Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 646 c.p.p. – Procedimento e decisione

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Procedimento e decisione

1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall’articolo 127.

2. La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l’avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

3. L’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.

4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall’articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.

5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all’interessato una provvisoriale a titolo di alimenti.

In sintesi

  • Decisione in Camera di consiglio secondo le forme dell'art. 127
  • Comunicazione della domanda al pubblico ministero e notificazione al Ministero del Tesoro
  • Ordinanza notificata ai ricorrenti che possono fare ricorso per Cassazione
  • Decadenza di chi non formula richieste nei termini e forme previste
  • Possibilità di provvisionale a titolo di alimenti se sussistono le condizioni
Indice dei contenuti

La Corte di Appello decide in Camera di consiglio sulla domanda di riparazione con norme di comunicazione e notificazione.

Ratio

La norma regola il procedimento di decisione sulla riparazione, garantendo una valutazione equilibrata tra l'interessato, lo Stato (rappresentato dal Ministero) e il pubblico ministero. La Camera di consiglio riflette il carattere amministrativo e non contenzioso della procedura.

Analisi

Il comma 1 prevede decisione in Camera di consiglio con le forme dell'art. 127 c.p.p. Il comma 2 disciplina la comunicazione al pm e la notificazione al Ministero del Tesoro presso l'avvocatura dello Stato e a tutti gli interessati. Il comma 3 regola la comunicazione dell'ordinanza e la possibilità di ricorso per Cassazione (art. 606). Il comma 4 prevede decadenza di chi non formuli richieste nei termini. Il comma 5 consente al giudice di assegnare una provvisionale a titolo di alimenti (anticipazione).

Quando si applica

In ogni procedimento di riparazione dopo che la domanda è stata depositata. Il pm e il Ministero intervengono per rappresentare gli interessi pubblici e per verificare la legittimità della pretesa.

Connessioni

Rimandi agli artt. 127 (Camera di consiglio), 606 (ricorso per Cassazione), 75 (parte civile), 425 (non luogo a procedere). Collegate al regime processuale delle decisioni amministrative in sede penale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio presenta domanda di riparazione il 20 marzo 2024

La Corte di Appello comunica il ricorso al pm e notifica al Ministero del Tesoro (avvocatura dello Stato). A settembre 2024 la Corte si riunisce in Camera di consiglio, il Ministero chiede di ridurre l'importo, il pm non si oppone. L'ordinanza è pronunciata il 15 ottobre e notificata a Tizio. Tizio può ricorrere per Cassazione entro 30 giorni.

Caso 2: Caso 2

Sempronio ha bisogno di soldi urgenti dopo la revisione (esigenze di vita immediate). La Corte, in attesa della decisione definitiva sulla riparazione completa, assegna una provvisionale di 5.000 euro a titolo di alimenti. Questa somma sarà poi conteggiata nella riparazione finale se riconosciuta integralmente.

Domande frequenti

Chi decide sulla mia domanda di riparazione?

La Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza di revisione, riunita in Camera di consiglio (procedimento non pubblico). Partecipa il pubblico ministero e il Ministero del Tesoro per conto dello Stato.

Quanto tempo impiega la Corte a decidere sulla riparazione?

Non c'è un termine fisso di legge. Varia da pochi mesi a 1-2 anni in base al carico dei giudici. Nel frattempo puoi chiedere una provvisionale se hai bisogni immediati.

Se non sono d'accordo con la riparazione riconosciuta, posso fare ricorso?

Sì, puoi ricorrere per Cassazione entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza della Corte di Appello. Deve esserci un vizio di legittimità, non solo di merito.

Cos'è la provvisionale a titolo di alimenti che la Corte può assegnare?

È un'anticipazione di denaro che la Corte può assegnarti prima di decidere sulla riparazione finale, se dimostri che hai bisogni vitali urgenti. Viene conteggiata nella riparazione definitiva.

Il Ministero del Tesoro può rifiutare di pagare la riparazione?

Il Ministero è notificato e può contestare nella procedura, ma se la Corte riconosce il diritto, lo Stato è obbligato a pagare. Può ricorrere per Cassazione se ritiene il provvedimento illegittimo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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