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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 717 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 716 - Art. 716 c.p.: Omesso avviso all’Autorità della evasione o fuga→Cod. pen. art. 718 - Articolo 718 Codice Penale: Esercizio di giuochi di azzardo→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 715 Codice Penale: Abrogato→Articolo 719 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Art. 714 Codice Penale: Abrogato→Articolo 720 Codice Penale: Partecipazione a giuochi di azzardo→Articolo 713 Codice Penale: Misura di sicurezza→Art. 721 c.p.: Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da→Articolo 712 Codice Penale: Acquisto di cose di sospetta provenienza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 717 del Codice Penale è stato abrogato e non possiede alcun valore normativo nel contesto del diritto penale italiano moderno.
Ratio
L'articolo 717, coerentemente con altri articoli dello stesso capo (707-716 c.p.), è stato abrogato come parte della progressiva modernizzazione del Codice Penale fascista del 1931 verso i principi della Costituzione della Repubblica Italiana. La ratio dell'abrogazione è stata l'eliminazione di fattispecie vaghe, sproporzionate e prive di ancoraggio a fatti concreti specifici. Le contravvenzioni di 'polizia morale' rappresentavano un approccio pre-costituzionale al controllo della popolazione mediante criminalizzazione di 'stati pericolosi' soggettivi, non di azioni concrete.
La norma non ha sviluppato una giurisprudenza significativa moderna, essendo stata rimossa dal corpus di diritto vivo prima di sedimentarsi in precedenti robusti. La sua abrogazione riflette il trionfo dei principi costituzionali di libertà personale, dignità, legalità penale e proporzionalità della pena su un approccio paternalistico di controllo morale.
Analisi
Formalmente, l'articolo 717 è un articolo-fantasma: presente nel testo storico del Codice Penale, marchiato come '[Abrogato]', totalmente inerte giuridicamente. Non ha commi residui, non ha pena applicabile, non ha prescrizione, non ha circostanze aggravanti o attenuanti. È una non-entità nel sistema legale vivo. Non esiste dottrina contemporanea che lo commenti, nessuna sentenza della Cassazione che lo interpreti, nessun giudice che lo applichi.
La ricerca del testo originario dell'articolo 717 appartiene alla storia del diritto italiano piuttosto che al diritto penale applicativo. Anche se disponibile in fonti storiche, il contenuto è irrilevante per l'operatore contemporaneo, perché la norma non produce alcun effetto vincolante o persuasivo.
Quando si applica
Non si applica mai. Non è possibile alcuno scenario contemporaneo in cui una persona sia processata, accusata o condannata sulla base dell'articolo 717. Anche per fatti storici commessi decenni prima dell'abrogazione della norma, la combinazione di prescrizione e abrogazione ex tunc rende la disposizione assolutamente inoperante. Se una sentenza storica aveva citato l'articolo 717, quella condanna è oggi invalidata e suscettibile di revisione su istanza della parte danneggiata (o degli eredi).
L'articolo 717 non è rilevante in nessun contesto contemporaneo: civile, amministrativo, penale. È una norma 'defunta'.
Connessioni
L'articolo 717 appartiene alla medesima costellazione di norme abrogate che caratterizza il Capo XX del Codice Penale. Non ha connessioni funzionali con alcun articolo vigente, né rimandi significativi nella legislazione moderna. Se il fatto che avrebbe originariamente rientrasse in 717 costituisce reato sotto una norma moderna (ricettazione, riciclaggio, violazione di ordine pubblico, ecc.), allora quella norma moderna è potenzialmente applicabile; altrimenti il fatto è semplicemente decriminato.
Rimandi generali: articolo 25 della Costituzione (tassatività della legge penale), articoli 645-648-ter c.p. (ricettazione e riciclaggio moderni), Disposizioni sulla legge in generale (abrogazione e retroattività), sentenze della Corte Costituzionale sulla legittimità delle contravvenzioni di polizia morale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Una ricercatrice di storia del diritto penale italiano scopre negli archivi un fascicolo processuale del 1970 in cui un imputato (Tizio) era stato condannato per violazione dell'articolo 717 in concorso con altri reati minori. La sentenza non fornisce dettagli specifici sul contenuto dell'articolo 717, probabilmente perché era già considerato marginale all'epoca. Oggi, un giudice che revisioni quella sentenza ordinerebbe immediatamente l'annullamento della parte relativa all'articolo 717, poiché la norma è abrogata e non ha alcuna base legale valida. La condanna per gli altri reati (se ancora vigenti) potrebbe mantenersi.
Caso 2: Caso 2
Un avvocato, preparando una memoria storica su un processo ormai concluso, nota che il pubblico ministero aveva originariamente contestato la violazione dell'articolo 717 a un imputato (Caio), ma il reato è stato poi derubricato e cancellato nei gradi successivi. Oggi, l'avvocato documenta nella memoria che questa cancellazione era appropriata, dato che l'articolo 717 è abrogato. La memoria serve come riferimento per future cause riguardanti persone che fossero state condannate sulla base della medesima norma ormai estinta.
Domande frequenti
È possibile che l'articolo 717 torni in vigore in futuro?
Teoricamente sì, il legislatore potrebbe reintrodurlo, ma è estremamente improbabile. L'abrogazione riflette una scelta valoriale permanente verso libertà e legalità costituzionale.
Se una sentenza menziona l'art. 717, posso chiedere revisione?
Sì, puoi chiedere revisione (art. 630 c.p.p.) con il motivo che la norma è stata abrogata e quindi la condanna è illegittima. Hai buone probabilità di vincere.
L'art. 717 aveva una pena più grave di altre contravvenzioni del Capo XX?
Non è noto il regime punitivo preciso. Come le altre contravvenzioni di polizia morale, probabilmente prevedeva pene leggere (arresto inferiore a un anno, ammende modeste).
Posso trovare il testo dell'art. 717 in una fonte ufficiale?
Solo in testi storici del Codice Penale (edizioni del 1931 fino all'abrogazione). Non è disponibile su Normattiva o altri portali giuridici moderni, perché è abrogato.
Qual è la differenza tra 'abrogazione silenziosa' e 'abrogazione espressa' di una norma?
Abrogazione espressa: il legislatore dichiara esplicitamente l'abrogazione (es. 'l'articolo X è abrogato'). Abrogazione silenziosa: una nuova legge è incompatibile con la vecchia, che scompare tacitamente. Effetti pratici identici: la norma non è più vigente.
Fonti consultate: 2 fontei verificate