe l'eccezione e disporrebbe la cancellazione di qualunque riferimento all'articolo 714 dal fascicolo processuale.

Domande frequenti

Che cosa conteneva originariamente l'articolo 714 c.p.?

Non esiste una fonte contemporanea affidabile sul contenuto specifico. Appartiene al sistema abrogatosi di contravvenzioni di polizia morale fasciste (1931).

Se sono stato condannato in passato per l'articolo 714, posso chiedere revisione?

Sì, puoi chiedere revisione della sentenza (art. 630 c.p.p.) con il motivo che la norma è stata abrogata e quindi la condanna è illegittima. Hai buone probabilità di vincere.

L'abrogazione dell'art. 714 ha effetti retroattivi?

Sì, parzialmente. La Costituzione (art. 27/2) protegge dalla retroattività sfavorevole: una norma abrogata non può 'restare in vita' per condannare fatti passati. Conta la prescrizione.

Quali sono i reati moderni che possono sostituire l'art. 714 per fatti analoghi?

Non c'è sostituzione diretta. Se il fatto è ricettazione, vale l'art. 648. Se è violazione di ordine pubblico, valgono leggi amministrative moderne. L'art. 714 semplicemente non esiste più.

Posso citare l'articolo 714 in una sentenza contemporanea?

Solo per scopi storici o accademici. Non come norma applicabile. Se lo citi come norma vigente, il giudice rifiuterebbe la tesi e potrebbe criticare la preparazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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