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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 631 c.p. – Usurpazione
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila .
Vedi anche
→Cod. pen. art. 630 - Articolo 630 Codice Penale: Sequestro di persona a scopo di estor…→Cod. pen. art. 632 - Art. 632 c.p.: Deviazione di acque e modificazione dello stato d→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 629 Codice Penale: Estorsione→Articolo 633 Codice Penale: Invasione di terreni o edifici→Art. 628 Codice Penale: Rapina→Art. 634 c.p.: Turbativa violenta del possesso di cose immobili→Articolo 627 Codice Penale: Sottrazione di cose comuni→Articolo 635 Codice Penale: Danneggiamento→Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici e telem
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'usurpazione penalizza chi rimuove o altera i termini di proprietà altrui per appropriarsi della cosa immobile, con reclusione fino a tre anni e multa fino a 206 euro.
Ratio
L'usurpazione è reato contro il diritto di proprietà e il possesso, specificamente mirato a proteggere i confini catastali e il diritto esclusivo del proprietario su una cosa immobile. La norma combatte sia l'espansione abusiva del fondo (chi allarga la propria proprietà) che la frode catastale. Protegge inoltre la certezza del diritto reale e la stabilità dei confini.
Analisi
La norma è univoca: il reato consiste nel rimuovere o alterare i termini di proprietà altrui. I 'termini' sono i segnali fisici di confine (cippi, pietre, recinzioni, fossati, muretti). L'alterazione include lo spostamento (rimozione) o il danneggiamento tale da rendere il confine non riconoscibile. L'elemento soggettivo richiede l'intenzione di appropriarsi della cosa, dunque non è usurpazione l'alterazione accidentale o per negligenza. La pena è lieve (3 anni massimo, spesso multa) perché il danno patrimoniale è solitamente limitato e facilmente ripristinabile.
Quando si applica
Caso classico: il proprietario di un terreno agricolo sposta il cippo di confine di 10 metri verso il terreno vicino di Caio, ampliando illegittimamente la sua proprietà. Caso alternativo: una famiglia rimuove il vecchio muretto di confine con il vicino e ne costruisce uno nuovo 2 metri dentro la proprietà altrui. Caso contemporaneo: alterazione di limiti di terreno in area urbana per ricavare spazi di parcheggio abusivo.
Connessioni
Correlato all'articolo 633 (invasione di terreni e edifici), che però riguarda l'occupazione temporanea e non la modifica fisica dei confini. Collegato all'articolo 632 (deviazione di acque) che protegge dallo stesso tipo di alterazione ma sui corsi d'acqua. In materia catastale si innesta nella normativa sugli errori catastali e sulla rettifica confini secondo il dpr 917/1986 (TUIR). Rimandi a discipline sulla servitù di passaggio (cc 1027 ss).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio e il cippo scomparso
, Tizio possiede un appezzamento di terreno in area rurale nelle Marche. Nota che il cippo di confine con la proprietà di Caio è stato rimosso e il suo terreno è stato ampliato illegittimamente di circa 500 metri quadri. Caio ha già iniziato a coltivare questa porzione. Il cippo rimosso è il termine di proprietà. Caio commette usurpazione per la rimozione del cippo con intenzione di appropriazione. La pena sarà fino a 3 anni reclusione o multa fino a 206 euro.
Caso 2: Sempronio e l'alterazione del muretto
, Sempronio eredita una villa di campagna. Nota che il muretto di confine storico non è più visibile perché eroso dalle acque negli anni. Anziché ricercarne il tracciato catastale, commissiona un nuovo muretto qualche metro più avanti, dentro la proprietà altrui (di Filano). Sempronio altera il termine di proprietà originario per appropriarsi di una fascia di terreno. Se provato che l'alterazione è volontaria e non accidentale, commette usurpazione.
Domande frequenti
Se sposto il cippo di confine per errore (scavo, frana, lavori pubblici), è usurpazione?
No, se non c'è volontarietà. L'usurpazione richiede dolo, cioè intenzione di appropriarsi. Se il cippo è rimosso per negligenza o forza maggiore senza intento appropriativo, il fatto non costituisce reato. Però il proprietario ha comunque l'obbligo di ripristinare il confine originario.
Che cosa è 'termine' nel contesto dell'articolo 631?
Per 'termine' si intendono tutti i segnali fisici di confine: cippi (pietre coniche), muretti, fossati, recinzioni, siepi storiche, o anche mappe catastali se materialmente fissate sul terreno. L'alterazione include la rimozione completa o la modificazione fisica che renda il confine irriconoscibile.
Se il catasto sbaglia e mio terreno è registrato più piccolo, posso ampliarlo fisicamente?
No. Anche se il catasto contiene errore, ampliare fisicamente il terreno spostando i termini è usurpazione. La soluzione corretta è ricorrere alla rettifica catastale davanti all'Agenzia delle Entrate, non modificare i confini di fatto.
È reato anche se altero il confine ma poi non mi approprio del terreno, ci metto solo una recinzione?
Dipende dall'elemento soggettivo. Se l'alterazione è fatta con intenzione di appropriarsi (e il recintamento è il mezzo), è usurpazione anche se non ci vivi. Se è puramente per dare nuova struttura senza intento appropriativo, la configurazione è diversa, ma comunque illecito civile.
Chi può querelare il reato di usurpazione?
Solo la persona offesa (il proprietario vero del terreno il cui termine è stato alterato). Non è procedimento d'ufficio: serve una querela entro i termini di legge (articoli 123-124 cpp). Chiunque altro (sindaco, vicini) non può presentare querela, ma può segnalare all'autorità di polizia.
Fonti consultate: 2 fontei verificate