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Art. 627 c.p. Sottrazione di cose comuni
In vigore dal 1° luglio 1931
Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il comproprietario o coerede che si impossessa della cosa comune per profitto, sottraendola a chi la detiene, è punito fino a 2 anni di reclusione a querela della persona offesa.
Ratio
L'articolo 627 rappresenta una tutela specifica delle relazioni proprietarie complesse, ove il diritto di proprietà è compartecipato. Quando due soggetti sono comproprietari di un bene indiviso, ciascuno ha titolo su tutta la cosa ma non può disporne unilateralmente senza consenso dell'altro; tuttavia, il diritto civile riconosce anche il diritto al godimento del bene in proporzione alla quota. L'articolo 627 penalizza la sottrazione della cosa dal patrimonio comune quando il fine è ottenere un vantaggio esclusivo, cioè appropriarsi abusivamente della cosa oltre la propria quota. La norma è una fattispecie delicata perché tocca ambiti di conflitto familiare (eredità disputate) e commerciale (conflitti tra soci). La subordinazione a querela riconosce che spesso le controversie sono risolubili privatamente.
Analisi
L'articolo 627 definisce il reato con tre elementi: (1) il colpevole deve essere comproprietario, socio o coerede (posizione di diritto sulla cosa); (2) il colpevole si impossessa della cosa comune sottraendola a chi la detiene; (3) fine del reato è procurare a sé o ad altri un profitto esclusivo (non la semplice administrazione della quota propria). La pena è fino a 2 anni o multa 20-206 euro, ed è procedibile a querela della persona offesa. Crucialmente, il secondo comma prevede un'esenzione: non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili (denaro, beni identici e interscambiabili) se il valore non eccede la quota a lui spettante. Questa esenzione riconosce che appropriarsi della propria frazione di bene fungibile non è reato.
Quando si applica
Si applica quando due comproprietari di una casa condivisa (eredità non divisa) convengono che uno vive in una stanza e l'altro in un'altra; se il primo cambia la serratura, ruba i mobili della casa comune e vende il tutto per € 30.000 (per ridurre la quota dell'altro alla nulla), commette il reato di sottrazione di cosa comune. Si applica quando due soci di una società in nome collettivo sono comproprietari di un magazzino e uno, senza consenso, vende il magazzino a un terzo per suo vantaggio. Si applica a coeredi di un'eredità non divisa che trafugano oggetti di valore dalla casa ereditaria per appropriarsene personalmente. Tuttavia, se due comproprietari di un conto corrente condiviso (bene fungibile) e il conto ha € 100.000, uno può prelevare la sua quota (es. € 50.000 se quote pari) senza complicazione penale.
Connessioni
L'articolo 627 si collega agli articoli 624 c.p. (furto semplice, fattispecie base), 625 c.p. (circostanze aggravanti), e 626 c.p. (furti di favore). A livello civilistico, il Codice Civile agli articoli 1100-1139 disciplina la comproprietà e la divisione dei beni comuni. Per le successioni, il Codice Civile artt. 738-809 regolano lo status dei coeredi e i loro diritti sulla massa ereditaria. In materia societaria, si rimanda al Codice Civile artt. 2287-2317 (società in nome collettivo) e 2291-2310 (società in accomandita semplice). La giurisprudenza ha chiarito che la posizione di comproprietario non esclude il reato di sottrazione se l'intento è appropriarsi oltre la quota personale.
Domande frequenti
Se sono comproprietario al 50% di una casa e prendo il mio 50% dei mobili, commetto il reato?
No, se il bene è divisibile (mobili, denaro) e tu prendi precisamente la tua quota, non commetti reato dell'articolo 627. Diverso se prendi una cosa indivisibile (quadro, auto di valore) oltre la tua quota, o se sottrai l'intero arredamento per impedire all'altro comproprietario di usare la casa.
Come si applica il 627 a un conto corrente cointestato tra coniugi?
Un conto corrente è bene fungibile. Se il conto ha € 100.000 e ciascuno coniuge ha quota legale al 50%, uno può prelevare € 50.000 senza incidenza penale dell'articolo 627 (esenzione per beni fungibili entro la quota spettante). Se preleva € 70.000, il comportamento eccede la quota e potrebbe configurare il reato.
Un socio di una società in nome collettivo che vende beni della società per suo conto commette il reato del 627?
Sì, se la società non è ancora sciolta e i beni rimangono comuni. Tuttavia, se è il socio amministratore e la vendita è autorizzata o rientra negli usuali poteri di gestione, il reato non sussiste. Se la vendita è abusiva e per profitto personale, il 627 si applica a querela dell'altro socio.
Se due coeredi contendono su cosa spetti a ciascuno di una eredità, il reato del 627 può sussistere?
Sì. Anche se c'è controversia sulla divisione della quota, se uno dei coeredi sottrae beni dalla massa ereditaria e li appropria, commette il reato del 627. La lite sulla divisione non autorizza la sottrazione unilaterale. È necessaria una sentenza di divisione per definire le quote precise.
Un marito che prende denaro dal conto cointestato con la moglie per mantenere l'amante commette il reato?
Dipende dalla quota. Se il denaro prelevato eccede la sua quota personale nel conto, potrebbe configurarsi il reato dell'articolo 627. Tuttavia, se il conto è in regime di comunione di beni (matrimonio) e la moglie non lo sa, il comportamento è civile (violazione doveri coniugali) più che penale. La procedibilità a querela dipende da se la moglie la presenta.