Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 633 c.p.p. – Forma della richiesta (1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Forma della richiesta

1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11

2. Nei casi previsti dall’articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.

3. Nel caso previsto dall’articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.

In sintesi

  • Richiesta presentabile personalmente o tramite procuratore speciale
  • Obbligatoria indicazione specifica delle ragioni e prove giustificative
  • Deposito in Cancelleria della Corte d'Appello del distretto del giudice di primo grado
  • Copie autentiche di sentenze/decreti se previsto da art. 630
Indice dei contenuti

La richiesta di revisione deve indicare specificamente ragioni e prove, con presentazione in Cancelleria della Corte d'Appello competente per territorio.

Ratio

L'articolo 633 disciplina i requisiti formali della richiesta di revisione, garantendo certezza procedimentale e protezione dell'interesse di giustizia. La richiesta deve essere circostanziata per consentire valutazione seria da parte della Corte d'Appello, evitando ricorsi generici o pretestuosi.

Analisi

Il comma 1 fissa due modalità: presentazione personale o per procuratore speciale, indicazione tassativa di ragioni e prove, deposito in sede corretta per circoscrizione del giudice di condanna. Comma 2 e 3 stabiliscono documentazione allegata (copie autentiche) a seconda delle ipotesi di art. 630.

Quando si applica

Quando il condannato intende impugnare una sentenza o decreto di condanna definitivi per motivi straordinari (prove nuove, errori giudiziali conclamati, sentenze cassative). Applicabile anche quando rappresentato da procuratore con mandato speciale.

Connessioni

Rimandi interni: art. 629 (presupposti), art. 630 (ipotesi di revisione), art. 631-632 (termini), art. 634 (inammissibilità), art. 641 (effetti). Procedura coerente con principi costituzionali di tutela della difesa (art. 24 Cost.).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è stato condannato per furto in primo grado

Tre anni dopo, in un procedimento parallelo, emerge che la refurtiva era in suo possesso per motivi legittimi (eredità ricevuta da defunto parente). Tizio chiede revisione al suo avvocato, che prepara richiesta circostanziata con copia autentica della sentenza di primo grado e documentazione ereditaria allegata. La richiesta viene depositata in Cancelleria della Corte d'Appello competente per territorio secondo la residenza di primo grado.

Caso 2: Caio riceve una condanna per evasione fiscale tramite decreto penale

Successivamente, scopre che i calcoli del fisco contenevano errore matematico grave, corroborato da consulenza tecnica indipendente. Presenta revisione tramite procuratore speciale nominato appositamente, allegando copia autentica del decreto e perizia tecnica. La cancelleria verifica conformità formale prima di trasmettere alla Corte.

Domande frequenti

Posso presentare la richiesta di revisione direttamente senza avvocato?

Sì, la legge consente presentazione personale. Tuttavia, è consigliato avvalersi di un avvocato per assicurare che ragioni e prove siano specificate adeguatamente e rientrino nei presupposti di ammissibilità.

Quali documenti devo allegare obbligatoriamente?

Dipende dall'ipotesi di revisione. Se fondata su nuove prove o sentenze cassative relative (art. 630 lett. a-b), serve copia autentica della sentenza di condanna precedente. Verificare esattamente quale tipo di allegazione richiede il vostro caso.

In quale cancelleria deposito la richiesta?

In quella della Corte d'Appello del distretto in cui è situato il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado, non il giudice d'appello che l'ha confermata successivamente.

Quanto deve essere dettagliata l'indicazione delle ragioni?

Deve essere specifica e motivata. Affermazioni generiche comportano dichiarazione di inammissibilità. Descrivete puntualmente ciascuna ragione e allegare le prove documentali che la supportano.

Se il procuratore speciale è nominato, ha gli stessi poteri del ricorrente?

Sì, il procuratore speciale agisce con pieni poteri di rappresentanza processuale, inclusa facoltà di sottoscrivere la richiesta e depositare allegati, ma non può transigere su diritti sostanziali senza nuovo mandato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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