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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 718 c.p. – Esercizio di giuochi d’azzardo
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire duemila.
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 717 - Art. 717 Codice Penale: Abrogato→Cod. pen. art. 719 - Articolo 719 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 716 c.p.: Omesso avviso all’Autorità della evasione o fuga→Articolo 720 Codice Penale: Partecipazione a giuochi di azzardo→Art. 715 Codice Penale: Abrogato→Art. 721 c.p.: Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da→Art. 714 Codice Penale: Abrogato→Articolo 722 Codice Penale: Pena accessoria e misura di sicurezza→Articolo 713 Codice Penale: Misura di sicurezza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L’art. 718 c.p. apre la serie delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di reati contro il patrimonio attraverso la repressione del gioco d’azzardo clandestino. La norma colpisce non chi semplicemente gioca, ma chi assume il ruolo organizzativo: tiene il giuoco o lo agevola in un luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie. Il testo, di origine risalente, va letto tenendo conto delle modifiche sopravvenute sui parametri sanzionatori e dell’evoluzione del quadro normativo in materia di giochi e scommesse, ma il nucleo precettivo conserva piena attualità.
Il bene giuridico tutelato
La ratio della disposizione si coglie nel suo inquadramento sistematico fra le contravvenzioni volte a prevenire delitti contro il patrimonio. Il legislatore considera il gioco d’azzardo non controllato un fattore di pericolo: esso favorisce la dissipazione del denaro, alimenta circuiti opachi e può costituire occasione per condotte fraudolente. La tutela non riguarda dunque il singolo episodio di gioco in sé, ma l’interesse pubblico a contenere un’attività ritenuta socialmente pericolosa quando si svolge al di fuori dei canali autorizzati.
La nozione di giuoco d’azzardo
Per individuare l’ambito applicativo è decisiva la nozione, ricavabile dall’art. 721 c.p., di giuoco d’azzardo: ricorre quando il fine di lucro è presente e la vincita o la perdita dipende interamente o quasi interamente dalla sorte, restando irrilevante o marginale l’abilità del giocatore. Questa definizione consente di distinguere l’azzardo dai giochi di pura abilità o da quelli in cui la componente fortuita è recessiva. La presenza congiunta del fine di lucro e della prevalenza dell’alea costituisce il discrimine essenziale.
La condotta punita: tenere o agevolare
Il soggetto attivo è colui che «tiene» il giuoco, ossia lo organizza, lo gestisce o ne assume la direzione, oppure colui che lo «agevola», cioè ne favorisce lo svolgimento mettendo a disposizione mezzi, locali o un’attività ausiliaria. Si tratta di una contravvenzione che si consuma con la realizzazione della condotta organizzativa o agevolatrice, indipendentemente dall’esito del gioco. Il semplice giocatore non rientra in questa fattispecie, essendo eventualmente assoggettato a una distinta previsione sanzionatoria.
Il requisito del luogo
Elemento qualificante è il luogo in cui il gioco si svolge: pubblico, aperto al pubblico oppure circolo privato di qualunque specie. La dilatazione ai circoli privati è significativa, perché impedisce di sottrarre alla previsione il gioco organizzato dietro lo schermo formale di un’associazione o di un sodalizio riservato. Resta invece estraneo alla fattispecie, in linea di principio, il gioco che si svolga in ambito strettamente domestico e privato, privo di vocazione collettiva.
Trattamento sanzionatorio e profili intertemporali
La disposizione prevede l’arresto e l’ammenda; quest’ultima, originariamente espressa in lire, deve intendersi secondo i meccanismi di conversione e rivalutazione operati dalla legislazione successiva. È inoltre contemplata, per il contravventore abituale o professionale, la possibilità di aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta, misura coerente con la finalità preventiva dell’incriminazione. La natura contravvenzionale comporta che il reato sia punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, secondo i principi generali.
Rapporti con la disciplina amministrativa dei giochi
La norma penale convive con un articolato sistema amministrativo che autorizza e regolamenta determinate forme di gioco. La liceità del gioco esercitato nei limiti delle concessioni e autorizzazioni esclude l’applicazione della contravvenzione, che resta riservata all’azzardo clandestino o comunque svolto al di fuori del perimetro consentito. La corretta delimitazione del confine fra gioco lecito e gioco vietato costituisce, nella prassi, il principale terreno di accertamento.
Consumazione del reato e momento di rilevanza
Trattandosi di contravvenzione di pericolo, il reato si consuma con la realizzazione della condotta di tenuta o di agevolazione del gioco, a prescindere dal fatto che vi sia stata una concreta vincita o perdita. Non è necessario che il gioco abbia effettivamente arrecato un danno patrimoniale a qualcuno: ciò che rileva è l’organizzazione o il favoreggiamento di un’attività che l’ordinamento considera in sé pericolosa. Questa impostazione anticipa la soglia della tutela, colpendo la predisposizione delle condizioni per il gioco d’azzardo e non solo i suoi esiti. Coerentemente, la fattispecie non richiede la prova di un’effettiva alterazione del patrimonio dei partecipanti.
Le fattispecie collegate
L’art. 718 c.p. non opera isolatamente, ma si inserisce in un gruppo di disposizioni dedicate al gioco d’azzardo. Accanto a esso si collocano le previsioni che sanzionano la partecipazione al gioco, quelle che disciplinano le pene accessorie e gli effetti sui locali e sugli arnesi destinati al gioco, nonché la norma definitoria che chiarisce la nozione di giuoco d’azzardo. La lettura coordinata di queste disposizioni consente di distinguere con precisione i diversi ruoli — organizzatore, agevolatore, giocatore — e i corrispondenti regimi sanzionatori, evitando sovrapposizioni e individuando la norma applicabile alla singola condotta.
Profili pratici
Sul piano applicativo, l’accertamento si concentra sulla qualificazione del gioco come d’azzardo, sull’individuazione del ruolo organizzativo o agevolatore e sulla natura del luogo. La presenza di poste in denaro, di una banca o di un gestore, e l’apertura del gioco a una pluralità indeterminata di persone sono indici tipici. Rilevano altresì gli strumenti e gli arredi destinati al gioco, che possono essere oggetto di misure ablative secondo le regole generali, e la distinzione tra l’avventore occasionale e chi assume in modo stabile la gestione dell’attività. La disposizione mantiene rilievo anche rispetto alle forme contemporanee di gioco non autorizzato, comprese quelle che si avvalgono di strumenti tecnologici, da valutare di volta in volta alla luce dei suoi presupposti e del confine con il gioco lecito autorizzato.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
Chi viene punito dall'art. 718 c.p.?
Chi tiene o agevola un giuoco d'azzardo in luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli privati. Non il semplice giocatore, che è sanzionato da altra norma.
Che cos'è un giuoco d'azzardo ai sensi del codice penale?
È un gioco con fine di lucro in cui la vincita o la perdita dipende interamente o quasi interamente dalla sorte, secondo la nozione dell'art. 721 c.p.
È un delitto o una contravvenzione?
È una contravvenzione, punita con l'arresto e l'ammenda, ed è quindi punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.
Il gioco organizzato in un circolo privato è punibile?
Sì: la norma menziona espressamente i circoli privati di qualunque specie, per evitare che lo schermo associativo escluda la responsabilità.
Il gioco autorizzato rientra nella fattispecie?
No: il gioco esercitato nei limiti delle concessioni e autorizzazioni è lecito; la contravvenzione riguarda l'azzardo clandestino o svolto fuori dal perimetro consentito.
Fonti consultate: 2 fontei verificate