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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 632 - Art. 632 c.p.: Deviazione di acque e modificazione dello stato d→Cod. pen. art. 634 - Art. 634 c.p.: Turbativa violenta del possesso di cose immobili→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 631 Codice Penale: Usurpazione→Articolo 635 Codice Penale: Danneggiamento→Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici e telem→Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e progra→Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o→Articolo 630 Codice Penale: Sequestro di persona a scopo di estorsione→Art. 636 c.p.: Introduzione o abbandono di animali nel fondo alt
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Invasione arbitraria di terreni o edifici per occuparli o ricavarne profitto è punita fino a due anni reclusione o multa 103-1.032 euro. Aggravamento se in gruppo armato.
Ratio
L'articolo 633 tutela il diritto di proprietà e il possesso pacifico da invasioni arbitrarie, specificamente indirizzate all'occupazione stabile della cosa (case, terreni agricoli) o al ricavo di profitti. È una norma anti-occupazione abusiva, molto rilevante in contesti urbani e rurali dove vengono occupate case abbandonate o terreni pubblici. La legge distingue fra l'invasione semplice (a querela) e quella in gruppo numeroso o armato (d'ufficio), riconoscendo che il gruppo rappresenta un pericolo sociale maggiore.
Analisi
La norma articola due elementi: (1) invasione arbitraria, cioè ingresso senza diritto nella proprietà altrui; (2) scopo di occupazione o profitto. Il primo comma punisce il tipo base (fino a 2 anni o multa). Il secondo comma introduce aggravanti procedurali e sanzionatorie: se l'invasione è compiuta da più di 5 persone (con almeno una armata) o più di 10 persone senza armi, le pene si applicano congiuntamente (reclusione E multa) e il procedimento è d'ufficio. Le soglie numeriche riflettono la pericolosità sociale del gruppo organizzato.
Quando si applica
Caso 1: una famiglia occupa abusivamente una casa disabitata di proprietà di Caio per viverci. È invasione con scopo di occupazione (articolo base). Caso 2: un gruppo di 15 attivisti occupa un'area pubblica costruendo baracche, uno porta una pistola legale. È invasione aggravata, procedimento d'ufficio. Caso 3: Tizio e Sempronio occupano abusivamente un capannone agricolo altrui per installarvi una produzione abusiva di vino. È invasione con scopo di profitto.
Connessioni
Correlato all'articolo 631 (usurpazione), che riguarda specificamente la modifica dei confini. Collegato all'articolo 634 (turbativa violenta del possesso), che invece richiede violenza alla persona. Riferimenti alle discipline sulla occupazione di beni pubblici (articolo 337 cp per violazione di proprietà dello Stato). Rimandi ai codici civili sul sequestro conservativo e sulla reintegrazione nel possesso (artt. 1168-1172 cc).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la casa occupata
, Tizio e la sua famiglia, dopo una crisi abitativa, scavalcano la recinzione di una villa di proprietà di Caio in disuso da anni. Tizio vi si stabilisce, fa riparazioni minori, coltiva l'orto. Non paga il canone. Caio, dopo 8 mesi, scopre l'occupazione e sporge denuncia. Tizio commette invasione semplice (articolo base) per scopo di occupazione abitativa. La pena è fino a 2 anni o multa. Caio potrebbe chiedere lo sgombero con procedura d'urgenza oltre alla querela penale.
Caso 2: Sempronio e il gruppo armato
, Un collettivo di 12 persone occupa una proprietà comunale abbandonata per convertirla in centro sociale. Uno di loro, Filano, porta una pistola legale (sport shooting). L'invasione avviene in gruppo numeroso (più di 10) con almeno una persona armata. È invasione aggravata del secondo comma: procedimento d'ufficio, pene congiuntamente applicate (reclusione e multa entrambe). L'aggravante è determinata dal numero e dal rischio di conflitto con le autorità.
Domande frequenti
Se entro nella casa altrui per sfuggire al freddo ma non intendo restarci, è invasione?
Dipende dall'intento. Se entri senza intenzione di occupare o trarre profitto (es. riparo temporaneo in caso di emergenza), potrebbe non sussistere invasione bensì violazione di proprietà. Però se permani per ore o giorni, anche senza intenzione iniziale di occupare, il fatto potrebbe sussumirsi in invasione. L'elemento chiave è se c'era scopo di occupazione o profitto al momento dell'ingresso.
Se occupo un terreno pubblico (es. piazza) è invasione?
Sì, la norma parla di proprietà 'altrui, pubblici o privati'. L'invasione di beni pubblici rientra nel reato se è finalizzata all'occupazione o al profitto. Se è manifestazione pubblica temporanea (corteo, assemblea), non vi è invasione bensì eventuale violazione di ordinanze comunali, non reato penale.
È invasione se occupo il terreno costruendo una struttura provvisoria?
Sì, l'installazione di baracche, container, strutture mobili con intento di occupare il terreno configura invasione. Anche se le strutture sono temporanee, l'intenzione di installarvi attività (abitazione, produzione) realizza lo scopo di invasione dell'articolo 633.
Se pago il proprietario di nascosto, la denuncia di invasione vale ancora?
Sì. Il reato di invasione non è estinto dal pagamento effettuato successivamente. L'occupazione senza diritto è il fondamento del reato, avvenuto al momento dell'ingresso arbitrario. Il pagamento può essere un elemento mitigante per il giudice ma non elimina il fatto costitutivo del reato.
Chi può presentare querela per invasione?
Se il tipo base (senza aggravanti), solo il proprietario o il possessore della proprietà invasata. Se è invasione aggravata (più di 5 o 10 persone), il procedimento è d'ufficio e chiunque può denunciare. Le forze dell'ordine possono procedere anche senza querela nel caso aggravato.
Fonti consultate: 2 fontei verificate