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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 718 c.p. Esercizio di giuochi di azzardo

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Punito con arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda minimo 206 euro
  • Applicabile in locali pubblici, privati e circoli di qualunque genere
  • Contravventori abituali soggetti a libertà vigilata con cauzione

Chiunque organizza o agevola giuochi d'azzardo in locali pubblici o privati rischia arresto e multa sostanziale.

Ratio

La norma protegge l'ordine pubblico e la moralità pubblica, contrastando la diffusione dei giuochi d'azzardo che storicamente rappresentano uno dei flagelli sociali. Il legislatore ha voluto scoraggiare fenomeni di ludopatia e conseguenti comportamenti illegali legati alle scommesse.

Analisi

L'articolo 718 colpisce due condotte: tenere un giuoco d'azzardo (aspetto organizzativo) e agevolarlo (aspetto facilitativo). Non importa se il luogo è pubblico, aperto al pubblico o privato — la punibilità è universale. La pena base è arresto dai 3 mesi a 1 anno con ammenda minima di 206 euro. Il secondo comma prevede aggravamento per contravventori abituali o professionali mediante libertà vigilata con cauzione di buona condotta.

Quando si applica

Si applica quando qualcuno organizza partite di poker, roulette, baccarat o altri giuochi di sorte con denaro in scommessa presso: bar, alberghi, circoli ricreativi, saloni private, abitazioni private. Non occorre che sia il proprietario del luogo — è sufficiente che lo tenga o lo agevoli. Sono irrilevanti la posta in gioco e il numero di partecipanti.

Connessioni

Strettamente collegato agli articoli 719 (circostanze aggravanti), 720 (partecipazione), 721 (definizioni di azzardo e case da giuoco) e 722 (pene accessorie e confisca). Correlato anche al decreto legislativo 159/2011 su misure di prevenzione antimafia, poiché le case da giuoco sono frequentemente usate per riciclaggio.

Domande frequenti

Il gioco privato tra amici in casa è illegale?

Sì, se c'è denaro in gioco (anche minime somme). L'articolo 718 non fa distinzione tra pubblico e privato. Chi organizza o facilita rimane punibile. Partecipare ha pena minore (articolo 720).

Qual è la differenza tra organizatore e partecipante?

L'organizatore (articolo 718) rischia arresto 3 mesi-1 anno + ammenda 206+. Il partecipante (articolo 720) ha pena minore: arresto fino 6 mesi o ammenda fino 1 milione lire (equivalente 500+ euro oggi). Chi organizza è il responsabile principale.

Se gioco a poker via internet, incorro nel reato?

Dipende. Le piattaforme autorizzate (AAMS/ADM) sono legittime. Ma usare servizi VPN per aggirare blocchi, o partecipare a giochi privati online organizzati da non autorizzati, integra l'articolo 720 e potenzialmente 718 per chi lo organizza.

Cosa succede se scoperto giocando d'azzardo in un circolo privato?

Se scoperto mentre partecipi, rischi arresto fino 6 mesi o multa fino 1 milione lire. Se il circolo è una vera 'casa da giuoco' (dedicata abitualmente al gioco), la pena raddoppia per sia il titolare che i partecipanti.

Qual è la confisca prevista dal reato?

È sempre ordinata la confisca di tutto il denaro presente al tavolo di gioco e di tutti gli attrezzi o oggetti destinati al gioco (carte, dadi, gettoni, computer per giochi online). Questi beni sono sequestrati e confiscati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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